La Riforma del Lavoro Sportivo in vigore dal 1° luglio 2023. Le novità del Correttivo bis

La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Legislativo n. 120 del 2023 (c.d. Correttivo bis) consente di tirare le somme sulla Riforma del Lavoro sportivo introdotta con il Decreto Legislativo n. 36/2021 ed entrata in vigore il 1° luglio scorso. Il Correttivo bis interviene su numerosi profili di rilievo della Riforma come il concetto di Lavoratore Sportivo, i limiti orari delle collaborazioni coordinate e continuative di natura sportiva, gli adempimenti assicurativi correlati ai rapporti di lavoro sportivo e il regime dei rimborsi spese, tutti aspetti essenziali per la corretta gestione del rapporto di lavoro nel contesto sportivo.

1. La definizione di lavoratore sportivo e il R.A.S.D. 

L’art. 25 del D.Lgs. n. 36/2021, come modificato dal Correttivo bis, definisce il lavoratore sportivo come l’atleta, l’allenatore, l’istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che esercita l’attività sportiva verso un corrispettivo per conto di un soggetto iscritto al Registro nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche (c.d. R.A.S.D.). La stessa norma precisa che, in generale, appartengono alla categoria dei lavoratori sportivi tutti i soggetti tesserati che svolgono attività sportiva o, comunque, che si occupano delle attività necessarie per lo svolgimento delle discipline sportive dietro un corrispettivo per conto di un soggetto iscritto al R.A.S.D..

A titolo di esempio non rientrano nella definizione di lavoratore sportivo i soggetti che non partecipano direttamente alle competizioni o alle discipline sportive e/o alle relative attività preparatorie (custodi, receptionist, addetti di segreteria e amministrazione, addetti alle pulizie, addetti alla manutenzione, ecc…) i cui rapporti di lavoro sono soggetti alla disciplina ordinaria prevista per i rapporti di lavoro subordinato.

Il R.A.S.D. è stato costituito con la Riforma del lavoro sportivo del 2021 (in particolare con il Decreto Legislativo n. 39/2021) e ad esso devono iscriversi tutte le Associazioni Sportive Dilettantistiche e le Società Sportive Dilettantistiche. I soggetti iscritti al R.A.S.D. sono tenuti a iscrivere al registro i soggetti tesserati e a comunicare attraverso la relativa piattaforma online i rapporti di lavoro e le relative variazioni (trasformazioni, cessazioni, ecc…) in modo analogo a quanto avveniva attraverso il portale del centro dell’impiego per le comunicazioni obbligatorie UNILAV.

2. Le agevolazioni fiscali e contributive per i lavoratori sportivi

La Riforma del Lavoro sportivo ha previsto che i redditi percepiti dal 01/07/2023 e negli anni successivi, quindi senza tenere conto di quanto percepito sino a tale data che è soggetto al regime fiscale e contributivo precedente, sono esenti da imposizione fiscale sino al limite annuo di 15.000,00 euro lordi e sono esenti da imposizione contributiva sino al limite annuo di 5.000,00 euro lordi.

La normativa precisa che in caso di rapporto di collaborazione coordinata e continuativa in caso di reddito da lavoro al di sotto dei 15.000,00 euro lordi annui non è richiesta neppure l’elaborazione del cedolino paga, è tuttavia consigliabile corrispondere le somme mediante bonifico bancario o, in ogni caso, chiedere al lavoratore di sottoscrivere una ricevuta al momento del pagamento per tenerne traccia. 

3. Il lavoro sportivo subordinato

Il rapporto di lavoro del lavoratore sportivo può assumere le forme del lavoro subordinato, del lavoro autonomo e/o delle collaborazioni coordinate e continuative ex art. 409 c.p.c. applicandone la relativa disciplina, con alcuni correttivi previsti dalla Riforma. In particolare, il rapporto di lavoro subordinato sportivo prevede una disciplina specifica e più favorevole per i professionisti ed alcune agevolazioni anche per il mondo del dilettantismo.

I rapporti di lavoro subordinato sportivo dilettantistico, infatti, non sono soggetti ai limiti per il lavoro a tempo determinato previsti dal D.Lgs. n. 81/2015 in materia di durata e di successione di contratti a tempo determinato. I rapporti di lavoro a termine, pertanto, possono avere un termine finale anche superiore a 24 mesi senza obbligo di causale fino ad un massimo di 5 anni e non vi sono limiti al numero di proroghe e di rinnovi nel rispetto del termine di durata massima di 5 anni.

Non trovano applicazione, inoltre:

  • L’art. 4 (controllo a distanza dei lavoratori e videosorveglianza), l’art. 5 (accertamenti sanitari) e l’art. 18 (tutela in materia di licenziamento) dello Statuto dei Lavoratori (L. n. 300 del 1970)
  • La Legge n. 604 del 1966, la La Legge n. 108 del 1990 e la Legge n. 223 del 1991 in materia di licenziamenti individuali e riduzione del personale
  •  Il D.Lgs. n. 23/2015 in materia di contratto a tutele crescenti
  • L’art. 2103 c.c. in materia di disciplina delle mansioni e demansionamento

4. Le collaborazioni coordinate e continuative sportive e amministrativo-gestionali

Il rapporto di lavoro sportivo può assumere anche le forme del lavoro autonomo e, in particolare, delle collaborazioni coordinate e continuative ex art. 409 c.p.c.. La differenza con il rapporto di lavoro subordinato è sostanziale, infatti i co.co.co. sono rapporti di lavoro caratterizzati dalla completa autonomia del lavoratore, il quale può liberamente determinate le modalità, i tempi e i luoghi della propria prestazione nei limiti delle minime forme di coordinamento con il Committente necessarie per la esecuzione dell’attività. Al collaboratore possono anche essere messi a disposizione degli spazi o può essere richiesto di essere presente a determinati eventi, incontri, riunioni o anche attività ma senza alcuna forma di direzione della sua attività che rimane definita dal lavoratore.

La normativa sul Lavoro sportivo introduce una disciplina specifica anche per i soggetti che svolgono attività di natura amministrativo-gestionale. In tale categoria rientrano i lavoratori assunti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa ex art. 409 e ss. c.p.c. che non rientrano nella categoria dei lavoratori sportivi e che svolgono attività di natura amministrativa e/o gestionale. Tali rapporti di lavoro a differenza dei rapporti di lavoro sportivo sono soggetti agli adempimenti ordinari e, in particolare, non devono essere registrati al R.A.S.D. ma devono essere gestiti attraverso il portale dei Centri per l’impiego attraverso le comunicazioni obbligatorie UNILAV.

La disciplina del lavoro sportivo tuttavia estende anche alle collaborazioni amministrativo-gestionali le esenzioni fiscali e contributive previste per i lavoratori sportivi e, pertanto, i compensi percepiti da tali collaboratori sono esenti da imposizione fiscale sino al limite annuo di 15.000,00 euro lordi e sono esenti da imposizione contributiva sino al limite annuo di 5.000,00 euro lordi.

5. L’obbligo assicurativo

Il Decreto Correttivo bis ha chiarito che per i lavoratori sportivi dilettantistici vige l’obbligo assicurativo presso l’INAIL previsto per i rapporti di lavoro ordinari. Per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, invece, l’obbligo assicurativo è adempiuto con la assicurazione annuale del tesserato al momento della iscrizione alla associazione e, pertanto, alcun adempimento assicurativo è necessario in relazione al rapporto di lavoro. Tale disciplina non si applica alle collaborazioni amministrativo-gestionali che, invece, sono soggette agli obblighi assicurativi previsti in via ordinaria.

6. Rimborsi spese

La Riforma del Lavoro sportivo ha sancito anche il superamento del precedente regime dei rimborsi spese, a partire dal 01/07/2023 i rimborsi spese nei confronti dei lavoratori sportivi sono soggetti alla medesima disciplina prevista per i lavoratori ordinari, per la quale si rinvia alla news pubblicata sul sito al seguente link, con alcune previsioni specifiche per i Direttori di gara e per i volontari.

 

Lo Studio rimane a disposizione.

Prato, 25 settembre 2023