Nel 2024 riconosciuta con la tredicesima mensilità una indennità di 100,00 ai lavoratori dipendenti (c.d. Bonus Natale 2024)
L’art. 2-bis del D.L. 9 agosto 2024, n. 113 (c.d. Decreto Omnibus), convertito con Legge n. 143 del 07/10/2024, ha previsto che con la tredicesima mensilità sia erogata, su richiesta dei lavoratori, una indennità a carico dello Stato di importo pari a 100,00 euro (da rapportarsi al periodo di lavoro nell’anno) esente da imposte e contributi. L’indennità viene riconosciuta ai lavoratori dipendenti in forza al momento della erogazione della tredicesima mensilità e viene poi recuperata dal Datore di lavoro con il modello F24 in compensazione con i tributi dovuti, in modo del tutto analogo a quanto avviene ad esempio per i Rimborsi da 730 o il trattamento integrativo. L’Agenzia delle Entrate ha recentemente fornito con Circolare n. 19/E del 10/10/2024 i dettagli operativi per la erogazione del Bonus e la verifica dei relativi requisiti.
1. I Requisiti del bonus
Il Bonus Natale 2024 spetta a tutti i lavoratori titolari di rapporti di lavoro dipendente nell’anno 2024 a prescindere dalla tipologia (tempo determinato, indeterminato, apprendistato, ecc…) e dall’orario di lavoro (part-time orizzontale, verticale, misto). La Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 19/E del 2024 precisa sotto tale aspetto che il riferimento della norma al solo art. 49 del T.U.I.R. esclude che l’indennità possa essere riconosciuta ai titolari di redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente ex art. 50 del T.U.I.R. come i titolari di collaborazioni coordinate e continuative, amministratori, tirocinanti, ecc…
I Lavoratori dipendenti hanno diritto all’indennità solamente in presenza, congiuntamente, di tutti i seguenti requisiti oggettivi:
- Reddito complessivo non superiore a 28.000,00 euro annui;
- Coniuge e (almeno un) figlio fiscalmente a carico o nucleo familiare monogenitoriale;
- Imposta lorda complessiva superiore alle detrazioni.
1.a Il requisito reddituale
L’Agenzia delle Entrate ha precisato che ai fini della verifica dei requisiti per il riconoscimento del Bonus Natale 2024 deve considerarsi il reddito complessivo del lavoratore, cioè il reddito c.d. di riferimento ai fini della determinazione delle agevolazioni fiscali, quindi non solo il reddito da lavoro dipendente prodotto complessivamente nell’anno da tutti i rapporti di lavoro intercorsi, ma anche ogni altra fonte di reddito che contribuisca alla determinazione del Reddito complessivo del lavoratore e del suo nucleo familiare (viene escluso solamente quello derivante dall’immobile adibito ad abitazione principale) rapportato agli indici specificamente previsti per il relativo calcolo (art. 9 D.L. n. 176/2022 e art. 119, comma 8-bis.1, D.L. 34/2020).
L’Agenzia delle Entrate ha precisato anche che nel calcolo del reddito complessivo devono essere inclusi i redditi esenti ai sensi delle norme in materia di Rientro dei Cervelli e Regime Impatriati (art. 44, D.L. 78/2010, art. 16 D.Lgs n. 147/2015 e art. 5 D.Lgs n. 209/2023).
1.b Il requisito familiare
Con riferimento invece al requisito familiare è stato chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 19/E che il Bonus spetta solamente ai lavoratori con il coniuge e almeno un figlio fiscalmente a carico, salvo nelle ipotesi di nucleo familiare monogenitoriale. In quest’ultima ipotesi il Bonus risulta spettante nelle ipotesi in cui:
- l’altro genitore sia deceduto;
- l’altro genitore non abbia riconosciuto il figlio;
- il figlio sia stato adottato da un solo genitore.
L’Agenzia delle Entrate ha precisato, sulla base di tali criteri, che il Bonus non spetta nel caso in cui il figlio sia stato riconosciuto da entrambi i genitori separati, sia nel caso in cui siano legalmente separati o abbiamo sciolto il matrimonio, sia nel caso in cui l’altro genitore risulti convivente senza essere fiscalmente a carico (c.d. ipotesi di convivenza di fatto o more uxorio).
1.c Il requisito fiscale
L’ultimo requisito riguarda l’ammontare complessivo dell’imposta lorda dovuta dal lavoratore e le detrazioni spettanti con riferimento ai redditi da lavoro dipendente. Il Bonus infatti è riconosciuto solamente se sotto il profilo fiscale sono riconosciute detrazioni per lavoro dipendente inferiori all’importo complessivo dell’imposta lorda per redditi da lavoro dipendente nel 2024. Ai fini della erogazione del Bonus, quindi, è necessario preventivamente verificare la capienza dell’imposta lorda – determinata questa volta in relazione ai soli redditi da lavoro dipendente – rispetto alla detrazione spettante per la stessa tipologia reddituale con riferimento al periodo d’imposta 2024.
2. Importo e modalità di erogazione del Bonus
Il Bonus Natale 2024, come anticipato, viene riconosciuto in proporzione alla durata dei diversi rapporti di lavoro intercorsi nel 2024. Nello specifico l’Agenzia delle Entrate ha precisato che l’indennità spetta in proporzione al numero di giorni nell’anno in cui risulta sussistente almeno un rapporto di lavoro (considerando una volta sola eventuali rapporti coincidenti), con un massimo di 100,00 euro esenti da imposte e contributi.
Il Bonus viene erogato direttamente dal Datore di lavoro con il cedolino paga relativo alla tredicesima mensilità previa presentazione da parte del Lavoratore di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 con la quale attesta sotto la propria responsabilità la sussistenza dei relativi requisiti. A differenza di altre indennità erogate in relazione al rapporto di lavoro in questo caso i requisiti per la erogazione del beneficio sono particolarmente complessi da verificare, in particolare sotto il profilo del reddito di riferimento, ed è quindi richiesta una attenzione maggiore da parte del lavoratore prima di presentare la relativa richiesta.
L’Agenzia delle Entrate precisa che in caso di più rapporti di lavoro in essere al momento della corresponsione della tredicesima mensilità l’indennità può essere riconosciuta solamente da uno di essi. Allo stesso tempo, nel caso in cui in tale momento il rapporto di lavoro sia cessato ma sussistano i requisiti per la erogazione dell’indennità o il Lavoratore non abbia fatto richiesta al proprio Datore di lavoro è sempre possibile ottenere il Bonus Natale 2024 in sede di Dichiarazione dei redditi.
Su richiesta dei clienti lo Studio mette a disposizione un Fac-simile di Autocertificazione per richiedere il bonus.
Lo Studio rimane a disposizione per l’analisi di casistiche specifiche
Prato, 4 novembre 2024