L’introduzione della alternanza scuola-lavoro costituisce una grande opportunità per gli studenti e per le aziende. Nasce un canale diretto di comunicazione fra la scuola e le aziende che consente agli studenti di conoscere il mondo del lavoro e alle aziende di avere un ritorno, anche immediato, in termini economici, produttivi e culturali. Oltre al fatto, non secondario, di favorire l’orientamento degli studenti sul piano lavorativo e formativo, cosa che favorisce la crescita di tutto il Paese, le aziende potranno avvalersi di una continua selezione del personale direttamente in azienda, eventualmente individuando giovani studenti adatti per nuove assunzioni.

1.Cosa è l’alternanza scuola-lavoro

La L.n. 107/2015 (Buona scuola) ha previsto per le scuole secondarie di secondo grado dei percorsi obbligatori di formazione per gli studenti durante i quali si alternando ore di lezione in aula e periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro. La legge stabilisce che il periodo di alternanza degli studenti deve essere di almeno 400 ore negli istituti professionali e di almeno 200 ore nei licei.


2. Il lavoro degli studenti

Lo studente in alternanza non è considerato un lavoratore, apprende competenze coerenti con il percorso di studi scelto. Lo studente svolge un tirocinio curriculare, un periodo di esperienza lavorativa previsto dal suo percorso formativo. Fra l’azienda e lo studente non vi è un rapporto di lavoro, per questo l’alternanza si differenzia dall’apprendistato e dal tirocinio extracurriculare, periodi formativi svolti al di fuori del percorso di studi totalmente in azienda, per i quali è previsto un compenso.


3. Le caratteristiche del rapporto

Il rapporto fra la azienda e lo studente in alternanza scuola-lavoro presenta molte delle caratteristiche del rapporto di tirocinio extracurriculare. L’esperienza lavorativa dello studente deve seguire un progetto formativo, rivolto alla acquisizione di specifiche competenze professionali coerenti con la giovane età dello studente e possibilmente con il percorso di studi.

Lo studente deve essere affiancato da un tutor aziendale che lo seguirà nello svolgimento delle sue mansioni, il tutor inoltre si occuperà dell’inserimento dello studente nel contesto aziendale presentandogli l’azienda, le norme essenziali alle quali si conformano i rapporti di lavoro al suo interno e le norme in materia di igiene e di sicurezza.

Lo studente in alternanza scuola-lavoro non percepisce un compenso presso l’azienda in cui lavora perché le sue esperienze, anche se lavorative, rientrano in un percorso formativo e costituiscono un requisito per il suo completamento. Nonostante questo l’azienda è tenuta a rispettare le norme previste in materia di sicurezza sul lavoro in quanto, sotto tale aspetto, lo studente è assimilato al lavoratore.

L’INAIL ha precisato che l’assicurazione contro gli infortuni e la malattia professionale viene stipulata dagli istituti scolastici, quindi per l’azienda non è previsto alcun onere contributivo, salvo nel caso in cui in ragione della natura della prestazione si rendano necessarie polizze integrative.

La scuola stipula anche una assicurazione contro i danni causati dallo studente durante l’alternanza scuola-lavoro.

Dato che le polizze assicurative vengono stipulate dallo istituto scolastico la denuncia di infortunio deve essere presentata dal dirigente scolastico, salvo diversa convenzione fra la scuola e l’azienda, il dirigente per questo deve essere prontamente informato di ogni evento che coinvolga lo studente.

Non si applicano le norme che disciplinano i rapporti di lavoro con i minori previste dalla L.n. 977/1967.


4. L’attivazion dell’alternanza scuola-lavoro

Le imprese disponibili ad accogliere studenti devono iscriversi ad un apposito Registro Nazionale per l’alternanza scuola-lavoro istituito presso le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura in accordo con il Ministero dell’istruzione. Con l’iscrizione, che può essere effettuata autonomamente o per tramite del consulente del lavoro, l’azienda comunica il numero di studenti che può accogliere, le mansioni della esperienza lavorativa che è in grado di offrire e il periodo dell’anno in cui può svolgersi l’alternanza. Il dirigente scolastico individua tramite il registro le imprese e gli enti privati che ritiene più idonei per l’alternanza e con questi soggetti stipula delle convenzioni dirette a disciplinare il rapporto fra lo istituto scolastico e l’azienda nel corso dell’alternanza. Stipulata la convenzione l’istituto scolastico stabilisce autonomamente quali studenti inviare alla azienda.

Non è obbligatorio che l’esperienza lavorativa dello studente sia coerente con il suo percorso di studi, tuttavia si consiglia comunque di assicurare una certa coerenza fra l’indirizzo scolastico e le mansioni in modo da invogliare gli studenti e rispettarne gli interessi.


5. Gli incentivi per le aziende

Per le aziende che si rendono disponibili ad accogliere degli studenti è previsto un finanziamento di 500 euro per coprire le spese di tutoraggio.

I fondi interprofessionali possono prevedere dei contributi aggiuntivi per le aziende, la Camera di Commercio di Firenze ad esempio offre un contributo di 400 euro a studente per i percorsi di alternanza attivati entro il 2017.

Sono previsti sgravi fiscali sui contributi INPS fino a 3.250 euro all’anno per 3 anni per la assunzione di studenti che hanno svolto un percorso di alternanza scuola-lavoro e che hanno conseguito il titolo di studio da non più di 6 mesi.