In tutta Europa viene attribuita fondamentale importanza alle ferie, intese come periodo di riposo retribuito durante il quale il lavoratore ha modo di recuperare le energie e di occuparsi dello sviluppo di relazioni sociali, culturali e della propria personalità.

1. IL DIRITTO IRRINUNCIABILE ALLE FERIE
La Costituzione afferma che “Il lavoratore ha diritto (…) a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi” (Art.36). In nessun caso il lavoratore può rinunciare alle ferie, ogni patto in senso contrario è nullo, tuttavia in determinate circostanze il lavoratore può non usufruirne e le ferie possono essere monetizzate.


2. QUANDO IL LAVORATORE FRUISCE DELLE FERIE?
Secondo l’Art. 2019 C.C. il lavoratore ha diritto ad un periodo di ferie annuale “nel tempo che l’imprenditore stabilisce, tenuto conto delle esigenze dell’impresa e degli interessi del prestatore di lavoro. La durata di tale periodo è stabilita dalla legge, dagli usi o secondo equità. l’imprenditore deve preventivamente comunicare al prestatore di lavoro il periodo stabilito per il godimento delle ferie. Non può essere computato nelle ferie il periodo di preavviso indicato nell’art. 2118 C.C.”

Riepilogando:

  1. L’imprenditore decide il periodo in cui il lavoratore fruisce delle ferie sulla base delle esigenze dell’impresa e degli interessi del lavoratore;
  2. La durata delle ferie è stabilita dalla Legge e dai contratti collettivi;
  3. L’imprenditore deve preventivamente comunicare al lavoratore il periodo stabilito per il godimento delle ferie;
  4. Il periodo di preavviso non può essere computato nelle ferie.

È illegittima la determinazione delle ferie effettuata dal datore di lavoro nei casi in cui:
· Impedisce al lavoratore di recuperare le energie psicofisiche (ad esempio nel caso in cui non venga disposta la fruizione di più giorni consecutivi di ferie in assenza di ragionevoli motivi);
· Non tiene conto degli interessi dei lavoratori in assenza di comprovate esigenze organizzative aziendali.


3. A QUANTE SETTIMANE DI FERIE HA DIRITTO IL LAVORATORE?
Il CCNL stabilisce la durata delle ferie tenendo conto di un periodo minimo di 4 settimane previsto dalla Legge. Il periodo minimo delle ferie inoltre deve essere goduto per almeno 2 settimane nel corso dell’anno di maturazione, se richiesto dal lavoratore le settimane devono essere anche consecutive. Le restanti due settimane devono essere godute nei 18 mesi successivi (il periodo può essere aumentato dalla contrattazione collettiva) al termine dell’anno di maturazione.

Riepilogando, al lavoratore sono riconosciuti 3 diversi periodi di ferie:
Un periodo di 2 settimane da fruire nel corso dell’anno di maturazione, in modo consecutivo se richiesto dal lavoratore;
Un periodo di 2 settimane da fruirsi entro 18 mesi (che possono essere aumentati dalla contrattazione collettiva) dalla fine dell’anno di maturazione;
Un terzo periodo aggiuntivo riconosciuto dalla contrattazione collettiva, sarà quest’ultima a disciplinarne la fruizione.


4. LA MONETIZZAZIONE DELLE FERIE NON GODUTE
Il periodo minimo di ferie previsto dalla Legge non può essere sostituito dalla relativa indennità per ferie non godute, salvo in caso di risoluzione del rapporto di lavoro.
Di conseguenza la monetizzazione delle ferie è possibile:

1. Per il periodo di ferie eccedente le 4 settimane, che corrisponde al periodo eventualmente previsto dalla contrattazione collettiva;
2. In caso di cessazione del rapporto di lavoro, qualunque sia la motivazione, per il periodo di ferie maturate e non ancora godute.


COSA SUCCEDE SE…

5. IL LAVORATORE NON FRUISCE DELLE FERIE ENTRO I TERMINI?
Se il lavoratore non fruisce delle ferie annuali entro 18 mesi dalla fine dell’anno, l’azienda è comunque obbligata al pagamento dei contributi INPS sul valore delle ferie non godute.

Se lavoratore non fruisce del periodo di ferie eccedente le 4 settimane previsto dalla contrattazione collettiva ha diritto alla relativa indennità per ferie non godute.

Nel caso in cui invece non venga rispettato il periodo minimo di 4 settimane previsto dalla Legge il datore di lavoro incorre nelle seguenti sanzioni amministrative:

Da 100,00 a 600,00 Euro se la violazione riguarda fino a 5 lavoratori e si è verificata solo in un anno;
Da 400,00 a 1.500,00 Euro se la violazione riguarda più di 5 lavoratori oppure si è verificata in almeno 2 anni;
Da 800,00 a 4.500,00 Euro se la violazione riguarda più di 10 lavoratori oppure si è verificata in almeno 4 anni.


6. LE FERIE COINCIDONO CON LA MALATTIA DEL LAVORATORE?
Si distinguono due casi:

1. Se la malattia insorge prima delle ferie il lavoratore va considerato in malattia e le ferie inizieranno al suo termine, salva la necessità del consenso del datore di lavoro per la prosecuzione delle ferie oltre la data in cui era previsto il rientro del lavoratore;

2. Se la malattia insorge nel corso del godimento delle ferie il loro decorso viene interrotto nel caso in cui la malattia sia incompatibile con il recupero delle energie da parte del lavoratore.


7. LE FERIE COINCIDONO CON LA MALATTIA DI UN FIGLIO?
La malattia del figlio di un lavoratore durante il periodo di ferie ne interrompe il decorso solo se al lavoratore spettano i congedi per malattia del bambino e questi siano comprovati dalla relativa certificazione. Tali congedi consistono nel diritto di assentarsi dal lavoro previsto per il genitore in caso di malattia del figlio:

1.Senza alcun limite in caso di figli di età inferiore ai 3 anni
2.Fino ad un massimo di 5 giorni lavorativi l’anno per figli di età compresa fra i 3 e gli 8 anni


8. IL LAVORATORE BENEFICIA DI PERMESSI PER DISABILITÀ?
Ai soggetti con una grave minorazione fisica, psichica o sensoriale o con familiari che presentano una minorazione del genere, spettano dei permessi giornalieri con la finalità di garantire a se stessi o ai propri familiari una assistenza materiale e morale adeguata. Questi permessi e le ferie hanno natura totalmente diversa e non sono interscambiabili. Il datore di lavoro non può rifiutarsi di concedere i permessi, questo significa che la fruizione delle ferie non incide sul godimento dei permessi mentre il periodo delle ferie continua ad essere determinato dal datore di lavoro sulla base degli interessi del lavoratore e delle esigenze della azienda.


9. LE FERIE COINCIDONO CON LA MATERNITÀ?
Il D.Lgs n. 151/2001 stabilisce che le ferie e le altre assenze spettanti non possono essere godute contemporaneamente ai periodi di congedo di maternità. Di conseguenza il congedo per maternità interrompe le ferie, la lavoratrice che non ha potuto usufruire delle ferie maturate perché assente per maternità può fruirne al termine del congedo entro un periodo di tempo corrispondente a quello che avrebbe avuto all’inizio del congedo stesso. La maternità quindi non interrompe solo il periodo di ferie eventualmente in corso ma interrompe anche il decorso del termine per la fruizione delle ferie previsto dalla Legge, il quale ricomincia a decorrere al termine del congedo stesso.