Legge n. 197 del 29 dicembre 2022 (Legge di bilancio 2023)
E’ stata pubblicata la Legge n. 197 del 29 Dicembre 2022 cosiddetta “Legge di Bilancio 2023”, di seguito le principali disposizioni di maggiore interesse per i datori di lavoro.
Detassazione delle mance nel settore dei pubblici esercizi (c. 58-62)
Viene previsto che le somme destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità (mance), corrisposte anche attraverso mezzi di pagamento elettronici e riversate ai lavoratori del settore ricettivo, somministrazione di alimenti e bevande purché titolari di reddito di lavoro dipendente non superiori a Euro 50.000,00, costituiscono reddito di lavoro dipendente e, salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro:
-sono soggette ad un’imposta sostitutiva con l’aliquota del 5%, entro il limite del 25% del reddito percepito nell’anno per le relative prestazioni di lavoro, applicata dal sostituto d’imposta;
-sono escluse dalla retribuzione imponibile ai fini del calcolo dei contributi previdenziali, assistenziali e dei premi INAIL e non sono computate ai fini del calcolo del TFR;
– non concorrono alla formazione del reddito rilevante per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, quando è richiesto un determinato requisito reddituale.
Imposta sostitutiva applicabile ai premi di risultati previsti da accordi di secondo livello (c.63)
La nuova disposizione in esame interviene sull’articolo 1 comma 182 della L. 208/2015 solo per il 2023 e riduce dal 10% al 5% l’aliquota dell’imposta sostitutiva per i premi di produttività erogati nell’anno 2023.
E’ prevista l’applicazione di un’imposta sostitutiva nella misura del 5% sui premi di risultato di ammontare variabile la cui corresponsione è legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, nonché sulle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa, entro il limite di 3.000 euro (4.000 euro se l’azienda coinvolge pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro).
Tale misura trova applicazione per il settore privato e con riferimento ai titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nell’anno precedente a quello di percezione, di 80.000 euro.
I premi in questione devono essere previsti da accordi collettivi aziendali sottoscritti con le rappresentanze sindacali.
Stralcio dei debiti fino a 1.000 euro affidati agli agenti della riscossione (c. 222-230)
E’ previsto l’annullamento automatico, al 31 marzo 2023, dei debiti di importo residuo, al 1° gennaio 2023, fino a 1.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dalle Amministrazioni statali, dalle Agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, ancorché compresi nelle definizioni di cui:
– all’articolo 3, D.L. 119/2018;
– all’articolo 16-bis, D.L. 34/2019; e
– all’articolo 1, commi da 184 a 198, L. 145/2018.
L’agente della riscossione trasmette agli enti interessati, entro il 30 giugno 2023, l’elenco delle quote annullate.
Dal 1° gennaio 2023 fino alla data dell’annullamento è sospesa la riscossione dei debiti di cui sopra.
Restano ferme, per i debiti di cui sopra, le disposizioni già previste dai precedenti provvedimenti di stralcio dei debiti.
Rottamazione cartelle esattoriali dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 (c. 231-252)
I debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 possono essere estinti senza corresponsione delle somme dovute a titolo di interessi e di sanzioni, gli interessi di mora di cui all’articolo 30, comma 1, D.P.R. 602/1973, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all’articolo 27, comma 1, D.Lgs. 46/1999, e le somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell’articolo 17, D.Lgs. 112/1999, versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento.
Possono essere estinti anche i debiti relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2017 oggetto di dichiarazioni rese ai sensi:
- a) dell’articolo 6, comma 2, D.L. 193/2016;
- b) dell’articolo 1, comma 5, D.L. 148/2017;
- c) dell’articolo 3, comma 5, D.L. 119/2018;
- d) dell’articolo 1, comma 189, L. 145/2018;
- e) dell’articolo 16-bis, commi 1 e 2, D.L. 34/2019.
Sono, invece, esclusi dalla definizione i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione recanti:
- a) le risorse proprie tradizionali previste dall’articolo 2, § 1, lettera a), Decisioni 2007/436/CE, 2014/335/UE, 2020/2053/UE e l’Iva riscossa all’importazione;
- b) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 16, Regolamento (UE) 2015/1589;
- c) i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti;
- d) le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna.
Il pagamento deve essere effettuato in unica soluzione, entro il 31 luglio 2023, oppure in massimo 18 rate, di cui la prima e la seconda, ciascuna di importo pari al 10% delle somme dovute ai fini della definizione, con scadenza rispettivamente il 31 luglio e il 30 novembre 2023 e le restanti, di pari ammontare, con scadenza il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024. In caso di pagamento rateale, sono dovuti, a decorrere dal 1° agosto 2023, gli interessi al tasso del 2% annuo.
Esonero contributi a carico del lavoratore (c. 281)
Viene confermato per il 2023 la riduzione della quota dei contributi previdenziali l’esonero sulla quota dei contributi previdenziali IVS a carico dei lavoratori, pubblici e privati con esclusione dei lavoratori domestici, previsto dall’art. 1, comma 121, della Legge 234/2021 nella misura del 2% con gli stessi criteri previsti dalla citata norma
L’esonero contributivo viene incrementato di un ulteriore punto percentuale, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per 13 mensilità, non superi l’importo mensile di Euro 1923,00.
In sintesi l’esonero contributivo è pari a:
-2% per retribuzioni mensili fino a Euro 2.692,00;
-3% per retribuzioni mensili fino a Euro 1.923,00;
Novità in materia di pensioni (c. 283-287, c. 288-291, c. 292)
Quota 103: è prevista la possibilità del pensionamento anticipato per chi, entro il 31 dicembre 2023, ha un’età anagrafica di almeno 62 anni e un’anzianità contributiva di almeno 41 anni, a condizione che il valore lordo mensile del trattamento di pensione anticipata non sia superiore a cinque volte il trattamento minimo.
Il trattamento previsto non è cumulabile con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, salvo redditi derivanti da prestazione occasionale fino a Euro 5000,00 lordi annui.
I lavoratori dipendenti che abbiano maturato i requisiti minimi previsti dalle disposizioni di cui al comma 283 per l’accesso al trattamento di pensione anticipata flessibile (Quota 103) possono rinunciare all’accredito contributivo della quota dei contributi a proprio carico relativi all’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima. In conseguenza dell’esercizio della predetta facoltà viene meno ogni obbligo di versamento contributivo da parte del datore di lavoro a tali forme assicurative della quota a carico del lavoratore, a decorrere dalla prima scadenza utile per il pensionamento prevista dalla normativa vigente e successiva alla data dell’esercizio della predetta facoltà. Con la medesima decorrenza, la somma corrispondente alla quota di contribuzione a carico del lavoratore che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare all’ente previdenziale, qualora non fosse stata esercitata la predetta facoltà, è corrisposta interamente al lavoratore.
Le modalità di attuazione della predetta disposizione sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Ape Sociale: Viene prorogata a tutto il 2023 l’APE sociale, misura consistente in un’indennità a carico dello Stato erogata, dall’Inps, a soggetti in condizioni determinate dalla legge (ad esempio chi assiste un familiare, chi ha una riduzione della capacità lavorativa superiore al 74%) che abbiano compiuto almeno 63 anni di età e che non siano già titolari di pensione diretta in Italia o all’estero. L’APE sociale è corrisposta, a domanda, fino al raggiungimento dell’età prevista per la pensione di vecchiaia, ovvero fino al conseguimento della pensione anticipata o di un trattamento conseguito anticipatamente rispetto all’età per la vecchiaia.
Opzione donna: Viene riproposta per il 2023 “opzione donna” ma con nuovi requisiti. Sono ammesse le lavoratrici che entro il 31 dicembre 2022 hanno maturato un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e un’età di 60 anni (ridotta di un anno per ogni figlio nel limite massimo di due anni) e che assistono un parente disabile, o che hanno una riduzione della capacità lavorativa superiore o uguale al 74% o che sono lavoratrici licenziate o dipendenti da imprese in crisi (in tale ultimo caso il requisito anagrafico è pari a 58 anni).
Incentivo assunzione percettori reddito di cittadinanza (c. 294-296 e 299)
Viene introdotto un nuovo esonero contributivo a favore dei datori di lavoro privati che nel corso del 2023 assumono con contratto di lavoro a tempo indeterminato, beneficiari del reddito di cittadinanza, alternativo all’esonero previsto dalla Legge 26/2019.
L’incentivo si sostanzia in un esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, ed è riconosciuto:
-per un periodo massimo di 12 mesi e nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile;
-per le assunzioni a tempo indeterminato, ovvero le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, purché avvenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023.
L’esonero non si applica ai rapporti di lavoro domestico.
L’esonero non risulta essere immediatamente operativo: per l’efficacia è necessario attendere l’autorizzazione della Commissione Europea.
Esonero under 36 (c. 297-299)
La Legge di Bilancio 2023 estende alle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023, di soggetti che non hanno compiuto i 36 anni di età, l’esonero contributivo totale già previsto per le assunzioni dei medesimi soggetti effettuate nel biennio 2021-2022.
Riprendendo esplicitamente la norma contenuta nella precedente disposizione, l’esonero in trattazione sarà riconosciuto per le assunzioni a tempo indeterminato, nonché per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, effettuate nell’anno 2023 e relative a soggetti che non hanno compiuto il trentaseiesimo anno di età, e non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro nel corso dell’intera vita lavorativa.
L’esonero spetta:
-nella misura del 100% dei contributi previdenziali dovuti dal datore di lavoro privato (con esclusione dei premi INAIL), nel limite massimo di Euro 8.000 annui, riparametrati e applicati su base mensile;
-per un periodo massimo di 36 mesi, elevato a 48 mesi per le assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.
L’esonero non risulta essere immediatamente operativo: per l’efficacia è necessario attendere l’autorizzazione della Commissione Europea.
Incentivo donne L. 92/2012 (c. 298-299)
Viene esteso anche per il 2023 quanto previsto dal comma 16, articolo 1, L. 178/2020 ovvero l’esonero per le assunzioni di donne lavoratrici che si trovano in una delle seguente condizioni:
-donne con almeno 50 anni di età e disoccupate da oltre 12 mesi;
-donne di qualsiasi età, residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione europea, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;
-donne di qualsiasi età che svolgono professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da un’accentuata disparità di genere, con un tasso di disparità uomo-donna che superi di almeno il 25% la disparità media uomo-donna, e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;
-donne di qualsiasi età, ovunque residenti e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi.
L’esonero spetta:
-nella misura del 100% dei contributi previdenziali dovuti dal datore di lavoro (con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL) e nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro annui, riparametrati ed applicati su base mensile;
-per un periodo massimo di 12 mesi in caso di contratto a tempo determinato (ovvero la minor durata del rapporto) e di 18 mesi in caso di assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato.
L’esonero non risulta essere immediatamente operativo: per l’efficacia è necessario attendere l’autorizzazione della Commissione Europea.
Lavoro Agile (c. 306-307)
La Legge di Bilancio 2023 proroga al 31 marzo 2023 le disposizioni del lavoro agile per i lavoratori del settore privato, limitatamente ai “soggetti fragili”, cioè affetti dalle patologie e condizioni individuate dal Decreto del Ministro della salute il 4 febbraio 2022.
Ai lavoratori dipendenti cosiddetti “fragili” il datore di lavoro assicura lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile anche attraverso l’adibizione a diversa mansione compresa nella medesima categoria o area di inquadramento definite dai contratti collettivi di lavoro vigenti, senza alcuna decurtazione della retribuzione.
Rispetto al 2022, non è presente alcuna misura per l’utilizzo dello smart working da parte dei lavoratori con figli under 14
Proroga Cigs cessazione attività (c. 329)
Per l’anno 2023 viene prorogato il trattamento di cassa integrazione straordinaria per crisi aziendale qualora l’azienda abbia cessato o cessi l’attività produttiva e sussistano concrete prospettive di cessione dell’attività con conseguente riassorbimento occupazionale, (articolo 44, D.L. 109/2018) per un periodo massimo complessivo di autorizzazione del trattamento straordinario di integrazione salariale di 12 mesi e nel limite di spesa di 50 milioni di euro per l’anno 2023, a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione.
Prestazioni occasionali accessorie, c.d. PrestO (c. 342)
La Legge di Bilancio 2023 interviene con riferimento ai contratti “PrestO”, apportando alcune modifiche estensive alla disciplina generale.
Importo erogabile
Il limite complessivo di compenso per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità delle prestazioni, subisce una sostanziale modifica: è aumentato da 5.000 a 10.000 Euro.
Resta, invece, fermo a 5.000 Euro il compenso massimo che può essere percepito (anche da più datori di lavoro), da ciascun percipiente nel corso dell’anno civile.
E’ prevista inoltre la possibilità di poter acquisire prestazioni occasionali anche nell’ambito delle attività di discoteche, sale da ballo, night-club e simili, contraddistinte con il codice ATECO 93.29.1.
Requisiti soggettivi dell’utilizzatore
Ulteriori novità riguardano il limite dimensionale riferito all’organico aziendale che legittima il ricorso alle prestazioni occasionali: possono farvi ricorso gli utilizzatori che abbiano alle proprie dipendenze fino a 10 lavoratori subordinati a tempo indeterminato (sino al 31/12/2022 il limite era di soli 5 lavoratori).
Alberghi e turismo
Stante l’ampliamento del limite dimensionale previsto per la generalità delle imprese, anche le aziende alberghiere e strutture ricettive operanti nel settore turistico che occupano fino a 10 lavoratori subordinati a tempo indeterminato, potranno ricorrere al contratto di prestazione occasionale “PrestO”.
Prestazioni occasionali in agricoltura (c. 343-354)
La legge di bilancio prevede, per gli anni 2023 e 2024, una disciplina speciale per le imprese agricole. In particolare, le prestazioni agricole di lavoro subordinato occasionale a tempo determinato sono riferite ad attività di natura stagionale di durata non superiore a 45 giornate annue per ogni singolo lavoratore, rese da soggetti che, a eccezione dei pensionati, non abbiano avuto un ordinario rapporto di lavoro subordinato in agricoltura nei 3 anni precedenti all’instaurazione del rapporto di prestazione occasionale, ovvero diverso da quello previsto dalla presente disciplina, quali:
- a) soggetti disoccupati, ai sensi dell’articolo 19, D.Lgs. 150/2015, nonché́ percettori di Naspi o dell’indennità DIS-COLL o del Reddito di cittadinanza ovvero percettori di ammortizzatori sociali;
- b) pensionati di vecchiaia o di anzianità;
- c) giovani con meno di 25 anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell’anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un’università;
- d) detenuti o internati, ammessi al lavoro all’esterno ai sensi dell’articolo 21, L. 354/1975, nonché́ soggetti in semilibertà provenienti dalla detenzione o internati in semilibertà.
Il datore di lavoro, prima dell’inizio del rapporto di lavoro, deve acquisire un’autocertificazione resa dal lavoratore in ordine alla propria condizione soggettiva.
Congedo parentale (c. 359)
Per i lavoratori che terminano il periodo di congedo di maternità/paternità dopo il 31/12/2022, l’indennità per il congedo parentale è elevata, in alternativa tra i genitori, per la durata massima di un mese fino al sesto anno di età di vita del bambino, all’80% della retribuzione.
Lo Studio rimane a disposizione.
Prato, 11 gennaio 2023