Penalmente sanzionabile il datore di lavoro che occupi alle proprie dipendenze un lavoratore straniero privo di valido titolo di soggiorno

Il Testo Unico sull’Immigrazione (D.lgs. 286/1998) punisce con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di Euro 5.000 per ogni lavoratore impiegato, il datore di lavoro che occupi alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto (senza che ne sia fatta richiesta di rinnovo nei termini di legge previsti) oppure revocato o annullato.

Sussiste, pertanto, i capo ai datori di lavoro un vero e proprio obbligo di verifica e controllo sulla regolarità dei titoli di soggiorno posseduti dai lavoratori extracomunitari impiegati alle proprie dipendenze.

1. Permessi di soggiorno idonei per svolgere l’attività lavorativa

Per poter lavorare in Italia, il cittadino straniero non comunitario deve essere in possesso di un permesso di soggiorno rilasciato per uno dei motivi che consentono lo svolgimento dell’attività lavorativa.

Si tratta, in particolare, dei titoli di soggiorno rilasciati per:

  • Lavoro subordinato
  • Lavoro stagionale
  • Lavoro stagionale pluriennale
  • Lavoro autonomo
  • Permesso di soggiorno UE per soggiornanti lungo periodo
  • Casi speciali
  • Minore età
  • Attesa occupazione
  • Motivi familiari
  • Integrazione minore
  • Affidamento o tutela
  • Protezione temporanea per motivi umanitari
  • Motivi umanitari per protezione sociale
  • Asilo politico o protezione internazionale
  • Richiesta asilo o protezione internazionale
  • Protezione speciale
  • Calamità
  • Atti di particolare valore civile
  • Apolidia
  • Protezione sussidiaria
  • Carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell’Unione
  • Carta di soggiorno permanente per familiari di un cittadino dell’Unione.

2. Permessi di soggiorno idonei per svolgere l’attività lavorativa in condizioni particolari

  • Studio e formazione professionale
  • Tirocinio
  • Assistenza minori
  • Ricerca scientifica, attività sportiva, lavoro di tipo artistico, vacanza lavoro, missione volontariato (per svolgere una certa attività lavorativa specifica)
  • Cure mediche (ma solo se permesso rilasciato ai sensi dell’art. 31 Testo Unico Immigrazione, ovvero qualora sia conferito con sentenza del Tribunale dei minorenni che ha autorizzato la permanenza in Italia del genitore irregolare per gravi motivi di salute del minore)
  • Per residenza elettiva (ma solo se: permesso rilasciato a seguito di una conversione da permesso per lavoro subordinato, autonomo o per motivi familiari, ovvero quando il cittadino straniero cessa di lavorare e diventa titolare di una pensione; permesso rilasciato al cittadino straniero “altro familiare” di cittadino comunitario)

3. Permessi di soggiorno non idonei per svolgere l’attività lavorativa

I permessi di soggiorno che NON consentono di svolgere attività lavorativa sono i seguenti: cure mediche, residenza elettiva, turismo, motivi religiosi, affari, giustizia, attesa cittadinanza, attesa apolidia.

4. Validità dei permessi di soggiorno dei lavoratori extracomunitari: oneri di controllo e conseguenze sanzionatorie in capo ai datori di lavoro

Come anticipato in premessa, in merito ai rapporti di lavoro instaurati con lavoratori stranieri non appartenenti all’U.E., è doveroso ricordare come il nostro ordinamento ponga a carico del datore di lavoro l’onere di verificare se il lavoratore sia in possesso di un valido permesso di soggiorno, idoneo allo svolgimento della prestazione lavorativa. 

Detta verifica deve essere esercitata sia all’atto di assunzione che, successivamente, in costanza di rapporto di lavoro, dovendo prestare attenzione soprattutto ai casi in cui il permesso di soggiorno, nelle more del rapporto, sia scaduto e dunque abbia perso la sua validità. 

In tal caso, come sancito espressamente dal Testo Unico sull’Immigrazione (D.lgs. 286/1998), il lavoratore con permesso di soggiorno scaduto potrà continuare a lavorare, purché la richiesta di rinnovo sia stata effettuata prima della scadenza del permesso ovvero entro 60 giorni dalla scadenza e purché il soggetto sia in possesso di ricevuta attestante l’avvenuta presentazione della richiesta di rinnovo agli uffici competenti. 

L’inosservanza da parte del datore di lavoro degli obblighi di verifica sopra indicati è penalmente sanzionata dal nostro ordinamento.

Infatti, l’art. 22 del Testo Unico in materia di immigrazione statuisce che “Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato“.

Il comma seguente dispone che “Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:

  1. se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre
  2. se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;
  3. se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell’articolo 603-bis del codice penale.

Come anche chiarito dalla giurisprudenza, sul datore di lavoro grava un vero e proprio onere di diligenza che si concretizza nel controllo circa il possesso, da parte del lavoratore, di un regolare titolo di soggiorno. Controllo che viene soddisfatto solo a seguito dell’esibizione da parte del lavoratore dell’originale del permesso di soggiorno (o della richiesta di rilascio e/o di rinnovo). 

In aggiunta a quanto sopra, secondo la giurisprudenza, il divieto di occupare lavoratori stranieri privi di un valido permesso di soggiorno deve essere inteso in senso ampio e non limitato ai soli rapporti di lavoro subordinato in senso stretto, che presentino rigorosamente tutti gli elementi previsti all’articolo 2094 del codice civile, poiché la norma fa riferimento al dato materiale dell’impiego della prestazione lavorativa, di qualsiasi natura, anche atipica o occasionale (Cass., sez. I, 03/05/2006 n. 15264) ed anche limitata ad una sola giornata (Cass., sez. I, 14/03/2006 n. 8824). 

Inoltre, risponde del reato di occupazione di lavoratori dipendenti stranieri privi del permesso di soggiorno non soltanto colui che procede all’assunzione di detti lavoratori, ma anche colui che, pur non avendo provveduto direttamente all’assunzione, se ne avvalga tenendoli alle sue dipendenze (sentenza n. 9421/2024).

Infatti, l’assunzione o l’ingaggio ad opera di terze persone non può rappresentare un espediente per porre il datore di lavoro a riparo da ogni responsabilità, considerato che la fattispecie penale descrive la condotta illecita come quella di “occupare alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno” e, quindi ai fini della configurazione del reato non pretende che il datore di lavoro abbia personalmente assunto o ingaggiato lo straniero irregolare.

Conseguentemente, è chiaro come gli obblighi di controllo e di verifica di cui si discute debbano essere adempiuti anche nei confronti dei lavoratori stranieri assunti in somministrazione

 

Lo Studio rimane a disposizione per l’analisi di casistiche specifiche.

 

Prato, 29 maggio 2024