L’Ispettorato comunica i contenuti e le modalità delle comunicazioni per l’assunzione di lavoratori autonomi occasionali

In sede di conversione del Decreto-legge n. 146/2021, il c.d. Decreto-fiscale 2022, il Governo ha introdotto a partire dal 21 dicembre 2021 l’obbligo di comunicare in via preventiva l’instaurazione di un rapporto di lavoro di tipo occasionale, secondo modalità analoghe a quelle già previste per il lavoro a chiamata di cui all’art. 15 del D.Lgs n. 81/2015.

L’Ispettorato precisa, innanzitutto, che la nuova normativa si applica ai soli soggetti che operano in qualità di imprenditori, sono quindi esclusi dell’obbligo di comunicazione preventiva in caso si avvalgano di lavoratori autonomi occasionali i liberi professionisti, gli studi professionali, le fondazioni, le associazioni ed ogni altro soggetto che non riveste tale qualifica.

L’Ispettorato del lavoro con una nota dell’11 gennaio 2022 ha precisato le modalità e il contenuto delle comunicazioni, che devono essere effettuate preventivamente all’inizio del rapporto di lavoro occasionale presso l’Ispettorato del lavoro competente in relazione al luogo in cui viene svolta la prestazione, secondo il modello che si allega.

1. Il contenuto della comunicazione

La comunicazione copre i 30 giorni di calendario, anche frazionati, successivi alla data di inizio della prestazione indicata e deve indicare quale contenuto minimo, risultando altrimenti omessa:

  • Dati identificativi del committente e del prestatore;
  • Luogo della prestazione;
  • Sintetica descrizione dell’attività lavorativa;
  • Data di inizio e presumibile durata temporale di conclusione dell’opera o del servizio (se superiore ai 30 giorni dovrà essere effettuata una nuova comunicazione al loro termine);
  • Compenso qualora stabilito al momento dell’incarico.

La comunicazione potrà essere annullata o modificata in qualunque momento fino alla data di inizio della prestazione, eventuali errori che non incidano sulla identificazione delle parti, sulla durata, sulla data di inizio o sul luogo della prestazione in ogni caso non ne determineranno la omissione.

La nuova normativa impone maggiore attenzione, in particolare, sui rapporti di lavoro occasionale di lunga durata, in relazione ai quali si rende necessaria, prima di procedere all’invio di più comunicazioni consecutive in relazione allo stesso rapporto, una riflessione sulla effettiva natura occasionale del rapporto, dovendo altrimenti ricorrere, anche in considerazione di simili forme di controllo, ad altre forme contrattuali, come il rapporto a tempo determinato o le collaborazioni coordinate e continuative di cui all’art. 2 del D.Lgs 81/2015.

Si allega un modello di comunicazione e l’elenco degli indirizzi mail attivati dagli Ispettorati per l’invio della Comunicazione. Si ricorda che ai fini della individuazione dell’Ispettorato competente deve considerarsi il luogo della prestazione.

2. Le sanzioni

In caso di omissione o di ritardo nella comunicazione la nuova normativa prevede, a carico del datore di lavoro inadempiente, una sanzione amministrativa da euro 500,00 a euro 2.500,00 per lavoratore.

I rischi, tuttavia, non si limitano alla sanzione pecuniaria, infatti in caso di ispezione i lavoratori autonomi occasionali irregolari presenti in azienda sono contati ai fini della sospensione dell’attività per lavoro nero prevista dal D.Lgs n. 81/2008, come recentemente modificato, nel caso in cui i lavoratori per i quali non risulti inviata preventiva comunicazione di assunzione (e/o preventiva comunicazione di lavoro occasionale) superino il 10% dei lavoratori dell’azienda.

3. Allegati

Modulo comunicazione lavoro occasionale

Elenco indirizzi mail lavoro occasionale

 

Lo Studio rimane a disposizione per esaminare specifiche casistiche.

Prato, 13 gennaio 2022