Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la Legge annuale sulle piccole e medie imprese (PMI) che interviene sulla materia della salute e sicurezza sul lavoro in caso di smart working
La Legge annuale sulle piccole e medie imprese 2026 (Legge n. 34/2026), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 68 del 23 marzo 2026 è intervenuta sul D.Lgs. n. 81/2008 (Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro) introducendo il nuovo comma 7-bis nell’art. 3, specificamente dedicato alla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori che svolgono la prestazione in modalità agile in ambienti estranei alla disponibilità giuridica del datore di lavoro, e modificando l’art. 55, comma 5, lett. c), estendendo così il regime sanzionatorio previgente anche ai casi di violazione del suddetto art. 3, comma 7-bis.
In particolare, la norma individua nell’informativa scritta annuale – contenente l’indicazione dei rischi generali e specifici, con particolare riguardo all’utilizzo dei videoterminali – lo strumento attraverso il quale il datore di lavoro assolve tutti gli obblighi di sicurezza compatibili con il lavoro agile, confermando al contempo l’obbligo di cooperazione del lavoratore.
1. Smart working e sicurezza: quadro normativo previgente
Il lavoro agile è stato introdotto nel nostro ordinamento dalla Legge 81/2017, al cui interno è stato già previsto in capo al datore di lavoro un obbligo ben preciso in merito alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.
Secondo quanto statuito dall’art. 22, infatti, “Il datore di lavoro garantisce la salute e la sicurezza del lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile e a tal fine consegna al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con cadenza almeno annuale, un’informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro”.
La suddetta disposizione sancisce altresì l’obbligo del lavoratore di cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro per fronteggiare i rischi derivanti dall’esecuzione della prestazione all’esterno dei locali aziendali.
Dunque, già l’impianto normativo sino ad oggi vigente ha individuato nell’informativa scritta la modalità principale con cui il datore di lavoro può tutelare la salute e la sicurezza del lavoratore che opera da remoto, trattandosi di ambienti che il datore di lavoro non conosce né controlla.
Tuttavia, il quadro normativo sopra citato presenta alcune significative lacune, sulle quali è intervenuto il Legislatore con la Legge PMI 2026.
Si tratta, nello specifico, dell’assenza di un apparato sanzionatorio connesso all’inadempimento, da parte del datore di lavoro, della consegna dell’informativa scritta di cui sopra.
Infatti, dal momento che la previsione dell’art. 22 della L. n. 81/2017 si colloca al di fuori del D.Lgs. n. 81/2008, l’inadempimento dell’informativa sino ad oggi non era direttamente sanzionabile ai sensi degli artt. 55 e seguenti del decreto. Conseguentemente, il datore di lavoro che ometteva la consegna poteva incorrere in una responsabilità civile in caso di infortunio, ma non era esposto ad alcuna sanzione azionabile dall’organo di vigilanza.
2. Legge PMI 2026: rafforzato l’obbligo di informativa e introdotto l’apparato sanzionatorio
L’art. 11 della Legge 34/2026 è intervenuta proprio con riferimento alle lacune sopra citate, andando a modificare alcune disposizioni del T.U. in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Preliminarmente, si deve rilevare che la disposizione, che entrerà in vigore dal prossimo 7 aprile 2026, si applica a tutte le imprese e non soltanto a quelle di piccole e medie dimensioni, dal momento che interviene direttamente sul D.lgs. 81/2008, avente portata generale.
La norma inserisce nell’art. 3 del D.Lgs. 81/2008 il nuovo comma 7-bis, il quale recita: “Per l’attività lavorativa prestata con modalità di lavoro agile in ambienti di lavoro che non rientrano nella disponibilità giuridica del datore di lavoro, l’assolvimento di tutti gli obblighi di sicurezza compatibili con tale modalità di lavoro, in particolare di quelli che attengono all’utilizzo dei videoterminali, è assicurato dal datore di lavoro mediante la consegna al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con cadenza almeno annuale, di un’informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro, fermo restando l’obbligo del lavoratore di cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro per fronteggiare i rischi connessi all’esecuzione della prestazione all’esterno dei locali aziendali”.
La disposizione, come si può facilmente notare, presenta una formulazione che in parte si sovrappone a quella già contenuta nell’art. 22 della L. n. 81/2017, tuttora in vigore.
Tra gli elementi di effettiva novità, possiamo riscontrare in primo luogo un rafforzamento del principio secondo cui tutti gli obblighi di sicurezza compatibili con il lavoro agile sono assolti mediante l’informativa scritta. Detta informativa assume dunque un ruolo di assoluta centralità, quale strumento esclusivo di adempimento degli obblighi di sicurezza per le prestazioni rese al di fuori dei locali aziendali.
In secondo luogo, la norma contiene un espresso riferimento agli obblighi di sicurezza connessi all’utilizzo dei videoterminali, anch’essi assolti con l’informativa.
Tuttavia, la novità che sicuramente assume un rilievo di primaria importanza, è rappresentata dal fatto che, grazie alla nuova collocazione degli obblighi sopra citati all’interno del D.lgs. 81/2008, viene introdotto uno specifico apparato sanzionatorio in caso di accertata violazione.
In particolare, la Legge PMI ha modificato l’art. 55, comma 5, lett. c), aggiungendo il richiamo all’art. 3 comma 7-bis.
Per effetto di tale modifica, oggi la violazione dell’obbligo di consegna dell’informativa è punita con l’arresto da 2 a 4 mesi oppure con l’ammenda da Euro 1.200 a Euro 5.200.
Sulla base del nuovo impianto normativo, le imprese dovranno implementare sistemi di tracciabilità della consegna dell’informativa, sia per dimostrare l’adempimento dell’obbligo, sia per tutelare il lavoratore attraverso una documentazione aggiornata. Le aziende dovranno quindi garantire l’effettiva consegna e conservare prove documentali di tale adempimento, per non incorrere in sanzioni.
Con l’entrata in vigore della L. 34/2026 l’informativa annuale sulla sicurezza nel lavoro agile non è più un adempimento che il datore di lavoro può trascurare senza conseguenze immediate.
Chi la omette, chi la consegna in forma incompleta o non la aggiorna, oggi è esposto ad una contravvenzione direttamente contestabile dall’organo di vigilanza.
3. Caratteristiche principali dello Smart Working
Per completezza, si riportano di seguito quelle che sono le principali caratteristiche concernenti il lavoro agile (smart working), desumibili dalla Legge 81/2017.
- Il lavoro viene svolto in parte all’interno ed in parte al di fuori della sede aziendale con orari flessibili ma concordati, garantendo il diritto alla disconnessione e nel rispetto dei limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva;
- Il lavoro viene svolto basandosi su fasi, cicli e risultati;
- E’ necessario adottare un Regolamento interno che disciplina lo smart working in azienda;
- L’attivazione dello smart working con il dipendente richiede la formalizzazione di un accordo scritto individuale, che può essere a tempo determinato o indeterminato;
- A differenza del telelavoro (che prevede una postazione fissa ed orari vincolati), lo smart working offre maggiore flessibilità organizzativa e operativa;
- Il lavoratore “agile” mantiene gli stessi diritti contrattuali, retributivi e di sicurezza degli altri colleghi che operano in sede;
- In caso di attivazione dello smart working, il datore di lavoro deve comunicare in via telematica al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali i nominativi dei lavoratori e la data di inizio e di cessazione delle prestazioni di lavoro in modalità agile, entro 5 giorni successivi dall’inizio della prestazione;
- Il datore di lavoro deve consegnare ogni anno al lavoratore in modalità agile e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza un documento informativo scritto, che descriva i rischi generali e specifici connessi alla prestazione lavorativa.
Lo Studio rimane a disposizione per l’analisi di casistiche specifiche.
Avv. Francesca Bianculli
Prato, 30 marzo 2026