Le novità in materia di lavoro della Legge di Bilancio 2024

Con la Legge 30 dicembre 2023, n. 213, il Parlamento ha approvato la Legge di Bilancio del 2024 in parte confermando e in parte innovando le misure previste in materia di lavoro subordinato e pensioni nel 2023. Sono previsti in particolare interventi per le imprese, incentivi all’occupazione e diverse novità in materia di lavoro subordinato e pensioni in vigore già dal 1° gennaio 2024. Si riporta di seguito un breve riassunto del contenuto della Legge.

1. Interventi per le imprese:

  • Compensazioni di crediti I.N.P.S. (art. 1 commi 97)
    I crediti maturati a titolo di contributi nei confronti dell’I.N.P.S. potranno essere portati in compensazione dai datori di lavoro non agricoli solamente dal quindicesimo giorno (i lavoratori autonomi e liberi professionisti dal decimo giorno) successivo alla scadenza del termine per l’invio del modello Uniemens da cui emerge il credito. Non sarà quindi più possibile portare il credito in compensazione nello stesso mese in cui sorge ma solamente dal mese successivo.
  • Compensazioni di crediti tributari (art. 1 commi 94)
    In relazione ai crediti nei confronti dell’Erario con decorrenza dal 01/07/2024 le compensazioni sono invece escluse per i contribuenti con debiti iscritti a ruolo superiori a 100.000,00 euro.
  • Obbligo di assicurazione contro rischi da catastrofe (art. 1 commi 101 – 103)
    Gli imprenditori iscritti al Registro delle Imprese sono tenuti a stipulare entro il 31 dicembre 2024 una assicurazione a copertura dei danni a beni mobili ed immobili derivanti da calamità naturali e catastrofi verificatisi sul territorio nazionale (sismi, alluvioni, frane, inondazioni, esondazioni, ecc…). L’inadempimento incide sulla corresponsione di contributi, sovvenzioni e agevolazioni pubbliche.
  • Decontribuzione donne disoccupate vittime di violenza (art. 1 comma 191)
    Nel triennio 2024-2026 è riconosciuto un esonero dal versamento dei contributi previdenziali nella misura del 100% fino al limite di 8.000,00 euro annui in favore dei datori di lavoro che assumono donne vittime di violenza. La durata dell’esonero è pari a 12 mesi per le assunzioni a tempo determinato, esteso a 18 mesi in caso di trasformazione del rapporto a tempo indeterminato e di 24 mesi per le assunzioni a tempo indeterminato.

2. Incentivi all’occupazione:

  • Trattamento integrativo per i dipendenti di strutture alberghiere e del turismo (art. 1 commi 21 – 24)
    Ai lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e del turismo in generale, inclusi gli stabilimenti termali, nel periodo dal 1° gennaio 2024 al 30 giugno 2024 viene riconosciuto, previa richiesta del lavoratore, un importo a titolo di trattamento integrativo speciale a carico dello Stato pari al 15% della retribuzione lorda corrisposta per lavoro notturno e straordinario festivo.
  • Rifinanziamento Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (art. 1 comma 174)
    Per le imprese di rilevanza economica strategica, anche a livello regionale, per le imprese in aree di crisi industriale complessa e per tutte le imprese in fase di cessazione dell’attività per crisi aziendale è stata rifinanziata per tutto il 2024 la Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria. Come negli anni passati la C.I.G.S. per crisi aziendale è subordinata alla stipula di un accordo presso il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali diretto alla verifica della sostenibilità finanziaria dell’intervento.
  • Congedi parentali (art. 1 comma 179)
    Il congedo parentale facoltativo indennizzato all’80% della retribuzione, prima previsto per un mese, viene aumentato a due mesi. Dal 2025 l’indennità per il secondo mese viene ridotta al 60% della retribuzione. Il congedo come in passato è previsto per uno solo dei genitori previo utilizzo nella sua interezza del periodo di congedo obbligatorio.
  • Decontribuzione lavoratrici madri (art. 1 comma 180)
    Alle lavoratrici madri con rapporto di lavoro a tempo indeterminato (escluso il lavoro domestico) e con due o più figli a carico è riconosciuto un esonero dal 100% dei contributi previdenziali a suo carico nel limite massimo annuo di 3.000,00 euro l’anno. Dal 2025 il beneficio è riservato alle sole lavoratrici con tre o più figli a carico.
  • Proroga degli ammortizzatori sociali (art. 1 comma 202)
    Il Fondo sociale per occupazione e formazione viene incrementato per l’anno 2024 dell’importo di 50 milioni di euro. Le risorse sono stanziate a sostegno di vari interventi, tra i quali rientra anche le misure di integrazione salariale previste per le imprese che cessano l’attività produttiva, per le imprese operanti in aree di crisi industriali complessa e per le imprese di interesse strategico nazionale.

3. Novità in materia di rapporti di lavoro:

  • Esonero parziale dei contributi previdenziali a carico del lavoratori dipendenti (art. 1 comma 15)
    Viene confermato per tutto il 2024 l’esonero parziale sui contributi a carico dei lavoratori dipendenti nella misura del 6% per i lavoratori con retribuzione imponibile non superiore a 2.692,00 euro e nella misura del 7% per i lavoratori con retribuzione imponibile non superiore a 1.923,00 euro. L’esonero non incide sulle mensilità aggiuntive e tiene conto della retribuzione imponibile suddivisa per 13 mensilità.
  • Limiti Fringe Benefit 2024 (art. 1 commi 16 – 17)
    Il limite annuale di esenzione per i Fringe Benefit viene innalzato a 2.000,00 euro per i lavoratori con figli a carico e a 1.000,00 euro per gli altri lavoratori. Come avvenuto negli anni passati sono incluse nel limite di esenzione anche le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche.
  • Riduzione dell’imposta sui premi di produttività (art. 1 comma 18)
    L’imposta sostitutiva sui redditi percepiti a titolo di premio di produttività a vario titolo (redditività, qualità, efficienza e innovazione, ecc…), purché corrisposti sulla base di calcoli verificabili è ridotta al 5% per il 2024.
  • Contrasto all’evasione nel lavoro domestico (art. 1 commi 60 – 62)
    Dal 2024 saranno introdotte delle forme di scambio e analisi dei dati contributivi e fiscali tra le banche dati dell’INPS e dell’Agenzia delle Entrate così da individuare più agevolmente le ipotesi di evasione nel settore domestico.

4. Novità in materia di Pensioni:

  • Pensione di Vecchiaia (art. 1 comma 125)
    L’importo del trattamento minimo di pensione per l’accesso alla pensione di vecchiaia viene ridotto da 1,5 volte l’importo dell’assegno sociale all’importo dell’assegno sociale (nel 2024 pari a 534,41 euro). Rimane il requisito di almeno 20 anni di contributi accreditati e non è prevista alcuna finestra d’uscita (non è previsto un periodo d’attesa tra la domanda e l’erogazione del trattamento di pensione).
  • Pensione anticipata (art. 1 comma 125)
    L’importo del trattamento minimo di pensione per l’accesso alla pensione anticipata, con il calcolo contributivo, viene aumentato da 2,8 a 3 volte l’assegno sociale, rimane a 2,8 volte l’assegno sociale e viene ridotto a 2,6 volte l’assegno sociale rispettivamente per le lavoratrici con un figlio e con due o più figli. Per le mensilità di anticipo il trattamento di pensione non può superare nel massimo l’importo di 5 volte l’assegno sociale. Viene inoltre introdotta una finestra d’uscita di 3 mesi, il trattamento di pensione viene quindi erogato solamente dopo 3 mesi dalla domanda.
  • Riscatto pensionistico (art. 1 comma 126)
    Per i soggetti privi di accreditamenti contributivi alla data del 31 dicembre 1995 viene introdotta la possibilità di riscattare fino a 5 anni, anche non continuativi, precedenti al 2024 e non coperti da alcuna forma di contribuzione, purché siano collocati tra il primo e l’ultimo anno di contribuzione. Il riscatto richiede il versamento di un contributo determinato sulla base della retribuzione imponibile e delle aliquote più recenti per ciascuna annualità. L’onere del riscatto può essere sostenuto dai datori di lavoro in favore dei propri lavoratori dipendenti sotto forma di Welfare.
  • APE sociale e Opzione donna (art. 1 commi 138 – 139)
    Vengono innalzati i requisiti anagrafici per l’accesso a Opzione donna da 60 anni a 61 anni e per l’accesso all’APE sociale da 63 anni a 63 anni e 5 mesi. Viene comunque consentito a chi abbia maturato il requisito anagrafico entro il 31 dicembre 2024 di accedere all’APE sociale e a Opzione donna senza tenere conto delle modifiche.
  • Quota 103 (art. 1 commi 138 – 139)
    Il trattamento di pensione con Quota 103 è liquidato integralmente in base al sistema contributivo. Il trattamento di pensione inoltre non potrà superare nel massimo l’importo di 4 volte il trattamento minimo di pensione I.N.P.S. sino al raggiungimento dei requisiti anagrafici per la pensione di vecchiaia. Viene inoltre estesa la finestra d’uscita: il trattamento di pensione sarà erogato dopo 7 mesi, anziché 4 mesi, per i lavoratori privati e 9 mesi, invece che 7 mesi, per i lavoratori pubblici a partire dalla presentazione della domanda. Viene confermata la possibilità per i lavoratori che raggiungono i requisiti per la pensione con Quota 103 di posticipare il trattamento pensionistico e chiedere l’esonero dal versamento della quota contributiva a proprio carico (c.d. bonus Maroni).

 

Lo studio rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti.

Prato, 24 gennaio 2024