Nuovamente equiparati la malattia e la quarantena da COVID-19
Il Governo, con Decreto-Legge n. 146 del 2021, colma il vuoto normativo che si era realizzato a partire da gennaio 2021, quando per carenza di fondi era venuta meno la equiparazione tra i periodi di quarantena e malattia, con conseguente diritto alla relativa indennità – nei limiti delle somme stanziate – per i lavoratori destinatari di un provvedimento di quarantena o isolamento da parte delle Strutture Sanitarie.
Precedentemente, infatti, ai lavoratori destinatari di un provvedimento dell’ASL di isolamento, oltre a essere precluso di recarsi al lavoro per rendere la prestazione, non era riconosciuta neppure alcuna forma di retribuzione o indennità.
L’art. 8 del D.L. 146/2021 interviene sul tema in senso retroattivo, modificando l’art. 26, comma 1, del D.L. 18/2020, riconoscendo l’indennità di malattia ai lavoratori dipendenti del settore privato per i periodi trascorsi in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva a partire da gennaio 2021 e sino al 31 dicembre 2021, termine della emergenza sanitaria, salvo ulteriori proroghe e conferme della misura.
Le Aziende sono tenute, quindi, secondo modalità operative ancora da definire, a ricalcolare ed erogare in favore dei lavoratori le indennità di malattia secondo le quote di propria pertinenza, con recupero delle somme a carico dell’I.N.P.S..
L’I.N.P.S., inoltre, riconoscerà alle Aziende un rimborso forfettario una tantum per lavoratore dell’importo di euro 600,00 a copertura delle integrazioni di malattia per quarantena o isolamento, a carico dell’azienda, spettanti ai lavoratori che non hanno diritto all’assicurazione economica di malattia presso l’Ente previdenziale, da richiedersi con domanda telematica secondo modalità ancora da definire da parte dell’Istituto.
Prato, 4 novembre 2021