Decreto “Ucraina”: bonus carburante ai dipendenti, credito d’imposta per l’acquisto dell’energia ed estensione degli ammortizzatori sociali per il 2022

Il Governo ha introdotto con il Decreto-Legge 21 marzo 2022, n. 21, una serie di misure volte a contrastare gli effetti economici e umanitari del conflitto in Ucraina, in particolare nell’ambito dell’energia dove si è assistito, come è noto, a un esponenziale aumento dei prezzi delle materie prime. A partire dal 21 marzo e sino al 21 aprile è stata prevista una riduzione delle accise sui carburanti e, allo stesso tempo, sono state introdotte delle misure volte ad alleggerire i costi dell’energia a carico delle Aziende sotto forma di credito d’imposta, oltre ad estendere per tutto il 2022 il limite massimo di CIG e FIS.

1. Bonus carburante ai dipendenti

Nel 2022 le Aziende potranno corrispondere ai lavoratori buoni benzina o titoli analoghi per l’acquisto di carburanti, nel limite dell’importo di 200,00 euro, in modo del tutto esente da contributi e imposte ai sensi dell’art. 51, comma 3, T.U.I.R.. Tale importo si va ad aggiungere a quello di euro 258,23 già previsto per la corresponsione di beni e servizi in natura dalla norma richiamata e, quindi, nell’anno potranno essere corrisposti al lavoratore, senza assoggettarli a tassazione e contribuzione, buoni sino a 258,23 euro per beni e servizi genericamente intesi e ulteriori buoni sino a 200,00 euro per l’acquisto di carburanti. Si ricorda, tuttavia, che per l’annualità precedente il primo limite di 258,23 euro è stato raddoppiato in corso d’anno e una simile previsione potrebbe intervenire anche per il 2022, estendendo ulteriormente la possibilità di ricorrere a questo strumento.

2. Credito d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale

Viene introdotto a favore delle imprese un contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta da utilizzarsi esclusivamente in compensazione, pari al 12% della spesa sostenuta per l’acquisto di energia elettrica nel secondo trimestre dell’anno e pari al 20% della spesa sostenuta per l’acquisto del gas sempre nel secondo trimestre. Il credito viene riconosciuto sulla base delle fatture d’acquisto in caso il prezzo abbia subito un incremento, al netto di imposte e oneri, superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito allo stesso trimestre nell’anno 2019.

3. Disposizioni in materia di Cassa integrazione e FIS

Il Decreto interviene anche nell’ambito degli ammortizzatori sociali, in vista dell’impatto che le variazioni dei prezzi dell’energia potrebbero avere sulla produzione, estendendo i periodi massimi di FIS e Cassa integrazione per tutto l’anno. Il Decreto “Ucraina”, infatti, prevede per le aziende che hanno già esaurito i limiti di utilizzo delle relative prestazioni una ulteriore estensione di 26 settimane della Cassa integrazione e di 8 settimane dell’assegno di integrazione salariale FIS, entrambe valide sino al 31 dicembre 2022.

 

Lo Studio rimane a disposizione.

Prato, 13 aprile 2022