Il cambio di qualifica professionale e di mansioni nell’apprendistato
Il contratto di apprendistato professionalizzante costituisce uno strumento estremamente versatile per i datori di lavoro e consente, con una importante riduzione dei costi, l’inserimento di nuovi lavoratori in azienda in un percorso di lavoro e formazione finalizzato ad acquisire le basi necessarie a svolgere con esperienza una mansione specifica. Non accade di rado, tuttavia, che dopo l’inizio di un rapporto di apprendistato emerga l’esigenza, da parte del datore di lavoro o anche del lavoratore, di variare le mansioni assegnate, ad esempio perché sono sopravvenute specifiche esigenze organizzative che richiedono personale in altri settori dell’azienda o semplicemente perché il lavoratore presenta diverse attitudini o vorrebbe svolgere diverse mansioni. La modifica delle mansioni in tutti questi casi può avvenire solamente a determinate condizioni e una variazione effettuata con leggerezza potrebbe costituire un grosso rischio per l’impresa.
1. Il contratto di apprendistato e la qualifica professionale
Il contratto di apprendistato professionalizzante prevede una serie di agevolazioni per il datore di lavoro e, allo stesso tempo, un trattamento economico e normativo meno tutelante per il lavoratore, in particolare sotto il profilo retributivo e, soprattutto, per la possibilità di recedere al termine del periodo formativo da parte del datore di lavoro. Tale disciplina si fonda sulla duplice natura del contratto di apprendistato, allo stesso tempo contratto di lavoro e di formazione, attestata dal piano formativo individuale, elemento essenziale di tutto il rapporto. È la stessa normativa a sancire la natura dualistica del rapporto di apprendistato all’art. 41 e ss. del D.Lgs n. 81/2015 e tali assunti sono ad oggi pacifici secondo la giurisprudenza di merito (si Veda tra le tante: Cass. civ., 2365/2020, Cass civ., n. 16571/2018, Cass civ., n. 11265/2013).
Elemento essenziale del contratto di apprendistato è dato dalla individuazione di una specifica qualifica professionale, il cui raggiungimento costituisce l’obiettivo del percorso di lavoro e formazione, come strutturato secondo il progetto formativo individuale. Il contratto di apprendistato, in altre parole, si fonda sulla coesistenza di lavoro e formazione in funzione del raggiungimento della specifica qualifica individuata all’assunzione nel contratto individuale e nel progetto formativo, con l’effetto che al termine del periodo di apprendistato il lavoratore sarà considerato a tutti gli effetti dotato delle conoscenze e della esperienza necessarie per svolgere quella determinata attività.
2. La variazione di mansioni
Il rilievo della qualifica professionale nel contratto di apprendistato professionalizzante è la ragione per cui una variazione delle mansioni assegnate all’apprendista costituisce una operazione particolarmente delicata. Venendo meno la qualifica, infatti, vengono meno gli stessi presupposti del contratto di apprendistato e la disciplina più favorevole per il datore di lavoro a esso correlata.
Secondo orientamento consolidato del Ministero del Lavoro e della giurisprudenza di merito il cambio di mansioni nel corso del contratto di apprendistato non presenta alcuna problematica ed è del tutto lecito se non incide sull’aspetto lavorativo e formativo del rapporto e, quindi, se interviene nell’ambito della stessa qualifica indicata nel piano formativo individuale predisposto alla assunzione. Al contrario, l’assegnazione di mansioni non riconducibili alla qualifica professionale ISTAT originariamente individuata e, quindi, la modifica del piano formativo, deve ritenersi illegittima. Tale modifica del rapporto inciderebbe sulla causa stessa dell’apprendistato svolto sino al mutamento di mansioni, privando di significato tutto il rapporto precedente e rendendolo di conseguenza illegittimo. Questo l’orientamento espresso dal Ministero del Lavoro, in particolare nel Manuale operativo in materia di apprendistato e dalla giurisprudenza di merito, che ha più volte precisato che l’assegnazione di mansioni diverse nell’ambito dell’apprendistato è ammissibile in via occasionale e provvisoria o, in ogni caso, solo se tali attività sono riconducibili alla medesima qualifica da raggiungere al termine dell’apprendistato (Cass. civ., n. 4920/2014).
Occorre segnalare che la conseguenza della illegittimità del rapporto sino al mutamento di mansioni è, da un lato, il riconoscimento di un rapporto a tempo indeterminato sin dalla assunzione e, dall’altro, il recupero degli sgravi contributivi di cui il datore di lavoro ha beneficiato per tutta la sua durata.
Considerata la qualifica professionale individuata nel piano formativo all’apprendista possono essere assegnate mansioni diverse solamente se riconducibili alla qualifica inizialmente prevista dal piano formativo.
In presenza di esigenze aziendali o personali del lavoratore di mutamento delle mansioni si può procedere come segue:
– Assegnando mansioni riconducibili alla stessa qualifica professionale ISTAT individuata nel contratto e nel progetto formativo, anche in altro reparto/sede e/o con variazione del tutor;
– Trasformando il Lavoratore a tempo indeterminato e assegnando diverse mansioni. In questo caso, tuttavia, considerata la ridotta durata del periodo di apprendistato, l’I.N.P.S. potrebbe procedere con il recupero delle agevolazioni contributive di cui ha beneficiato il datore di lavoro;
– in caso di risoluzione del rapporto di lavoro e successiva assunzione anche con contratto di apprendistato per una diversa qualifica.
Quest’ultima possibilità è stata riconosciuta dallo stesso Ministero del lavoro in risposta ad interpello n. 25/I/0001223/2007 e viene ammessa anche dalla giurisprudenza di merito. La interruzione del rapporto in essere e la instaurazione di un nuovo rapporto, tuttavia, non devono essere collegate. Si tratta di una ipotesi residuale a cui si può ricorrere solamente quando dopo un certo lasso di tempo dalla risoluzione del rapporto di lavoro le Parti decidono di procedere a una nuova assunzione. Sarebbe invece illegittima una risoluzione del rapporto immediatamente seguita dall’assunzione con nuovo contratto di apprendistato in quanto elusiva della normativa che disciplina il rapporto di apprendistato.
Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
Prato, 29 luglio 2024