Estesa la platea del Bonus Natale: sufficienti il requisito reddituale e il figlio a carico

L’art. 2 del Decreto-Legge 14 novembre 2024, n. 167 è intervenuto sulla disciplina del c.d. Bonus Natale (la indennità di cui al D.L. n. 113/2024) estendendo la platea dei lavoratori dipendenti che potranno ricevere, con la tredicesima mensilità, una indennità fino a 100,00 euro da riparametrarsi ai giorni per i quali spettano le detrazioni da lavoro dipendente nel 2024. L’intervento del Legislatore, in particolare, ha eliminato il requisito del coniuge a carico, estendendo in tal modo l’indennità ai lavoratori conviventi more uxorio e a quelli con coniugi non a carico perché con redditi superiori a quelli previsti dalla normativa fiscale.

1. I nuovi requisiti e le nuove categorie di beneficiari

Con la modifica del D.L. n. 167/2024, il Bonus Natale 2024 spetta a tutti i lavoratori titolari di rapporti di lavoro dipendente nell’anno 2024 a prescindere dalla tipologia (tempo determinato, indeterminato, apprendistato, ecc…) e dall’orario di lavoro (part-time orizzontale, verticale, misto). Permane la esclusione per i soggetti titolari di redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente ex art. 50 del T.U.I.R., aspetto sul quale il Decreto-Legge non è intervenuto.

La modifica principale consiste nella eliminazione del requisito del coniuge fiscalmente a carico, in conseguenza della quale i lavoratori dipendenti hanno diritto all’indennità in presenza, congiuntamente, dei seguenti requisiti oggettivi:

  • Reddito complessivo non superiore a 28.000,00 euro annui;
  • Almeno un figlio fiscalmente a carico;
  • Imposta lorda complessiva superiore alle detrazioni.

La modifica legislativa ha comunque precisato che l’indennità spetta solamente ad un coniuge e/o convivente per nucleo familiare, requisito per l’erogazione è quindi che il Lavoratore dichiari sotto la propria responsabilità che l’altro coniuge e/o convivente non percepirà l’indennità.

L’art. 12, comma 2, del T.U.I.R. (il Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917) precisa che il coniuge e/o gli altri familiari risultano fiscalmente a carico se possiedono un reddito complessivo annuo non superiore a 2.840,51. Per i figli di età inferiore ai 24 anni tale importo è innalzato a 4.000,00 euro annui.

La conseguenza della modifica è quindi quella di consentire di beneficiare dell’indennità anche nelle seguenti ipotesi:

  • Lavoratori con coniuge con reddito annuo superiore a 2.840,51 euro (nel rispetto del requisito reddituale);
  • Lavoratori in convivenze di fatto e/o separati o divorziati.

In entrambi i casi, si ricorda, deve comunque sussistere il requisito reddituale, in base al quale il Lavoratore per beneficiare del Bonus Natale deve avere un reddito complessivo non superiore a 28.000,00 euro. Si tratta in particolare del c.d. reddito di riferimento per le agevolazioni fiscali che, secondo le più recenti interpretazioni, si riferisce al solo lavoratore. Il calcolo del reddito complessivo deve essere quindi effettuato tenendo conto dei redditi complessivi del solo lavoratore, senza considerare i redditi delle altre persone presenti nel nucleo familiare.

Nel calcolo deve essere considerato il reddito da lavoro dipendente ed ogni altro reddito percepito dal lavoratore, anche se esente, includendo anche i redditi assoggettati a cedolare secca, i redditi assoggettati a imposta sostitutiva in applicazione del regime forfetario per gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni (articolo 1, comma 692, lettera g, della legge 27 dicembre 2019, n. 160), la quota di agevolazione ACE (art. 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201), e le somme elargite a titolo di liberalità (c.d. mance) dai clienti ai lavoratori del settore privato impiegati nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (art. 1, commi da 58 a 62, della legge 29 dicembre 2022, n. 197). Per espressa previsione dell’articolo 2-bis, comma 3, del Decreto Omnibus, assume rilevanza, altresì, la quota esente dei redditi agevolati riconosciuta dai regimi speciali per lavoratori impatriati e ricercatori residenti all’estero che rientrano in Italia. Non si considera, invece, il reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e quello delle relative pertinenze di cui all’articolo 10, comma 3-bis, del TUIR.

La modifica ha avuto quindi l’effetto di estendere l’indennità ai lavoratori che hanno un coniuge con un reddito annuo superiore a 2.840,51 euro e, quindi, non a carico, purché il reddito complessivo del lavoratore non sia comunque superiore a 28.000,00 euro. 

 

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Prato, 18 novembre 2024