In caso di trasferta all’estero non è più richiesto il pagamento elettronico per la esenzione del rimborso spese al dipendente
Il Decreto Legge 17 giugno 2025, n. 84 (c.d. Decreto Fiscale), interviene sulla disciplina recentemente introdotta dalla Legge di Bilancio 2025 in materia di esenzione fiscale e contributiva dei rimborsi spese escludendo l’obbligo di tracciabilità in caso trasferta in un Paese straniero. A partire da gennaio 2025, infatti, il rimborso delle spese sostenute dal dipendente in trasferta è esente solamente se il relativo pagamento è stato effettuato dal lavoratore con un mezzo tracciabile (il tema è stato trattato in separato approfondimento a questo link).
La nuova disciplina riguarda il rimborso spese c.d. analitico, quindi effettuato sulla base delle effettive spese sostenute dal lavoratore in trasferta come attestate delle relative ricevute fiscali. A differenza della indennità di trasferta, che invece prescinde dalle spese effettivamente sostenute e viene riconosciuta in modo forfettario fino a determinati limiti giornalieri di esenzione, il rimborso analitico non è soggetto a limiti di importo ed è sempre esente da imposte e contributi purché, a partire dal 01/01/2025, il relativo pagamento sia stato effettuato con mezzo tracciabile dal lavoratore e, quindi, con uno strumento di pagamento elettronico (carta di credito o debito, bonifico, ecc…).
Il Governo con il D.L. Fiscale pone un limite alla disciplina recentemente introdotta, escludendo l’obbligo di tracciabilità per la esenzione dei rimborsi spese in caso di trasferta all’estero. La esenzione, in questo caso, opera secondo il regime previgente, prescindendo dalla modalità in cui il pagamento viene effettuato dal lavoratore, che, quindi, potrà sostenere i relativi pagamenti anche in contanti, beneficiando di un rimborso completamente esente nel cedolino paga.
Lo Studio rimane a disposizione per l’analisi di casistiche specifiche.
Prato, 04 luglio 2025