Le novità dell’AEC Agenti e Rappresentanti del Settore Commercio
A distanza di oltre 16 anni l’Accordo Economico Collettivo degli Agenti e Rappresentanti del Commercio si rinnova, introducendo importanti modifiche alla disciplina del contratto di agenzia per questo settore. Il nuovo accordo si concentra sulla evoluzione di questa figura nel corso degli anni soffermandosi su diversi aspetti di grande interesse come le vendite online, il preavviso, i rapporti a tempo determinato, l’indennità di fine rapporto e molto altro.
1. Il commercio elettronico
Una delle novità più importanti del nuovo AEC del settore Commercio è data dalla introduzione di una nuova definizione del concetto di “promozione della conclusione dei contratti” che include anche il commercio elettronico. L’attività dell’agente/rappresentante e, quindi, il diritto alle relative provvigioni viene ridefinita ed estesa alla promozione della vendita di beni e/o servizi online, anche a mezzo del canale di commercio elettronico aziendale. Secondo la nuova definizione, quindi, anche se l’ordine del cliente viene effettuato sulla piattaforma online della preponente l’agente ha comunque diritto alla provvigione se l’ordine costituisce il risultato dalla sua intermediazione.
2. Il contratto a termine
Il nuovo AEC interviene anche in materia di contratti a tempo determinando, estendendo le tutele per gli agenti. A partire dal 01/07/2025 i contratti di agenzia a termine possono essere rinnovati fino a un massimo di 2 volte consecutive. Rimangono in vigore le precedenti previsioni che escludevano il periodo di prova in caso di rinnovo e che prevedevano l’automatica trasformazione a tempo indeterminato in caso di tacita prosecuzione del rapporto oltre la scadenza e il preavviso di 60 giorni rispetto alla scadenza per comunicare all’agente la propria disponibilità al rinnovo o alla proroga del contratto.
3. Preavviso
Con il nuovo accordo vengono ridefiniti i termini di preavviso in caso di risoluzione del rapporto, in particolare estendendo il preavviso in caso di recesso da parte della preponente. Il preavviso in tutti i casi è rapportato alla durata del rapporto e alla tipologia di contratto (monomandatario o plurimandatario).
In caso di recesso da parte della preponente il preavviso è pari a:
- Agenti plurimandatari:
1. Fino al 3° anno – 3 mesi
2. Dal 4° anno – 4 mesi
3. Dal 5° anno – 5 mesi
4. Dal 6° anno – 6 mesi - Agenti monomandatari:
1. Fino al 3° anno – 5 mesi
2. Dal 4° anno – 6 mesi
3. Dal 5° anno – 7 mesi
4. Dal 6° anno – 8 mesi
In caso di recesso da parte dell’agente il preavviso è sempre pari a 3 mesi in caso di agente plurimandatario e a 5 mesi in caso di agente monomandatario. Nel caso in cui il rapporto venga interrotto senza riconoscere il preavviso la parte recedente sarà tenuta a corrispondere una somma a titolo di risarcimento pari a 1/12 delle provvigioni dell’anno precedente per ogni mese di preavviso.
4. Indennità di fine rapporto
Vengono introdotti dei nuovi criteri per la determinazione dell’indennità di fine rapporto, validi per tutte le risoluzioni dei contratti di agenzia intervenute a partire dal 01/01/2026. I criteri si differenziano a seconda della natura del rapporto (con o senza esclusiva) e l’indennità di fine rapporto viene determinata sommando per ciascun anno del rapporto di agenzia gli importi ottenuti.
L’indennità di fine rapporto determinata sulla base del nuovo AEC del settore Commercio, quindi, è data dalla somma dei seguenti importi:
- Agenti senza esclusiva:
1. Sulla quota di provvigioni fino a 12.000,00 euro per ciascun anno – indennità base 1% e indennità integrativa 3% (totale 4%);
2. Sulla quota di provvigioni oltre 12.000,01 euro e fino a 18.000,00 euro per ciascun anno – indennità base 1% e indennità integrativa 1% (totale 2%);
3. Sulla quota di provvigioni oltre 18.000,01 euro per ciascun anno – indennità base 1% (totale 1%). - Agenti con esclusiva:
1. Sulla quota di provvigioni fino a 24.000,00 euro per ciascun anno – indennità base 1% e indennità integrativa 3% (totale 4%);
2. Sulla quota di provvigioni oltre 24.000,01 euro e fino a 36.000,00 euro per ciascun anno – indennità base 1% e indennità integrativa 1% (totale 2%);
3. Sulla quota di provvigioni oltre 36.000,01 euro per ciascun anno – indennità base 1% (totale 1%).
5. Patto di non concorrenza
Secondo il nuovo AEC per gli Agenti e Rappresentanti del settore Commercio eventuali patti di non concorrenza per il periodo successivo alla risoluzione del rapporto devono essere stipulati per iscritto e devono riguardare la medesima zona, clientela e genere di beni e/o servizi oggetto del rapporto di agenzia. Inoltre, viene previsto espressamente che il patto di non concorrenza non può avere una durata superiore a 2 anni dalla cessazione del rapporto.
A fronte della stipula di un patto di non concorrenza la preponente è tenuta a corrispondere all’agente una indennità pari alla media annua delle provvigioni e delle altre somme corrisposte nei 5 anni precedenti la risoluzione del rapporto di agenzia moltiplicata per una determinata percentuale. L’importo così ottenuto andrà diviso per 24 e corrisposto per tanti 24 esimi quanti sono i mesi di durata del patto di non concorrenza.
L’indennità varia a seconda che il rapporto di agenzia sia stato monomandatario o plurimandatario. Nel primo caso la percentuale è fissa dell’85%, nel secondo caso la percentuale è pari al 50% per i rapporti di durata inferiore a 5 anni, al 75% per i rapporti di durata tra i 5 a 10 anni e al 100% per i rapporti di durata superiore a 10 anni.
Lo Studio rimane a disposizione per l’analisi di casistiche specifiche.
Avv. Federico Mancini
Prato, 1° settembre 2025