Il trattamento fiscale dell’auto aziendale in uso promiscuo introdotto con la Legge di Bilancio 2025

A partire dal 1° gennaio 2025 le auto concesse in uso promiscuo ai lavoratori dipendenti sono soggette a un nuovo trattamento fiscale che favorisce le auto elettriche, ibride plug-in e a combustibile (diesel/benzina), a scapito delle altre tipologie, per le quali in precedenza era prevista una disciplina fiscale più articolata, basata sui valori di emissione di anidride carbonica. Il precedente regime, tuttavia, a determinate condizioni, trova applicazione anche alle auto concesse in uso promiscuo nel 2025.

 1. Il nuovo regime delle auto concesse in uso promiscuo

La Legge di Bilancio 2025 (Legge 30 dicembre 2024, n. 207) ha introdotto una nuova disciplina fiscale per i fringe benefit auto, riscrivendo interamente il comma 4, dell’art. 51 del T.U.I.R. (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917). La nuova disciplina si applica a tutti i veicoli immatricolati e concessi in uso promiscuo con accordo stipulato a partire dal 01/01/2025 e introduce delle nuove percentuali sulla base delle quali determinare la quota di reddito da assoggettare a imposizione a carico del lavoratore.

La riforma ha previsto che il reddito da assoggettare a imposizione risulta pari, su base annua, al 50% del costo chilometrico di esercizio risultante dalle tabelle ACI in vigore per una percorrenza convenzionale di 15.000,00 km. Tale percentuale è abbassata al 10% per i veicoli a trazione esclusivamente elettrica e al 20% per i veicoli ibridi con tecnologia plug-in. A differenza della disciplina previgente non sono previste percentuali diversificate per le altre forme di trazione ibrida o sulla base dei valori di emissione di anidride carbonica.

2. Il regime transitorio e il trattamento delle auto concesse in uso promiscuo fino al 31/12/2024

La nuova disciplina si applica solamente nell’ipotesi in cui l’immatricolazione, l’accordo e la consegna del veicolo in uso promiscuo al dipendente intervengono a partire dal 01/01/2025. La normativa introdotta con la Legge di Bilancio 2025 tuttavia precisa che per le auto concesse in uso promiscuo fino al 31/12/2024 continua a trovare applicazione la vecchia disciplina, anche in caso di proroga successiva al 31/12/2024

Nel caso in cui, invece, il veicolo sia stato ordinato prima del 31/12/2024 e venga concesso in uso promiscuo dopo il 01/01/2025 (ma entro il 30/06/2025) continua a trovare applicazione la precedente disciplina che, in particolare per i veicoli ibridi, potrebbe risultare più favorevole. L’applicazione della precedente disciplina, quindi, rimane possibile anche per i veicoli concessi in uso promiscuo dopo il 01/01/2025, purché l’ordine sia stato effettuato prima del 31/12/2024 e la consegna al dipendente avvenga prima del 30/06/2025. È fatta salva comunque la possibilità di avvalersi comunque del nuovo regime, senz’altro più favorevole per alcuni veicoli a combustione e per i veicoli elettrici e ibridi plug-in.

La disciplina previgente, che sulla base del regime transitorio rimane valida per i veicoli ordinati prima del 31/12/2024 che sono immatricolati e concessi in uso promiscuo dopo il 01/01/2025 ed entro il 30/06/2025, si basa sui valori di emissione di anidride carbonica, come attestati nel libretto di circolazione del veicolo, e determina il reddito annuo da assoggettare a imposizione a carico del dipendente sempre sulla base di una percentuale, da rapportarsi al costo chilometrico di esercizio risultante dalle tabelle ACI in vigore per una percorrenza convenzionale di 15.000,00 km.

Il reddito aggiuntivo a carico del dipendente è pari al costo chilometrico riportato nelle tabelle ACI per una percorrenza convenzionale di 15.000,00 km, moltiplicato per le seguenti percentuali a seconda dei valori di emissione di anidride carbonica del veicolo:

  • valori di emissione non superiori a 60 g/km di CO2: 25%;
  • valori di emissione superiori a 60 g/km e inferiori a 160 g/km di CO2: 30%;
  • valori di emissione superiori a 160 g/km e inferiori a 190 g/km di CO2: 50% (40% fino al 2020);
  • valori di emissione superiori a 190 g/km di CO2: 60% (50% fino al 2020);

3. Il criterio del valore normale

Nell’ipotesi in cui non sussistano i requisiti per applicare né il nuovo regime né il regime transitorio la riforma introdotta con la Legge di Bilancio 2025 non prevede una disciplina specifica e troverà applicazione il criterio ordinario previsto per i fringe benefit all’art. 51, comma 3, del T.U.I.R.. L’ipotesi non è residuale, infatti tutti i veicoli immatricolati prima del 01/01/2025 non rientrano nella nuova disciplina né nel regime transitorio, che richiede comunque che l’immatricolazione avvenga nel 2025. 

In questa ipotesi il reddito da assoggettare a imposizione a carico del dipendente dovrà essere stimato sulla base del “prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizi della stessa specie o similari” e, quindi, del costo chilometrico attestato dalle Tabelle ACI rapportato all’effettiva distanza percorsa su base annua al di fuori del lavoro. Sarà quindi necessario rendicontare il chilometraggio effettivo impiegato per fini lavorativi e per fini personali ai fini della tassazione del fringe benefit riconosciuto al lavoratore.

L’Agenzia delle Entrate ha recentemente analizzato (Circolare n. 10 del 03/07/2025 e Risposta ad Istanza di Interpello n. 192 del 22/07/2025) un’ulteriore ipotesi che non rientra nel nuovo regime né nel regime transitorio. Si tratta precisamente del caso in cui, come purtroppo accade quando i tempi di consegna delle case produttrici sono particolarmente lunghi, il veicolo da concedere in uso promiscuo sia stato ordinato prima del 31/12/2024 e venga consegnato al lavoratore dopo il 30/06/2025. In tali casi non risulta possibile applicare il regime transitorio, previsto solamente per i veicoli concessi in uso promiscuo prima del 30/06/2025, né può essere applicata la nuova disciplina, che richiede espressamente che anche l’ordine del veicolo sia intervenuto a partire dal 01/01/2025. Secondo l’Agenzia delle Entrate anche tale ipotesi deve essere gestita sulla base della norma generale prevista al comma 3, dell’art. 51 e all’art. 9 del T.U.I.R., sulla base della quale deve farsi riferimento al valore normale del bene

Lo Studio rimane a disposizione per l’analisi di casistiche specifiche.

Avv. Federico Mancini

 

Prato, 17 novembre 2025