Gli obblighi e le responsabilità in materia di assicurazione obbligatoria contro infortuni e malattia professionale
Le norme in materia di infortuni sul lavoro e malattia professionale impongono al datore di lavoro una serie di obblighi che si sviluppano in una duplice direzione: l’adozione delle misure a tutela del lavoratore nello svolgimento della prestazione e il versamento del premio assicurativo INAIL. A fronte dell’esatto adempimento di tali obblighi la Legge limita la responsabilità civile del datore di lavoro a specifiche ipotesi, i lavoratori tuttavia potrebbero comunque rivolgersi al datore di lavoro per il c.d. danno differenziale e non è escluso che l’INAIL stessa si attivi per recuperare quanto erogato al dipendente.
1. Gli obblighi a carico del datore di lavoro
Il datore di lavoro ai sensi dell’art. 2087 c.c. è tenuto ad adottare le misure necessarie a “tutelare l’integrità fisica e la personalità morale” dei lavoratori. Questa disposizione costituisce la base su cui si erge tutto il sistema di norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro con l’obiettivo di creare un ambiente di lavoro sicuro in cui siano implementate le misure necessarie a prevenire i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori che possano derivare dalla prestazione lavorativa. Tali misure sono poi specificate nel D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81, e si basano per ciascun settore sulle caratteristiche dei lavoratori e delle lavorazioni svolte: gli ambienti, i materiali impiegati, le condizioni di salute dei singoli lavoratori, gli orari, le attività fisicamente svolte, i periodi di ferie usufruiti, ecc…
Per quanto riguarda le ferie spesso l’INAIL in caso di infortunio verifica se il lavoratore ha regolarmente goduto dei periodi di riposo. Il mancato godimento delle ferie, infatti, soprattutto quelle obbligatorie per legge (per approfondire si rimanda alla Guida sul sito a questo link), può infatti integrare una responsabilità a carico del datore di lavoro, costituendo un fattore di rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori.
A tali adempimenti si associa, sulla base del Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124), l’obbligo di versare all’INAIL il premio obbligatorio per l’assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali. Tale obbligo, come risaputo, non è alternativo rispetto all’adozione delle misure necessarie alla tutela dei lavoratori sul luogo di lavoro ma complementare. Gli importi così versati all’Istituto consentono di erogare un indennizzo in caso di infortunio o malattia professionale per tutto il periodo di inabilità al lavoro e, sussistendone i presupposti, per il danno permanente riportato dal lavoratore. L’indennità a carico dell’INAIL viene erogata a prescindere dalla adozione delle misure di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori e, quindi, anche se sussiste una responsabilità ascrivibile al datore di lavoro. La mancata adozione delle misure, tuttavia, assume rilevanza sia nel rapporto con il lavoratore sia nel rapporto con l’INAIL, infatti in caso di responsabilità del datore di lavoro il lavoratore potrà agire per il c.d. danno differenziale e l’INAIL potrà rivalersi per le indennità indebitamente erogate.
2. L’esonero parziale di responsabilità del datore di lavoro
L’art. 10 del D.P.R. n. 1124/1965 sancisce che l’assicurazione INAIL contro gli infortuni e le malattie professionali esonera il datore di lavoro da responsabilità civile. Il pagamento del premio assicurativo all’Istituto, quindi, esclude che il lavoratore possa agire nei confronti del datore di lavoro per il risarcimento del danno riportato nell’esecuzione della prestazione lavorativa in conseguenza di un infortunio o di una malattia professionale. L’esonero, tuttavia, non si estende alle responsabilità del datore di lavoro derivanti da illecito penale. Nel caso in cui il danno subito dal lavoratore derivi da un comportamento del datore di lavoro tale da integrare una fattispecie di reato il lavoratore può agire per il risarcimento del danno. In tale ipotesi tuttavia il lavoratore ha già ricevuto dall’INAIL un indennizzo per il danno patito in conseguenza dell’infortunio o della malattia professionale e, quindi, al datore di lavoro potrà chiedere solamente il risarcimento del danno ulteriore rispetto a quello indennizzato dall’INAIL (c.d. danno differenziale).
I presupposti del risarcimento del danno differenziale, quindi, sono:
– una violazione di norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro tale da integrare un illecito penale;
– l’accertamento della responsabilità del datore di lavoro da parte di un giudice (anche civile);
– il riconoscimento di un risarcimento superiore all’indennità erogata dall’INAIL.
In tali ipotesi il datore di lavoro viene condannato a corrispondere al lavoratore un importo a titolo di risarcimento del danno pari alla differenza tra il risarcimento liquidato dal giudice e l’indennità erogata dall’INAIL.
3. L’onere della prova e le malattie professionali tabellate
Nel giudizio tra il lavoratore e il datore di lavoro per il risarcimento del c.d. danno differenziale spetta al lavoratore provare la responsabilità del datore di lavoro e il danno patito in ragione del rapporto di lavoro. Per sussistere una responsabilità del datore di lavoro, peraltro, come anticipato, vi deve essere una violazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro tale da integrare un illecito penale. Sotto il profilo invece della sussistenza del danno ulteriore rispetto a quello indennizzato dall’INAIL il lavoratore deve provare la sussistenza del danno, lo svolgimento della prestazione in un ambiente di lavoro non sicuro e il collegamento tra l’ambiente di lavoro e il danno subito.
In alcuni casi tuttavia per il risarcimento del danno differenziale è sufficiente la prova di una violazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro di rilevanza penale e, quindi, della sola responsabilità del datore di lavoro. Vi sono infatti alcune malattie professionali c.d. tabellate, individuate in modo tassativo nell’Allegato 4 del D.P.R. n. 1124/1965, per le quali la Legge prevede una presunzione legale di origine professionale. In altre parole se il lavoratore lamenta di aver sviluppato un determinato stato morboso nello svolgimento di una attività professionale non è necessario provare che il danno è derivato dal lavoro svolto perché è la Legge stessa a presumere tale collegamento. In questi casi spetta al datore di lavoro o, per quanto riguarda l’indennità corrisposta dall’Istituto, all’INAIL provare che non sussistono i presupposti per il risarcimento del danno differenziale o per l’indennizzo dell’inabilità correlata allo stato morboso.
4. L’azione di regresso dell’INAIL
L’INAIL può agire nei confronti del datore di lavoro ogni volta in cui l’indennità erogata al lavoratore si fondi su un danno che è stato determinato o aggravato dalla violazione di norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Nel caso in cui, quindi, l’indennità corrisposta dall’INAIL riguardi uno stato morboso che avrebbe potuto essere evitato o sarebbe stato di minore gravità con la adozione delle misure a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori previste dalla normativa, l’Istituto può agire nei confronti del datore di lavoro per il recupero dell’indennità che non sarebbe stata corrisposta con l’adozione delle cautele previste. Anche nei confronti dell’INAIL tuttavia la responsabilità del datore di lavoro è limitata alle sole violazioni che abbiano rilevanza penale sulla base dell’art. 10 del D.P.R. n. 1124/1965 e, pertanto, l’azione di regresso presuppone in ogni caso l’accertamento di una responsabilità penale a carico del datore di lavoro.
5. L’oscillazione del tasso per andamento infortunistico
Il premio assicurativo versato dai datori di lavoro all’INAIL, come noto, viene calcolato sulla base di specifiche voci di tariffa medie, calcolate sulla base della natura dell’attività svolta e, in particolare, dei rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori ad essa solitamente correlati. Per ogni datore di lavoro, tuttavia, la tariffa dei premi INAIL viene adeguata secondo un meccanismo di oscillazione basato sulla frequenza e gravità degli infortuni e delle malattie professionali in azienda. Se il numero di infortuni e/o malattie professionali presso un determinato datore di lavoro è superiore alla media generale di eventi lesivi riscontrati con riferimento a una determinata voce di tariffa a livello nazionale allora il premio assicurativo viene aumentato perché l’attività viene ritenuta più rischiosa rispetto alla media nazionale. Il numero di eventi (infortuni e malattie professionali) e, quindi, la sinistrosità del contesto lavorativo, viene calcolato rapportando le conseguenze dei singoli eventi lesivi (in Giornate Lavorative Equivalenti) al numero di lavoratori per triennio. Allo stesso modo se presso un datore di lavoro vengono riscontrati meno infortuni e/o meno malattie professionali rispetto alla media nazionale la voce di tariffa per il calcolo del premio INAIL viene ridotta dall’Istituto. È possibile per i datori di lavoro effettuare interventi migliorativi delle condizioni di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro (ad esempio adottando strumentazioni più sicure, ottenendo specifiche certificazioni rilasciate da enti terzi, ecc…) e richiedere una riduzione della voce di tariffa con una procedura specifica.
Lo Studio rimane a disposizione per l’analisi di casistiche specifiche.
Avv. Federico Mancini
Prato, 3 febbraio 2026