Dopo la travagliata abolizione dei Voucher il legislatore, con il D.L. 50 del 24 Aprile 2017, ha introdotto una nuova forma contrattuale che in parte sostituisce il vecchio strumento e comunque disciplina le prestazioni occasionali.
1. LE CARATTERISTICHE DELLA PRESTAZIONE OCCASIONALE
Il contratto di prestazione occasionale è il contratto mediante il quale un utilizzatore acquisisce, con modalità semplificate, prestazioni di lavoro occasionali o saltuarie di ridotta entità, entro i limiti di importo stabiliti, alle condizioni e con le modalità previste.
2. A CHI È RISERVATO?
Il ricorso alle prestazioni occasionali può essere effettuato da imprese, professionisti, enti non commerciali che occupano non più di 5 lavoratori subordinati a tempo indeterminato.
E’ vietato il ricorso alle prestazioni occasionali, oltre agli utilizzatori che occupano più di 5 dipendenti a tempo indeterminato:
- Alle imprese del settore agricolo, salvo che per le attività lavorative rese da studenti, pensionati, disoccupati, percettori di ammortizzatori sociali;
- Alle imprese dell’edilizia e di settori affini, imprese esercenti l’attività di escavazione o lavorazione di materiale lapideo, imprese del settore delle miniere, cave e torbiere;
- Nell’ambito dell’esecuzione di appalti di opere o servizi.
Non è comunque consentito il ricorso alle prestazioni occasionali con soggetti con i quali l’utilizzatore abbia in corso o abbia cessato da meno di 6 mesi un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa.
3. QUALI SONO I LIMITI ECONOMICI E TEMPORALI?
Ogni impresa può erogare complessivamente a più prestatori fino a Euro 5.000 netti annui.
Ogni prestatore può ricevere da più imprese fino a Euro 5.000 netti annui.
Ogni impresa può corrispondere al singolo prestatore fino a Euro 2.500 netti annui per 280 ore.
Ai fini del rispetto dei limiti del compenso, sono computati al 75% i compensi erogati ai seguenti soggetti cosiddetti svantaggiati:
- Titolari di pensione di vecchiaia o invalidità
- Giovani studenti con meno di 25 anni di età
- I disoccupati iscritti al Centro per l’Impiego
- Percettori di prestazioni integrative del salario (CIG, Solidarietà)
Il compenso minimo giornaliero è pari ad Euro 36,00 anche qualora la durata della prestazione lavorativa giornaliera sia inferiore a quattro ore. La misura del compenso per le ore successive è liberamente fissata dalle parti, purché nel rispetto della misura minima di retribuzione oraria stabilita in Euro 9 (ad eccezione del settore agricolo dove valgono i minimi previsti dai ccnl).
4. QUALI SONO LE MODALITA’ DI ATTIVAZIONE?
L’utilizzatore deve registrarsi presso l’apposita piattaforma INPS e per poter utilizzare le prestazioni dovrà alimentare il proprio portafoglio telematico attraverso il versamento con il Mod. F24.
Almeno un’ora prima dell’inizio della prestazione deve essere effettuata la comunicazione preventiva di utilizzo attraverso la piattaforma informatica o tramite Contact Center.
La comunicazione contiene i seguenti dati: dati del prestatore, compenso pattuito, luogo di svolgimento della prestazione, l’oggetto della prestazione, la data e l’ora di inizio e di termine della prestazione e settore di impiego.
Anche il prestatore deve registrarsi nell’apposita piattaforma Inps tramite le proprie credenziali (Pin Inps, credenziali SPID, Carta Nazionale dei Servizi).
5. COME VENGONO PAGATI I COMPENSI AL PRESTATORE?
Il pagamento dei compensi spettanti per le prestazioni svolte viene effettuato dall’Inps il giorno 15 del mese successivo:
– Attraverso accredito sul conto corrente bancario comunicato dal prestatore;
– Attraverso gli uffici postali.
Nel caso in cui la prestazione sia svolta a cavallo di due mesi, il pagamento avviene entro il 15 del mese successivo alla fine della prestazione.
6. SANZIONI
VIOLAZIONE | SANZIONE |
Prestazione non caratterizzata da occasionalità | Trasformazione in lavoro dipendente dall’inizio della prestazione |
Superamento limiti economici e orari | Trasformazione in lavoro dipendente dal giorno del superamento |
Se tra le parti è in corso o è cessato un rapporto di lavoro nei 6 mesi precedenti | Trasformazione in lavoro dipendente dall’inizio della prestazione |
Utilizzo da parte di aziende con più di 5 dipendenti. Mancata comunicazione preventiva | Sanzione da 500 a 2.500 euro per ogni giornata di prestazione |