Convertito in legge il Decreto Milleproroghe che fissa al 30 giugno 2023 la scadenza del diritto a svolgere la prestazione in modalità agile per i lavoratori fragili e con figli under 14

È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 27 febbraio 2023 la Legge 24/02/2023 n. 14, di conversione in legge del decreto legge 29 dicembre 2022, n. 198 (cd. Decreto Milleproroghe), recante “disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. Proroga di termini per l’esercizio di deleghe legislative”.

Diventano quindi definitive le modifiche apportate nel corso dell’esame parlamentare, che introducono importanti novità per ciò che concerne i rapporti di lavoro e, nello specifico, il diritto allo smart working per determinate categorie di lavoratori.

1. Lavoratori Fragili (Art. 9, comma 4-ter)

E’ stato prorogato fino al 30 giugno 2023 il diritto a svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile (in scadenza il 30 marzo 2023) per i lavoratori “fragili”, pubblici e privati, affetti da una di quelle patologie o condizioni gravi, attestate da idonea certificazione medica, tassativamente individuate dal Ministero della Salute nel decreto del 4 febbraio 2022 (tra cui, immunodeficienze, patologie oncologiche, pazienti che hanno avuto trapianti, cardiopatia etc.).

Per detta categoria di lavoratori, il diritto al lavoro agile non incontra il limite della compatibilità delle mansioni con la prestazione da remoto; infatti, se le mansioni non sono compatibili, è prevista l’adibizione a una diversa mansione “compresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti”, senza che ciò comporti alcuna decurtazione retributiva.

La formazione, sebbene non espressamente menzionata dalla norma, resta una possibile alternativa rispetto all’esercizio delle mansioni non espletabili, anche perché altrimenti, in caso di assenza di mansioni compatibili, non resterebbe che esentare tout court il lavoratore dalla prestazione lavorativa.

Per la collocazione in smart working di questi lavoratori non è necessario l’accordo individuale ex articolo 19 della legge 81/2017.

2. Genitori under 14 (Art. 9, comma 5-ter)

Viene inoltre confermato, sempre fino al 30 giugno 2023, il diritto allo smart working per i dipendenti (privati) genitori di almeno un figlio di età inferiore ai 14 anni, a condizione che non vi sia nel nucleo familiare un altro genitore che non lavora o che gode di strumenti di sostegno al reddito per cessazione o sospensione dell’attività lavorativa. A differenza di quanto previsto per i lavoratori fragili, il diritto alla prestazione lavorativa in modalità agile è espressamente condizionato alla compatibilità dello smart working con le caratteristiche della prestazione.

Per effetto del richiamo operato dalla norma, la disposizione coinvolge anche la categoria dei lavoratori per i quali il medico competente attesta la condizione di maggior rischio di contagio Covid, nell’ambito della sorveglianza sanitaria eccezionale introdotta durante la pandemia.

Anche in tal caso, si prescinde dall’esistenza di un accordo individuale ex articolo 19 L. 81/2017, ed eventuali accordi esistenti (individuali o collettivi) non inficiano il diritto allo smart working prorogato fino al 30 giugno 2023.

 

Lo Studio rimane a disposizione per l’analisi di casistiche specifiche.

 

Prato, 1° marzo 2023