Gli obblighi a carico dei datori di lavoro e dei professionisti nell’impiego dell’Intelligenza Artificiale

A partire dal 10 ottobre 2025 sono entrati in vigore una serie di obblighi a carico dei datori di lavoro che impiegano sistemi di Intelligenza Artificiale nell’ambito del rapporto di lavoro e a carico dei professionisti che ne fanno uso nell’attività professionale. Si tratta principalmente di obblighi di carattere informativo a cui si associano specifiche limitazioni nell’utilizzo dell’IA e vere e proprie sanzioni per i soggetti che non si adeguano alla nuova normativa.

1. L’uso di sistemi di Intelligenza Artificiale nei rapporti di lavoro

La Legge 23 settembre 2025, n. 132, ha sancito all’art. 11 che l’Intelligenza Artificiale può essere impiegata nell’ambito dei rapporti con i dipendenti (ad es. nella gestione dei rapporti di lavoro e nella organizzazione del lavoro) per “migliorare le condizioni di lavoro, tutelare l’integrità psicofisica dei lavoratori, accrescere la qualità delle prestazioni lavorative e la produttività delle persone“. Si attendono indicazioni applicative da parte del Governo e dell’Ispettorato, tuttavia secondo esperti del settore la disposizione contiene un esplicito divieto di impiego dell’IA nei rapporti di lavoro per finalità diverse, come ad esempio per fini di riduzione del personale, con la conseguenza che una simile pratica comporterebbe la illegittimità della risoluzione del rapporto di lavoro.

La stessa norma prevede, al comma 3, un esplicito divieto di discriminazione nell’utilizzo dell’Intelligenza Artificiale per l’organizzazione del lavoro e la gestione dei rapporti di lavoro. Viene ribadito un divieto già esistente nell’ambito dei rapporto ma l’effetto non è di poco conto, sarà richiesta infatti al datore di lavoro una consapevolezza approfondita dello strumento che viene utilizzato, essendo tenuto a dimostrare ove necessario che l’Intelligenza Artificiale e i risultati ottenuti non pongono in essere forme di discriminazione, neppure indiretta.

L’art. 11, comma 2, infine, prevede uno specifico obbligo a carico dei datori di lavoro di informare i lavoratori e le organizzazioni sindacali dell’impiego dell’Intelligenza Artificiale nell’ambito del rapporto di lavoro. L’obbligo è particolarmente stringente e prevede che il datore di lavoro fornisca una informativa trasparente, strutturata e con linguaggio di uso comune al lavoratore prima dell’inizio dell’attività lavorativa, precisando gli aspetti del rapporto di lavoro su cui l’IA incide, la logica di funzionamento, le categorie di dati impiegati e le misure di sicurezza adottate. La stessa informativa deve essere fornita alle RSA/RSU o, in loro assenza, alle organizzazioni sindacali comparativamente maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Il Ministero del lavoro e l’Ispettorato possono richiedere le stesse informazioni per finalità di controllo.

I lavoratori hanno diritto, su richiesta, ad accedere ai dati trattati e a richiedere informazioni sull’uso dell’IA, il datore di lavoro è tenuto a rispondere fornendo quanto richiesto entro 30 giorni.

Per la violazione degli obblighi sono previste sanzioni che, per le aziende con più di 10 lavoratori, possono arrivare fino a un massimo di 5.000,00 euro per lavoratore, per ciascun mese di inosservanza.

2. L’uso dell’Intelligenza Artificiale da parte dei professionisti

L’art. 13 della Legge n. 132/2025 introduce una serie di disposizioni sull’uso dell’IA da parte dei professionisti. In particolare, viene previsto che l’uso dell’Intelligenza Artificiale nelle professioni intellettuali sia finalizzato esclusivamente all’esercizio di attività strumentali e di supporto, garantendo in ogni caso la prevalenza del lavoro intellettuale che caratterizza la prestazione. Il professionista, inoltre, a tutela del rapporto fiduciario col cliente, è tenuto a fornire preventivamente informazioni circa i sistemi di Intelligenza Artificiale impiegati nella prestazione con linguaggio chiaro, semplice ed esaustivo.

A differenza dei datori di lavoro non sono previste specifiche sanzioni a carico dei professionisti in caso di inosservanza, che saranno invece introdotte in ambito deontologico dagli Ordini di appartenenza.

Avv. Federico Mancini

 

Prato, 1° dicembre 2025