Sancito il nuovo Accordo Stato-Regioni in materia di formazione dei diversi soggetti coinvolti in ambito di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
In data 24 maggio 2025 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il nuovo Accordo Stato- Regioni, approvato in data 17 aprile 2025, con il quale sono state introdotte importanti novità nell’ambito della formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, tra cui in particolare la formazione per tutti i datori di lavoro e la necessaria verifica dell’apprendimento a corso ultimato durante le fasi lavorative.
Le previsioni introdotte dall’Accordo tendono ad un concreto incentivo verso la divulgazione della cultura della sicurezza sui luoghi di lavoro, attraverso la realizzazione di un percorso formativo mirato e studiato per tutti i soggetti coinvolti, che tenga conto anche delle risultanze emerse in fase di valutazione dei rischi della propria realtà aziendale.
L’importanza ricoperta dalla tematica relativa alla formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro si riscontra anche nell’impegno assunto negli ultimi tempi dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro ad una intensificazione degli accertamenti ispettivi finalizzati ad assicurare, attraverso il rispetto delle misure previste dal TU n. 81/2008, un ambiente di lavoro sicuro, migliorando la prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali.
Tale impegno, peraltro, è stato recentemente confermato dall’INL nel Documento di programmazione della vigilanza per l’anno 2025.
1. Premessa
In data 17.04.2025 la Conferenza Stato, Regioni e Province Autonome ha approvato il nuovo Accordo unico sulla formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, entrato in vigore il successivo 24.05.2025 a seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 119.
La finalità del nuovo Accordo, come stabilito dall’art. 37 del D.lgs. 81/2008, è rappresentata dalla necessità di accorpare e rivisitare tutti gli accordi precedentemente adottati, così da creare un unico testo di riferimento per la formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
L’Accordo, pur ponendosi in linea di continuità normativa con gli accordi passati, ne riformula in maniera importante la logica ispiratrice, l’impianto metodologico e le implicazioni operative, introducendo importanti elementi di novità finalizzati all’adozione di un approccio organizzativo e gestionale della sicurezza, nell’ottica di incentivare la partecipazione attiva di tutti i soggetti coinvolti nei luoghi di lavoro e stimolare l’attuazione concreta di una sistema di prevenzione e protezione a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.
Si tratta dunque di un importante intervento di riforma strutturale della formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nell’ambito del quale la Conferenza Stato, Regioni e Province Autonome, su delega espressa del Legislatore contenuta nel sopracitato art. 37 D.lgls. 81/2008, ha regolato importanti aspetti di natura sostanziale, tra cui definizione dei soggetti formatori, requisiti dei docenti, progettazione dei corsi, modalità di verifica dell’apprendimento, criteri per il riconoscimento dei crediti formativi e organizzazione del monitoraggio.
I soggetti interessati dalla formazione stabilita nel nuovo Accordo sono:
- Datori di lavoro
- Lavoratori
- RSPP
- Preposti
- Dirigenti
- Coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori
- Chiunque operi in ambienti sospetti di inquinamento o confinati;
- Chiunque utilizzi attrezzature a rischio per le quali è richiesta una specifica abilitazione.
2. Gli obblighi formativi in capo al datore di lavoro
Tra le novità sicuramente più rilevanti introdotte dall’Accordo Stato-Regioni 2025 vi è la previsione dell’obbligo formativo in materia di salute e sicurezza in capo ai datori di lavoro, da assolvere mediante la frequenza di un corso base la cui durata minima è stabilita in 16 ore, suddiviso in 2 moduli, nell’ambito giuridico normativo e organizzativo gestionale.
Se l’attività viene svolta all’interno di cantieri, è previsto un modulo integrativo di 6 ore.
L’aggiornamento formativo è quinquennale, della durata di almeno 6 ore.
Tale percorso formativo mira a far sì che il datore di lavoro possa essere in grado di svolgere le funzioni allo stesso assegnate dall’art. 18 del D.lgs. 81/2008 e possa altresì acquisire le competenze di natura giuridico-organizzativa, utili ai fini di una più efficace e consapevole interlocuzione con i professionisti tecnici di riferimento in materia di salute e sicurezza (tra cui in particolare RSPP e medico competente).
In particolare, la formazione deve:
- far acquisire le conoscenze e le competenze per esercitare il ruolo di datore di lavoro;
- far conoscere gli obblighi e le responsabilità penali, civili ed amministrative posti in capo al datore di lavoro e alle altre figure della prevenzione aziendale;
- illustrare il sistema istituzionale della prevenzione e il ruolo degli organi di vigilanza;
- far acquisire competenze utili per l’organizzazione e la gestione del sistema di prevenzione e protezione aziendale;
- illustrare gli strumenti di comunicazione più idonei al proprio contesto per un’efficace interazione e relazione.
I datori di lavoro che non siano già in possesso di formazione equipollente o esonerante, sono tenuti ad assolvere gli obblighi formativi entro 24 mesi dall’entrata in vigore dell’Accordo (24.05.2025). Tale termine biennale è da considerarsi quale termine massimo e non prorogabile.
Nel caso in cui il datore di lavoro abbia frequentato, in epoca antecedente all’entrata in vigore dell’Accordo, corsi il cui contenuto risulti conforme ai nuovi standard formativi, è riconosciuto un esonero dal nuovo obbligo ed il datore di lavoro dovrà limitarsi ad osservare le disposizioni in materia di aggiornamento periodico.
L’esonero spetta anche nel caso in cui il datore di lavoro abbia già frequentato percorsi formativi previsti per altri ruoli aziendali (es. formazione per RSPP, formazione come dirigente per la sicurezza, formazione come formatore per la sicurezza), che risultino sovrapponibili o equivalenti al percorso ora richiesto.
L’Accordo specifica inoltre gli obblighi formativi aggiuntivi per ulteriori 8 ore per il datore di lavoro che assuma il ruolo di RSPP all’interno della propria azienda, con l’obiettivo di far acquisire le competenze metodologiche per la predisposizione di un Documento di valutazione dei rischi nel settore di riferimento.
3. Chi è il datore di lavoro?
Il D.lgs. 81/2008 definisce il datore di lavoro come il “soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa (…) In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l’organo di vertice medesimo” (art. 2).
Nel caso di realtà aziendali medio/piccole, sarà piuttosto semplice individuare il datore di lavoro al loro interno; risulta invece più complesso individuarlo all’interno di organizzazioni lavorative strutturate e di grandi dimensioni.
Sul punto, la Corte di Cassazione ha riconosciuto la rilevanza di situazioni in cui i poteri decisionali siano esercitati anche in via di fatto. Recentemente, con la Sentenza n. 13809/2025 sempre la Suprema Corte ha ribadito che, nella prassi produttiva, possono esservi soggetti che, pur privi di un formale atto di designazione, esercitano in concreto le funzioni riconducibili al datore di lavoro, con ogni conseguenza in termini di obblighi e responsabilità.
L’Accordo non contempla espressamente la figura del delegato ex art. 16 D.lgs. 81/2008 tra i soggetti destinatari della formazione.
Il delegato, ove presente, dovrà ricevere la formazione corrispondente alla figura che effettivamente incarna (es. preposto, dirigente o lavoratore). Tuttavia, si ritiene preferibile che il delegato frequenti comunque, in via prudenziale ed estensiva, il percorso formativo riservato ai datori di lavoro eventualmente integrandolo coi moduli specifici attinenti al ruolo ricoperto.
4. Soggetti formatori e modalità di erogazione della formazione
La formazione potrà essere erogata solo da soggetti appartenenti a tre distinte categorie:
- Soggetti istituzionali (enti pubblici, ministeri, università e ordini professionali, che, per la loro natura, sono già riconosciuti come legittimati a fornire formazione in ambito sicurezza).
- Soggetti accreditati (privati che si dovranno accreditare presso le autorità competenti – Regioni o Province Autonome – e avere almeno tre anni di esperienza documentata nella formazione in materia di salute e sicurezza).
- Altri soggetti (fondi interprofessionali, organismi paritetici, associazioni sindacali di datori di lavoro e lavoratori, abilitati a erogare formazione in materia di sicurezza, ma con specifici ambiti o settori di riferimento).
Anche il datore di lavoro può essere considerato “soggetto formatore” con riferimento alla formazione dei propri lavoratori, dirigenti e preposti, e dunque può organizzare direttamente i percorsi formativi; qualora ricopra anche il ruolo di RSPP della propria azienda, può anche svolgere i corsi in qualità di formatore.
Quanto alle modalità di erogazione della formazione, le stesse, con specifici vincoli in determinati casi, possono essere:
– in presenza;
– in videoconferenza sincrona;
– in e-learning;
– mista (formazione a distanza sincrona o asincrona e in presenza).
Ogni corso di formazione dovrà includere un test finale di verifica per certificare l’acquisizione delle competenze.
La valutazione potrà avvenire tramite prove scritte, prove pratiche o altre modalità formative, che saranno state illustrate in un “progetto formativo” o “documento progettuale” propedeutico.
Gli attestati rilasciati da soggetti non qualificati secondo i criteri individuati dall’Accordo non saranno considerati validi. È però espressamente previsto che i percorsi svolti secondo la regolamentazione previgente siano ancora validi, a condizione che siano documentati e tracciabili.
Il datore di lavoro sarà inoltre tenuto a verificare l’efficacia della formazione mediante un monitoraggio continuo durante lo svolgimento della prestazione di lavoro.
A tal fine, il datore di lavoro, anche con l’ausilio del RSPP, dovrà implementare un sistema di verifica attraverso l’analisi infortunistica aziendale (misurando l’incidenza infortunistica prima e dopo l’intervento formativo), la somministrazione di questionari al personale, l’adozione di check list di valutazione per verificare se il lavoratore ha adottato comportamenti sicuri.
La valutazione dovrà essere svolta a posteriori, ad una certa distanza di tempo dal termine del corso, durante lo svolgimento della prestazione lavorativa, e dovrà constatare l’applicazione al lavoro di conoscenze, abilità e competenze acquisite dai lavoratori mediante i percorsi formativi
Quanto alle attività di monitoraggio e controllo sull’erogazione della formazione e l’efficacia della stessa, l’Accordo rinvia a un “atto successivo” le modalità di monitoraggio e controllo da parte degli Organi di vigilanza preposti.
5. Documento “Linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare”
Nell’ambito della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, merita soffermarsi brevemente sul documento “Linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare”, approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome il 19 giugno 2025.
Tale Documento si colloca nel più ampio processo di rafforzamento delle politiche di prevenzione in materia di salute e sicurezza del lavoro, in un contesto ambientale profondamente segnato dalle trasformazioni climatiche in atto.
L’innalzamento delle temperature medie stagionali, l’intensificarsi dei fenomeni estremi e l’ampia diffusione di mansioni outdoor o in ambienti indoor termicamente sfavorevoli rendono ineludibile l’integrazione del rischio da calore e da radiazione solare nei sistemi aziendali di valutazione e gestione dei rischi.
Il datore di lavoro, dunque, è tenuto a gestire detto rischio attraverso un processo che parte con la valutazione dei rischi, passa attraverso l’individuazione delle misure di prevenzione ed aspira al miglioramento continuo attraverso il controllo dell’efficacia.
L’obbligo (sanzionabile) per il datore di lavoro di procedere alla valutazione del rischio da esposizione al calore e alla radiazione solare discende direttamente dall’art. 28 del D. Lgs. 81/2008, che impone l’inclusione di tutti i rischi, ivi compresi quelli fisici, nella valutazione aziendale.
Le linee di indirizzo possono essere usate in tutti i settori nei quali sia prevedibile il rischio dovuto ad esposizione a elevate temperature e esposizione alla radiazione solare.
Specifiche indicazioni vengono fornite per il comparto agricoltura, edile e logistica.
Il procedimento di valutazione del rischio si articola nel modo che segue:
- analisi preliminare tramite check list finalizzate a individuare rapidamente eventuali criticità legate a temperatura, umidità, ventilazione, esposizione solare e sforzo fisico;
- valutazione tecnico-strumentale, attraverso specifici indici previsionali e modelli bio-matematici di calcolo dello stress termico;
- analisi dei dati storici e previsionali disponibili attraverso le piattaforme Worklimate (istituita già negli scorsi anni da Inail) e Portale Agenti Fisici.
Le raccomandazioni contenute nel Documento si possono suddividere in tre macro-categorie:
- Organizzative: consistono nella modifica degli orari di lavoro per evitare le fasce termiche critiche, rotazione del personale, pianificazione delle pause in ambienti termicamente moderati, installazione di punti ristoro con acqua fresca, limitazione del lavoro solitario;
- Tecniche e ambientali: prevedono l’adozione di dispositivi ombreggianti, climatizzazione o ventilazione localizzata, schermature solari, adeguamento dell’abbigliamento tecnico e sostituzione di DPI incompatibili con la traspirazione corporea;
- Formative e sanitarie: caratterizzate da informazione e formazione obbligatorie, anche in lingua comprensibile ai lavoratori, sorveglianza sanitaria mirata per soggetti suscettibili, gestione del piano di emergenza con indicazione dei riferimenti per il primo soccorso e dei protocolli di intervento.
In caso di lavorazioni in appalto, è necessario provvedere all’integrazione del DUVRI con indicazioni specifiche al fine di coordinare le azioni di prevenzione da mettere in atto.
6. La vigilanza dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro in materia di salute e sicurezza
La tematica della salute e sicurezza sul lavoro riveste una fondamentale importanza anche con riferimento all’attività di controllo e vigilanza espletata dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL).
Nel documento di Programmazione della vigilanza per il 2025 recentemente presentato, emergono infatti, tre le priorità, i controlli ispettivi in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro finalizzati a garantire la corretta applicazione delle misure contenute del D.Lgs. 81/2008 e dunque a migliorare le condizioni lavorative in tutti i settori produttivi.
L’Ispettorato mira a intensificare ulteriormente gli accertamenti ispettivi, anche attraverso una programmazione della vigilanza basata sull’operatività di team specialistici, individuati sulla base dei settori produttivi ed economici presenti su ciascun territorio regionale e rivolta prevalentemente agli ambiti nei quali si registra una maggiore percentuale di infortuni sul lavoro.
Grazie all’ausilio di team specialistici, durante l’attività di vigilanza si disporrà delle competenze necessarie per l’effettuazione di verifiche su aspetti significativi quali l’utilizzo delle macchine e attrezzature, la conformità delle stesse alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle Direttive comunitarie di prodotto e in generale il rispetto degli obblighi imposti dall’art. 70 del d.lgs. n. 81/2008, nonché il possesso della formazione specifica da parte dei lavoratori che le utilizzano
Tra gli elementi chiave della prevenzione, vi rientra la formazione dei lavoratori, da erogare in conformità a quanto previsto dall’Accordo Stato – Regioni e dal D.Lgs. 81/2008. Al fine di contrastare il fenomeno cosiddetto degli “attestatifici”, il personale ispettivo avrà cura di verificare l’effettiva partecipazione dei lavoratori al corso di formazione.
In linea con il Quadro Strategico UE 2021-2027 e con il Piano integrato per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro adottato con D.M. n. 195/2024 dal Ministero del Lavoro e delle Poli che Sociali, nel corso dell’anno 2025, nell’ambito dell’attività di prevenzione e promozione affidata all’INL dall’art. 8 del d.lgs. n. 124/2004, verranno incrementate le iniziative volte ad accrescere ed approfondire le conoscenze in materia di salute e sicurezza sul lavoro e ad aumentare la consapevolezza dei rischi connessi agli infortuni e alle lesioni sul lavoro nonché alle mala e professionali.
Con riferimento, poi, ai settori dell’edilizia e dell’agricoltura, sono previste particolari attività ispettive congiunte (vigilanza ordinaria e tecnica), con particolare attenzione alle catene di appalti e subappalti nell’ambito edilizio.
Infine, nel corso dell’anno saranno programmate iniziative di vigilanza straordinaria, alcune delle quali, oltre a concorrere agli obiettivi generali sopra descritti, consentiranno di fronteggiare specifiche esigenze contraddistinte dal carattere dell’eccezionalità.
Nell’ambito del protocollo siglato con il Ministero dell’istruzione e del merito, con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e con Inail, gli Uffici continueranno a promuovere e a diffondere la cultura della salute e della sicurezza sul lavoro nell’ambito dei percorsi per le competenze trasversali e orientamento (PCTO), rafforzando la collaborazione con il settore scolastico.
7. L’apparato sanzionatorio vigente
Da ultimo, merita soffermarsi, seppur brevemente, sull’apparato sanzionatorio previsto nel nostro ordinamento con riferimento alla materia della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
In particolare, il D.lgs. 81/2008 oltre a delineare specifici obblighi in capo al datore di lavoro (ed agli altri soggetti coinvolti, tra cui dirigente, preposto e medico competente), individua anche le sanzioni correlate da applicare in caso di accertamento, da parte delle autorità competenti, di una violazione dei suddetti obblighi.
Di seguito, si indicano soltanto alcune delle violazioni (e relative sanzioni) più frequenti, imputabili al datore di lavoro:
– omessa effettuazione della valutazione dei rischi ed elaborazione del DVR (arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da Euro 3.559,60 a Euro 9.112,57);
– mancata nomina del RSPP (arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da Euro 3.559,60 a Euro 9.112,57);
– omesso invio dei lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste (ammenda da Euro 2.847,69 a Euro 5.695,36);
– omessa nomina del medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria (arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da Euro 1.500,00 a Euro 6.000,00);
– omessa formazione sufficiente ed adeguata per ciascun lavoratore in materia di salute e sicurezza (arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da Euro 1.708,61 a Euro 7.403,96);
– omessa fornitura ai lavoratori dei necessari DPI, sentito il RSPP e il medico competente, se presente (arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da Euro 1.500,00 a Euro 6.000,00);
– omessa valutazione dello stato di salute del lavoratore ai fini dell’affidamento di compiti specifici (arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da Euro 1.500,00 a Euro 6.000,00).
Lo Studio rimane a disposizione per l’analisi di casistiche specifiche.
Avv. Francesca Bianculli
Prato, 15 luglio 2025