Busta paga 2022: nuova IRPEF, riduzione dei contributi, Assegno Unico Universale

L’ultima Legge di Bilancio è intervenuta profondamente sulla busta paga dei lavoratori che, a partire da gennaio 2022, presenterà delle parziali variazioni, soprattutto con riferimento alla imposizione fiscale e contributiva. Vengono ridotte le aliquote IRPEF che passano da 5 a 4, favorendo principalmente i redditi medio-alti, e, allo stesso tempo, viene soppresso il trattamento integrativo o c.d. ex bonus Renzi, sostituito da un aumento delle detrazioni per lavoro dipendente e da una riduzione dell’aliquota contributiva a carico del lavoratore, quest’ultima solo per il 2022; vengono eliminate, infine, anche le detrazioni per figli a carico che saranno erogate con il c.d. Assegno Unico Universale fuori busta paga.

1. Nuova IRPEF

La Legge di Bilancio 2022 si orienta verso una sostanziale riduzione del cuneo fiscale attraverso la eliminazione di uno degli scaglioni di reddito, le fasce di reddito a cui si applicano le aliquote fiscali in modo progressivo, con una contestuale rideterminazione delle aliquote.

Vecchie aliquoteNuove aliquote
Fino a € 15.000,00 – 23%

Oltre € 15.001,00 e fino a € 28.000,00 – 27%

Oltre € 28.001,00 e fino a € 55.000,00 – 38%

Oltre € 55.001,00 e fino a 75.000,00 – 41%

Oltre € 75.001,00 – 43%

Fino a € 15.000,00 – 23%

Oltre € 15.001,00 e fino a € 28.000,00 – 25%

Oltre € 28.001,00 e fino a € 50.000,00 – 35%

Oltre € 50.001,00 – 43%

Tale novità normativa determinerà una sostanziale riduzione dell’imposta lorda (al lordo delle eventuali detrazioni) che, come si nota dal grafico, riguarderà in misura maggiore i redditi medio-alti. Occorre considerare, nella lettura dello schema, che le imposte sui redditi nel nostro ordinamento sono corrisposte secondo principi di progressività e a scaglioni e, pertanto, l’aliquota della fascia di reddito considerata si applica solamente alla porzione di reddito ricompresa in tale fascia.

(ad es. a un reddito pari a € 30.000,00 si associa una imposta così determinata: 23% * 15.000,00 + 25% * 13.000,00 + 35% * 2.000,00)

2. Trattamento integrativo e nuove detrazioni

Viene soppresso il trattamento integrativo, c.d. ex Bonus Renzi, che per il 2021 era stato fissato all’importo annuo di € 1.200,00 – esenti da imposizione fiscale e contributiva – corrisposti su base mensile in busta paga al lavoratore a condizione che il suo reddito annuo non superasse i  € 28.000,00. Il trattamento integrativo sarà corrisposto, a partire da gennaio 2022, ai soli lavoratori con redditi inferiori ai € 15.000,00 annui e ai soli lavoratori con redditi fino ai € 28.000,00 la cui imposta lorda sia di ammontare inferiore alla somma di tutte le detrazioni dovute (familiari a carico, redditi da lavoro subordinato, interessi passivi e ratei…). In quest’ultima ipotesi, risultando difficile calcolare l’ammontare complessivo delle detrazioni in corso d’anno, si consiglia di chiedere il trattamento integrativo, verificata la sussistenza del presupposti, solamente a fine anno, presentando separata dichiarazione dei redditi e, quindi, fuori busta, in modo da evitare che il trattamento possa essere restituito in sede di conguaglio ove non si rivelassero sussistenti i requisiti di legge.

Alla soppressione di tale elemento si affianca la rideterminazione delle detrazioni da lavoro dipendente che, secondo il dettato normativo, dovrebbe compensare interamente la soppressione del trattamento integrativo per i lavoratori subordinati.

3. Assegno Unico Universale

La Legge di Bilancio 2022 interviene anche nell’ambito degli assegni familiari, semplificando le numerose norme che erano venute a coesistere in questo ambito e introducendo, al posto delle detrazioni per figli a carico e/o per famiglie numerose, al posto dell’assegno per nucleo familiare (ANF) e dell’assegno temporaneo unico 2021, un Assegno Unico Universale che sarà corrisposto fuori busta dall’INPS, su richiesta del genitore interessato per conto proprio o anche dell’altro genitore ove spettante. L’importo dell’Assegno è determinato tenendo conto della certificazione ISEE familiare (se assente sarà riconosciuto nell’importo minimo) e non sarà soggetto a imposizione fiscale o contributiva, non concorrerà alla formazione del reddito e non rileverà ai fini del riconoscimento delle prestazioni sociali e della pensione.

Occorre considerare, sotto questo profilo, che la decorrenza dell’Assegno Unico Universale è stabilita al 01/03/2022 mentre per le mensilità precedenti continueranno ed essere presenti in busta, ove spettanti, le detrazioni per figli a carico e l’assegno per nucleo familiare (ANF) secondo le stesse modalità sinora previste.

Occorre fare attenzione alla circostanza che l’Assegno Unico Universale deve essere richiesto dal lavoratore attraverso l’INPS e, in mancanza di specifica domanda secondo le modalità e le istruzioni individuate a questi link (dettaglio prestazione: Assegno Unico Universale / Assegno Unico Universale – le istruzioni), non sarà corrisposto dall’Istituto. Si tenga presente, sotto questo profilo, che le domande per ottenere l’Assegno Unico Universale a partire dal mese di marzo 2022 devono essere presentate entro il 30 giugno 2022 (accedendo al beneficio anche con gli arretrati), le domande successive, al contrario, consentiranno unicamente di ottenere il beneficio a partire dalla mensilità successiva a quella della richiesta.

Per approfondire si rinvia all’approfondimento recentemente pubblicato sul sito a questo link.

4. Riduzione contributiva

Per il solo anno 2022 è stata prevista dalla Legge di Bilancio 2022 una riduzione dell’aliquota contributiva a carico del dipendente pari allo 0,80% per effetto della quale a una riduzione dei contributi versati corrisponderà un aumento del reddito (al lordo delle imposte) in busta paga.

 

Lo Studio rimane a disposizione.

Prato, 4 febbraio 2022