Pubblicata nella Gazzetta ufficiale la Legge 29 dicembre 2025, n. 198, di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge 31 ottobre 2025, n. 159, recante “Misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile“
Ė stato convertito in legge il c.d. Decreto Salute e Sicurezza, che introduce misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile.
La legge di conversione, pubblicata sulla G.U. n. 301 del 30 dicembre 2025, in vigore dal 31 dicembre 2025, mira a un rafforzamento della cultura della sicurezza, all’incremento della prevenzione e alla riduzione degli infortuni in ogni ambito lavorativo (Legge n. 198/2025, D.L. n. 159/2025).
Tra le novità più importanti, si segnalano un potenziamento dei controlli ispettivi nelle attività maggiormente a rischio (tra cui i subappalti in ambito edilizio), l’introduzione del badge di cantiere con tessera di riconoscimento dotata di un codice anticontraffazione, l’inasprimento delle sanzioni in tema di patente a crediti in caso di lavoro irregolare, introduzione di nuovi obblighi in materia di formazione sulla salute e sicurezza sul lavoro, introduzione di premialità per i datori di lavoro virtuosi.
1. Rafforzamento dell’attività di vigilanza in materia di appalto e subappalto
Il D.L. n. 159/2025, convertito in L. 198/2025, interviene in modo significativo sull’assetto dei controlli in materia di lavoro e sicurezza, rafforzando il ruolo dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro e introducendo nuovi strumenti di vigilanza per il 2026. In particolare, è previsto il potenziamento dell’organico dell’Ispettorato nazionale del lavoro e del contingente in extra-organico del Comando Carabinieri per la tutela del lavoro, nonché un coordinamento informativo avanzato tramite il Portale Nazionale del Sommerso, SIISL e cooperazione con Procure e ASL.
L’intensificazione dell’attività di vigilanza è rivolta soprattutto ai casi di appalto e soprattutto di subappalto in edilizia e nei settori ad alto rischio.
Tale scelta del Legislatore è dettata principalmente dalle peculiarità che caratterizzano detti regimi, rappresentate essenzialmente da una parcellizzazione dei compiti, delle lavorazioni e dell’organizzazione del lavoro, alla quale corrisponde una evidente difficoltà di effettuare i controlli e le verifiche concrete e necessarie sulle condizioni dei lavoratori coinvolti.
Le misure più significative sono contenute nell’art. 3 del D.L. 159/2025, che al primo comma introduce un nuovo periodo al comma 7 dell’art. 29 del D.L 19/2024, in base al quale l’Ispettorato “nell’orientare la propria attività di vigilanza per il rilascio dell’attestato di cui al primo periodo” debba disporre “in via prioritaria i controlli di competenza nei confronti dei datori di lavoro che svolgono la propria attività in regime di subappalto, pubblico o privato”.
L’attestato cui fa riferimento detta previsione normativa è quello che consente l’iscrizione nella c.d. “white list”, ovverosia nella “Lista di conformità INL”, di quei datori di lavoro che hanno avuto accertamenti ispettivi all’esito dei quali non sono state accertate violazioni e/o irregolarità (art. 29, comma 7, D.L. 19/2024).
Per effetto della iscrizione nella white list, per i successivi 12 mesi il datore di lavoro è considerato a basso rischio di irregolarità, per cui l’Ispettorato, durante l’attività di vigilanza, può non procedere ad ulteriori verifiche nelle materie oggetto dei precedenti accertamenti che hanno determinato la suddetta iscrizione, fatte salve le verifiche in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, le eventuali richieste di intervento e le attività di indagine disposte dall’autorità giudiziaria.
La scelta del Legislatore di prevedere che l’Ispettorato debba pianificare la propria attività di vigilanza dando priorità ai datori di lavoro che operano in regime di subappalto si giustifica con la necessità di espungere quanto prima possibile dal sistema tutte le forme di esternalizzazione non genuine, a vantaggio di coloro che invece operano nel rispetto delle regole e pertanto hanno diritto a non subire una concorrenza sleale derivante dall’adozione di contratti collettivi non adeguati e dalla gestione dei lavoratori con un meccanismo di intermediazione illecita, così da ripristinare un equilibrio di sistema improntato su canoni di liceità.
2. Badge di cantiere
Il secondo e terzo comma dell’art. 3 del D.L. 159/2025 disciplinano il c.d. “badge di cantiere”.
In realtà, già il D.lgs. 81/2008 (T.U. in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro) aveva previsto che nell’ambito di appalti e subappalti i lavoratori dovessero essere muniti di apposita tessera di riconoscimento, corredata da fotografia, riportante le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro.
Adesso, il comma 2 del Decreto Sicurezza prevede che “le imprese che operano nei cantieri edili in regime di appalto e subappalto, pubblico o privato, nonché negli ulteriori ambiti di attività a rischio più elevato, da individuare con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sentite le organizzazioni dei datori di lavoro e le organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono tenute a fornire ai propri dipendenti la tessera di riconoscimento (…) dotata di un codice univoco anticontraffazione. La tessera, utilizzata come badge recante gli elementi identificativi del dipendente, è resa disponibile al lavoratore, anche in modalità digitale, tramite strumenti digitali nazionali interoperabili con la piattaforma del Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa (SIISL)”.
La principale innovazione introdotta riguarda quindi la digitalizzazione del badge, che deve essere dotato di un codice univoco anticontraffazione e può essere rilasciato anche in formato elettronico. La tessera sarà collegata al Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa (SIISL), già istituito dal D.L. n. 48/2023, consentendo un’integrazione automatica dei dati anagrafici e occupazionali dei lavoratori.
Per i soggetti assunti tramite offerte pubblicate sul SIISL, il badge digitale sarà generato automaticamente e precompilato, con successiva convalida e integrazione a cura del datore di lavoro.
Le modalità di attuazione di quanto previsto dal secondo comma, anche con riferimento a specifiche misure di controllo e sicurezza nei cantieri e di monitoraggio dei flussi della manodopera, dovranno essere definite con apposito decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della L. 198/2025.
Il badge, dunque, non sarà più soltanto uno strumento di identificazione, ma diverrà un device digitale di supporto al monitoraggio della legalità delle condizioni di lavoro.
3. Obbligo di notifica preliminare nei cantieri mobili e/o temporanei
In materia di cantieri edili temporanei o mobili, il D.lgs. 81/2008 prevede l’obbligo di una notifica preliminare e degli eventuali aggiornamenti, in capo al committente o al responsabile dei lavori, da trasmettere all’ASL ed all’Ispettorato del lavoro, nonché – limitatamente ai lavori pubblici – al prefetto territorialmente competente, nei casi previsti dall’art. 99 del T.U.
Il contenuto della notifica è disciplinato dall’allegato XII T.U., che ne prescrive i requisiti necessari.
Proprio rispetto a tale allegato, è intervenuto il Decreto Sicurezza, che ha aggiunto la necessità di integrare l’identificazione, con codice fiscale o partita IVA delle imprese selezionate per la realizzazione dell’opera, con la specificazione di quelle che operano in regime di subappalto (art. 3, comma 4, lett. c), D.L. 159/2025).
In tal modo, si rende possibile evidenziare immediatamente quali interventi siano effettati in regime di subappalto, così da focalizzare tempestivamente su di essi l’attività ispettiva da parte degli organi competenti ed arginare possibili pericoli e criticità che caratterizzano detto regime.
4. Patente a crediti
In tema di patente a crediti, vengono introdotte nuove modalità di riduzione del punteggio e si inaspriscono le sanzioni per le violazioni gravi.
Le principali innovazioni sono di seguito elencate:
- introduzione del nuovo comma 7-bis all’art. 27 del D.Lgs. n. 81/2008, in forza del quale, per le violazioni in materia di lavoro sommerso indicate ai numeri 21 e 24 dell’Allegato I-bis, la decurtazione dei crediti avviene già a seguito della notificazione del verbale di accertamento da parte degli organi di vigilanza, senza necessità di attendere l’adozione di un’ordinanza-ingiunzione definitiva;
- decurtazione pari a cinque crediti per ciascun lavoratore irregolare per il quale venga applicata la maxisanzione per lavoro “nero”, indipendentemente dal numero di giornate di impiego irregolare accertate (prima la decurtazione prevista era di 1, 2 o 3 punti a seconda degli effettivi giorni di lavoro in nero);
- raddoppiamento della sanzione per le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri senza il possesso della patente a crediti, innalzando l’importo massimo della multa che passa da 6.000 a 12.000 Euro;
- modificata la struttura testuale dell’art. 27, comma 8, con l’introduzione di una valutazione preventiva nei casi di infortuni mortali o con esiti invalidanti permanenti, rispetto ai quali l’Ispettorato nazionale del lavoro può sospendere in via cautelare la patente fino a 12 mesi. In detti casi, infatti, viene adesso previsto che il provvedimento di sospensione debba essere adottato “previa valutazione” degli elementi oggettivi e soggettivi della fattispecie contenuti nei verbali redatti dai pubblici ufficiali intervenuti sul luogo e nelle immediatezze del sinistro.
5. Formazione dei lavoratori
Il Decreto Sicurezza prevede, in linea di continuità con l’Accordo Stato Regioni, nuove misure per l’organizzazione e la gestione degli adempimenti formativi dei lavoratori.
In particolare:
- Termine per l’erogazione della formazione in materia di sicurezza sul lavoro nelle imprese turistico-ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande
Il Decreto prevede che esclusivamente negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e nelle imprese turistico ricettive, in considerazione del basso livello di rischio e delle peculiari modalità di erogazione del servizio, è possibile che la formazione e l’eventuale addestramento avvengano entro 30 giorni dalla costituzione del rapporto di lavoro.
Sul punto, ricordiamo che il nuovo Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 ha eliminato la precedente clausola che prevedeva la possibilità che la formazione venisse erogata ai lavoratori entro i 60 giorni dalla loro assunzione.
Dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Accordo (e della sua entrata in vigore) vige dunque il principio per il quale la formazione deve essere completata prima che il lavoratore inizi a svolgere la propria attività.
Questo non significa, però, formazione “prima dell’assunzione”, poiché il legislatore non ha previsto la possibilità di formare il lavoratore quando il rapporto non è ancora costituito. Anzi, la formazione resta un obbligo che nasce con l’assunzione, perché le ore di corso sono a tutti gli effetti equiparate a ore di lavoro, retribuite e collocate nell’orario lavorativo.
Il lavoratore, quindi, deve essere assunto, ma non può lavorare se non è già formato. Tale sequenza impone alle imprese una programmazione rigorosa e anticipata, in relazione a tutti coloro che sono definibili lavoratori.
Per le imprese turistico-ricettive è stata dunque prevista una specifica deroga, stabilendo che la formazione e l’eventuale addestramento specifico possano concludersi entro 30 giorni dalla costituzione del rapporto di lavoro.
- Formazione dei RLS
Il Decreto ha modificato l’art.37, c.11, del D.Lgs. n.81/2008, stabilendo che per le imprese che occupano meno di 15 lavoratori, la contrattazione collettiva nazionale disciplina le modalità dell’obbligo di aggiornamento periodico del RLS nel rispetto del principio di proporzionalità, tenuto conto della dimensione delle imprese e del livello di rischio per la salute e la sicurezza derivante dall’attività svolta.
- Fascicolo elettronico del lavoratore
Le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attività di formazione dovranno essere registrate nel fascicolo elettronico del lavoratore (in sostituzione del libretto formativo del cittadino) nonché all’interno del fascicolo sociale e lavorativo del cittadino, in particolare al fine del loro inserimento nella piattaforma Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa (SIISL). Il contenuto del fascicolo elettronico del lavoratore è considerato dal datore di lavoro ai fini della programmazione della formazione e di esso gli organi di vigilanza dovranno tenerne conto ai fini della verifica degli obblighi di sicurezza.
LE PRINCIPALI SANZIONI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO E DEL DIRIGENTE
PREVISTE DAL D.LGS. 81/2008
| Illecito | Sanzione |
| – Omessa informazione dei lavoratori (art. 36, c. 1 e 2) | Arresto da due a quattro mesi o ammenda da euro 1.708,61 a 7.403,96 euro (art. 55, c. 5, lett. c) |
| – Omessa formazione dei lavoratori (art. 37, c.1) | Arresto da due a quattro mesi o ammenda da euro 1.708,61 a 7.403,96 euro [1] (art. 55, c. 5, lett. c) |
– Omessa formazione, aggiornamento del datore di lavoro, del dirigente e del preposto (art. 37, c.7) | Arresto da due a quattro mesi o ammenda da euro 1.708,61 a 7.403,96 euro [2] (art. 55, c. 5, lett. c) |
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– Inosservanza degli obblighi di formazione del preposto per quanto riguarda l’aggiornamento biennale – e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi – e le modalità di erogazione della prima formazione e dell’aggiornamento (interamente con modalità in presenza) [3] (art. 37, c.7) | Arresto da due a quattro mesi o ammenda da euro 1.708,61 a 7.403,96 euro |
| – Omessa formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (art. 37, c.10) | Arresto da due a quattro mesi o l’ammenda da 1.708,61 a 7.403,96 euro |
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– Omessa informazione, formazione o addestramento dei lavoratori addetti ad attrezzature che richiedano per il loro impiego conoscenze o responsabilità particolari in relazione ai loro rischi specifici (art. 71, c.7) | Arresto da tre a sei mesi o ammenda da euro 3.559,60 a 9.112,57 euro(art. 87, c.2, lett. c) |
[1] Se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori gli importi della sanzione sono raddoppiati mentre se si riferisce a più di dieci lavoratori gli importi della sanzione sono triplicati.
[2] L’omessa formazione del datore di lavoro è da ritenersi sanzionabile a decorrere dal 25 maggio 2027, in quanto l’Accordo Stato – Regioni del 17 aprile 2025 concede un termine di 24 mesi, dalla sua entrata in vigore, per l’assolvimento dell’obbligo.
[3] L’Accordo Stato – Regioni del 17 aprile 2025 equipara alla formazione in presenza quella erogata in videoconferenza con modalità sincrona (VCS). Inoltre, stabilisce che l’obbligo di aggiornamento per il preposto, per il quale il corso di formazione o aggiornamento sia stato erogato da più di 2 anni dalla data di entrata in vigore dell’Accordo, dovrà essere ottemperato entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore d’Accordo stesso, ossia entro il 24 maggio 2026.
6. Prevenzione
Il Decreto, inoltre, conferma il ruolo strategico dell’INAIL nella promozione della cultura della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
Nello specifico, con il comma 1 dell’art. 5 vengono inseriti quattro nuovi commi all’art, 11 del D.lgs. n. 81/2008:
- il comma 4-bis, con il quale si dispone che, a decorrere dall’anno 2026, l’INAIL trasferirà annualmente al Fondo sociale per occupazione e formazione un importo non inferiore a 35 milioni di euro per finanziare interventi mirati di formazione e divulgazione della sicurezza, anche attraverso la valorizzazione di supporti digitali quali la realtà simulata e aumentata ai fini dell’apprendimento esperienziale, nell’ambito dei percorsi di istruzione e formazione professionale e di istruzione e formazione tecnica superiore realizzati in modalità duale, nonché per iniziative volte a incrementare la formazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza aziendali, territoriali e di sito produttivo, sulla base di piani formativi concordati con le organizzazioni dei datori di lavoro e le organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale;
- il comma 5-ter, con il quale si prevede che l’INAIL dovrà promuovere, utilizzando i Fondi interprofessionali, interventi formativi in tutti i settori di attività e in particolare in quelli delle costruzioni, della logistica e dei trasporti che presentano una alta incidenza infortunistica;
- il comma 5-quater, che autorizza l’INAIL a promuovere interventi di sostegno rivolti alle micro, piccole e medie imprese per l’acquisto e l’adozione di dispositivi di protezione individuale innovativi e sistemi intelligenti;
- il comma 6-bis, con il quale si dispone che l’INAIL potrà promuovere campagne informative e progetti formativi per la diffusione della cultura della salute e della sicurezza sul lavoro, rivolti alle istituzioni scolastiche, con particolare riferimento alla prevenzione degli infortuni in itinere, nell’ambito dell’insegnamento dell’educazione civica.
Inoltre, sempre nell’ambito della sicurezza sul lavoro, è stato modificato l’art. 15 del D.Lgs. n. 81/2008, aggiungendo alle misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, anche la programmazione di misure di prevenzione di condotte violente o moleste nei confronti dei lavoratori nei luoghi di lavoro.
7. Dispositivi di protezione individuale
Il Decreto Sicurezza interviene anche sull’art. 77, comma 4, del D.Lgs. 81/2008, stabilendo che il datore di lavoro ha l’obbligo di mantenere in efficienza i DPI e di assicurarne le condizioni d’igiene mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie e secondo le eventuali indicazioni fornite dal fabbricante; tale obbligo si applica anche per specifici indumenti di lavoro che assumono la caratteristica di DPI, previa loro individuazione attraverso la valutazione dei rischi.
8. Piattaforma SIISL
Il SIISL, introdotto da una legge del 2023, è divenuto oggi una realtà informatica che permette ai datori di lavoro, ai soggetti in cerca di occupazione o beneficiari di una misura di sostegno, di interagire con il fine ultimo di realizzare un inserimento nel mondo del lavoro ovvero acquisire formazione.
Lo scopo che il Decreto Sicurezza si prefigge è quello di porre l’offerta lavorativa a disposizione degli interessati e nel contempo di offrire ai datori di lavoro un ulteriore percorso per far conoscere la disponibilità all’inserimento di nuove risorse. Inoltre, al SIISL sono anche affidate finalità di analisi, monitoraggio, valutazione e controllo degli effetti dell’intervento pubblico, da ultimo anche per aumentare la trasparenza nel mercato del lavoro, le pari opportunità e le misure di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
In particolare, viene previsto che a decorrere dal 1° aprile 2026:
– i datori di lavoro privati che chiedono benefici contributivi, comunque denominati e finanziati con risorse pubbliche, per l’assunzione di personale alle proprie dipendenze devono pubblicare la disponibilità della posizione di lavoro sul SIISL.
In ogni caso, ai fini del riconoscimento dei benefici, resta fermo l’obbligo per il datore di lavoro di garantire il rispetto delle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
– le comunicazioni obbligatorie dei rapporti di lavoro di cui all’art. 9-bis del D.L. n. 510/1996 potranno essere effettuate dai datori di lavoro, nonché dai soggetti abilitati e autorizzati di cui alla legge n. 12/1979, anche tramite il sistema SIISL.
Il SIISL esporrà gli esiti della verifica dei dati autocertificati dall’utente iscritto e li renderà disponibili al datore di lavoro che lo assume, anche al fine di rafforzare le garanzie di affidabilità e sicurezza nella gestione del rapporto di lavoro.
Si introduce l’obbligo per le Agenzie per il Lavoro di pubblicazione sul SIISL di tutte le posizioni di lavoro gestite e le stesse avranno la possibilità di accedere, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali, alla piattaforma SIISL per individuare i candidati idonei alle posizioni pubblicate.
All’attuazione delle disposizioni si provvede entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame con decreto interministeriale.
9. Rafforzamento della cultura della prevenzione e tracciamento dei mancati infortuni
Al fine di promuovere il miglioramento continuo delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e di ridurre l’incidenza degli infortuni, il Ministero del Lavoro dovrà emanare, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del Decreto (31.10.2025) delle linee guida per l’identificazione, il tracciamento e l’analisi dei mancati infortuni (c.d. near miss)[1] da parte delle imprese con più di 15 dipendenti.
Dette linee guida dovranno essere adottate tenendo conto delle procedure per la gestione degli incidenti e la segnalazione dei mancati infortuni già elaborate dall’INAIL, anche in collaborazione con le organizzazioni dei datori di lavoro e le organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale e con i relativi organismi paritetici.
Le predette procedure restano ferme fino al loro eventuale aggiornamento o integrazione in coerenza con le medesime linee guida, anche al fine di evitare duplicazioni di adempimenti e di valorizzare i percorsi organizzativi già attuati.
Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali dovranno essere individuate anche le modalità attraverso le quali le imprese comunicano i dati aggregati relativi agli eventi segnalati come mancati infortuni e le azioni correttive o preventive intraprese per il miglioramento della sicurezza, nonché i criteri utili alla predisposizione annuale di un rapporto di monitoraggio nazionale sui mancati infortuni, anche ai fini della definizione di interventi formativi e di sostegno tecnico alle imprese.
Il nuovo adempimento si inserisce nel quadro generale di rafforzamento della cultura della prevenzione e mira a consolidare un sistema di sicurezza partecipato, consentendo di fatto di trasformare un “quasi incidente” in un’occasione di apprendimento e miglioramento continuo, rafforzando la consapevolezza organizzativa e promuovendo ambienti di lavoro più sicuri, efficienti e sostenibili.
[1] I near miss, secondo le indicazioni INAIL, rappresentano “eventi che, pur non avendo causato danni a persone, cose o ambiente, avrebbero potuto farlo”, ovvero “incidenti avvenuti nel luogo di lavoro che non hanno recato danni al lavoratore, pure avendone il potenziale”. Si tratta quindi di segnali che rilevano la presenza di situazioni pericolose o condizioni di rischio latente.
10. Sorveglianza sanitaria e promozione della salute
In tema di sorveglianza sanitaria e promozione della salute sono state previste una serie di misure:
– i controlli sanitari previsti dal testo unico sicurezza o comunque disposti dal medico competente sono computati nell’ambito dell’orario di lavoro, ad eccezione di quelli compiuti in fase preassuntiva;
– il medico competente informa i lavoratori sull’importanza della prevenzione oncologica, promuovendo l’adesione ai programmi di screening previsti dai LEA. Tale attività può essere svolta anche attraverso campagne informative predisposte dal Ministero della Salute;
– entro 12 mesi, il Ministero della Salute dovrà definire, tramite apposito decreto e previo parere della Conferenza Stato-Regioni, i requisiti delle strutture di cui si avvale il medico competente per l’esecuzione delle proprie attività;
– è prevista la possibilità di visita medica, prima o durante il turno lavorativo, in presenza di ragionevole motivo di ritenere che il lavoratore si trovi sotto l’effetto conseguente all’uso di alcol o di sostanze stupefacenti o psicotrope, finalizzata alla verifica che il lavoratore non si trovi sotto effetto delle predette sostanze, per le attività lavorative ad elevato rischio infortuni;
– nell’ambito della contrattazione collettiva, possono essere previsti permessi retribuiti ai lavoratori per effettuare, in orario di lavoro, gli screening oncologici inclusi nei programmi di prevenzione del Servizio sanitario nazionale.
Lo Studio rimane a disposizione per l’analisi di casistiche specifiche.
Avv. Francesca Bianculli
Prato, 12 febbraio 2026