Auto aziendale ad uso promiscuo: imposizione e deducibilità

Non è infrequente per le aziende assegnare ai propri dipendenti auto aziendali ad uso promiscuo e, quindi, con la possibilità di impiegarle anche al di fuori dell’orario lavorativo per scopi di natura personale e non pertinenti alla prestazione lavorativa. La concessione di un auto ad uso promiscuo nell’ambito di un rapporto di lavoro , tuttavia, arriva a configurare una vera e propria retribuzione in natura derivante dalla concessione in uso al dipendente di un bene di proprietà aziendale, comunemente definita fringe benefit, con la conseguenza che, entro certi limiti normativamente definiti, l’uso di tale bene deve essere assoggettato ad imposizione fiscale e contributiva.

1. La tassazione dell’auto ad uso promiscuo

L’importo da assoggettare a imposizione fiscale e contributiva deve essere determinato in via forfettaria, moltiplicando il costo chilometrico ACI specifico della vettura in uso promiscuo con la percorrenza convenzionale annua di 15.000 km e, di seguito, con la quota di fringe benefit prevista dalla legge sulla base della tipologia del veicolo.

La Legge di Bilancio 2020, al comma 632 dell’art. 1, ha introdotto, per i soli accordi di fringe benefit stipulati a partire dal 1 luglio 2020, un regime di tassazione volto a penalizzare la concessione in uso promiscuo al dipendente di auto inquinanti, privilegiando invece i mezzi ecologici per i quali, rispetto al passato, è stata introdotta una imposizione ridotta.

Per gli accordi di fringe benefit stipulati entro il 30 giugno 2020 la quota di fringe benefit di legge per tutti i veicoli è pari al 30% , per gli accordi stipulati a partire dal 1 luglio 2020, invece, la quota è del:

  • 25% per i veicoli con una soglia di emissione di anidride carbonica non superiore ai 60 g/km;
  • 30% per i veicoli con una soglia di emissione di anidride carbonica non superiore ai 160 g/km e non inferiore ai 61 g/km;
  • 50% per i veicoli con una soglia di emissione di anidride carbonica non superiore ai 190 g/km e non inferiore ai 161 g/km;
  • 60% per i veicoli con una soglia di emissione di anidride carbonica superiore ai 190 g/km.

Ai fini della determinazione della soglia di emissione del veicolo dovrà tenersi conto di quanto riportato sulla carta di circolazione.

L’importo così ottenuto dovrà essere riportato in busta paga su base mensile e soggetto a imposizione fiscale e contributiva in capo al lavoratore e all’azienda, fatto salvo quanto si dirà di seguito in merito alla deducibilità dei relativi costi.

2. Esempio – auto altamente inquinante

La concessione di un auto ad uso promiscuo altamente inquinante sarà quindi imponibile secondo i seguenti importi:

Toyota Auris 1.4 D-4D da 90 Cv (oltre 190 g/km)

Costo ACI per km: 42,24 cent

Fringe benefit (dal 1 luglio 2020): 60% * 0,4224 euro/km * 15.000 km = 3.801,60 euro annui (3.801,60/12 = 316,80 euro mensili).

Fringe benefit (entro il 30 giugno 2020): 30% * 0,4224 euro/km * 15.000 km = 1.900,80 euro annui (950,40/12 = 79,20 euro mensili).

Si noti che l’imponibile, rispetto a prima del 2020, è raddoppiato con la Legge di Bilancio del 2020 in ragione dell’elevato impatto ambientale del veicolo.

3. Il riaddebito nei confronti del lavoratore

Il datore di lavoro e il lavoratore al quale viene concessa un auto aziendale in uso promiscuo possono concordare, al momento del riconoscimento del fringe benefit o anche successivamente, che parte del costo del veicolo sia riaddebitato al dipendente in busta paga, riducendo di pari importo il valore del fringe benefit fino anche ad azzerarlo.

L’Azienda, a tal fine, dovrà emettere regolare fattura nei confronti del dipendente su base mensile o annuale in cui dovrà essere riportato l’importo del riaddebito comprensivo dell’IVA (interamente detraibile per l’azienda) e al lavoratore sarà trattenuto l’importo dovuto nelle buste paga direttamente dalla retribuzione. Il fringe benefit, come indicato, sarà quindi ridotto potenzialmente fino ad essere azzerato e le imposte del lavoratore sul fringe benefit saranno ridotte di conseguenza. Alcuna variazione, tuttavia, vi sarà ai fini della deducibilità dei costi da parte dell’Azienda, la quale potrà portare in deduzione i costi del veicolo come sotto indicato anche in caso di riaddebito.

4. La deducibilità per l’azienda

La Legge di Bilancio 2020 non è invece intervenuta in materia di deducibilità, per l’azienda, dei costi sostenuti per i veicoli concessi ad uso promiscuo a dipendenti e/o amministratori.

Si noti, sotto tale profilo, che i costi sostenuti dall’azienda in relazione ai veicoli concessi in uso promiscuo possono essere portati in deduzione nella misura del 70% di quanto effettivamente sostenuto senza limiti di importo e anche oltre la quota di fringe benefit imponibile per l’auto concessa in uso promiscuo a un dipendente, e, in caso l’auto sia concessa in uso ad un amministratore, al 100% per l’intero importo della quota di fringe benefit e al 20% per il residuo.

La normativa e, in particolare, la riforma del 2020, applicabile a tutti i contratti di fringe benefit stipulati dal 1 luglio 2020, impongono una maggiore attenzione da parte delle aziende, nel cui interesse risulta vantaggioso promuovere, ove possibile, l’acquisto e la concessione ad uso promiscuo di mezzi ecologici.

 

Lo Studio rimane a disposizione.

Prato, 6 giugno 2022