A gennaio 2025 entrano in vigore le nuove norme della Legge di Bilancio e del c.d. Collegato Lavoro

In chiusura dell’anno 2024 il Parlamento ha approvato in via definitiva la Legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante il Bilancio di previsione dello Stato per l’anno 2025, e la Legge 12 dicembre 2024, n. 203, recante Disposizioni in materia di lavoro, nota anche come Collegato lavoro. Le novità in materia di amministrazione del personale e rapporti di lavoro sono numerose, a partire dalla rideterminazione delle aliquota fiscali e delle detrazioni da lavoro dipendente fino all’ipotesi di risoluzione del rapporto di lavoro per assenza ingiustificata del lavoratore.

Legge di Bilancio 2025

1. Rimodulazione scaglioni IRPEF e nuovo Bonus IRPEF

A decorrere dal 01/01/2025 diviene strutturale la rimodulazione delle aliquote IRPEF introdotta nel 2024, con soppressione della aliquota al 25% precedentemente prevista per i redditi tra i 15.000,00 e i 28.000,00 euro. Parallelamente, viene eliminato l’esonero contributivo IVS del 6% o 7% previsto fino al 31/12/2024 per i redditi fino a 2.692,00 euro lordi mensili, sostituito a partire dal 01/01/2025, a seconda del reddito complessivo da un bonus IRPEF o da una ulteriore detrazione.

– Per i lavoratori con reddito annuo complessivo non superiore a 20.000,00 euro spetta un Bonus secondo il meccanismo dell’ex Trattamento Integrativo/Bonus Renzi determinato in percentuale sul reddito:

  • 7,1% se il reddito complessivo annuo è non superiore a 8.500,00 euro;
  • 5,3% se il reddito complessivo annuo è tra 8.500,00 e 15.000,00 euro;
  • 4,8% se il reddito complessivo annuo è tra 15.000,00 e 20.000,00 euro.

– Ai lavoratori con reddito annuo complessivo tra 20.000,00 e 40.000,00 euro spetta invece una detrazione fissa non superiore a 2.500,00 euro.

2. Rimborsi spese per trasferte

I rimborsi spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto in caso di trasferta o missione del lavoratore dipendente a partire dal 01/01/2025 sono esenti da imposte e contributi solamente se il pagamento da parte del Lavoratore viene effettuato attraverso bonifico, bancomat o carta di credito/debito, versamento bancario/postale o altri sistemi comunque diversi dal contante.

3. Nuovi requisiti NASpI

Ai fini del riconoscimento della indennità di disoccupazione, in caso di cessazione del rapporto di lavoro successiva al 31/12/2024 sarà necessario un periodo di contribuzione dall’ultimo evento di dimissioni volontarie di almeno 13 settimane. La norma esclude quindi il riconoscimento della indennità di disoccupazione ai lavoratori che in seguito a dimissioni volontarie perdono il lavoro prima di aver versato almeno 13 settimane di contributi.

4. Bonus Bebè e Bonus asilo nido

Per incentivare la natalità viene riconosciuto, per ogni figlio nato o adottato dal 01/01/2025, un contributo una tantum esente di importo pari a 1.000,00 euro. Il contributo è riconosciuto a tutti i cittadini italiano o di uno Stato membro dell’Unione Europea residenti in Italia e ai cittadini stranieri titolari di un permesso di soggiorno di Lungo Periodo o per lavoro con durata superiore a 6 mesi. Viene precisato, inoltre, in relazione ai requisiti del Bonus asilo nido, che l’assegno unico universale non deve essere incluso nella determinazione dell’ISEE e viene eliminato il requisito della presenza di almeno un figlio di età inferiore a 10 anni per l’incremento dell’importo fino a 2.100,00 euro.

5. Congedo parentale

L’indennità del congedo parentale (c.d. congedo di maternità o paternità facoltativo) viene aumentata per i genitori che terminano il congedo obbligatorio di maternità o di paternità dopo il 31/12/2024 all’80% della retribuzione per un periodo massimo di complessivi 3 mesi, fruibili alternativamente da uno solo dei due genitori.

6. Esonero contributivo IVS ed esonero contributivo lavoratrici madri

Viene eliminato dal 01/01/2025 l’esonero contributivo IVS al 7% o al 6% (a seconda dell’imponibile IVS del lavoratore), viene invece confermato l’esonero contributivo previsto per le Lavoratrici madri con almeno 2 figli fino al compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo. L’importo dell’esonero sarà determinato con provvedimento del Ministero del lavoro e delle politiche sociali entro il 31/01/2025.

7. Aliquota sostitutiva premi produttività

Viene confermata fino al 2027 l’imposta sostitutiva con aliquota ridotta al 5% per i premi di produttività

8. Somme erogate o rimborsate per il pagamento di canoni o spese di manutenzione per immobili in locazione

Viene introdotta a partire dal 01/01/2025 una esenzione fiscale sugli importi erogati e le somme rimborsate ai lavoratori dipendenti per il pagamento dei canoni di locazione o delle spese di manutenzione a carico del conduttore. L’esenzione trova applicazione ai soli lavoratori con reddito da lavoro dipendente non superiore a 35.000,00 euro nell’anno precedente alla assunzione che abbiano trasferito la residenza nel Comune di lavoro qualora questo si trovi a non meno di 100 km dalla precedente residenza. L’esonero opera nel limite di 5.000,00 euro annui solamente con riferimento agli importi erogati o rimborsati entro 2 anni dalla assunzione e, come anticipato, rileva solo sul piano fiscale, le somme sono quindi soggette a contributi secondo le aliquote applicate al rapporto di lavoro.

9. Fringe Benefit

Viene confermato per i periodi d’imposta 2025, 2026 e 2027 l’innalzamento della soglia di esenzione dei Fringe Benefit introdotta nel 2024 a 1.000,00 euro annui (aumentata a 2.000,00 per i lavoratori con figli a carico.

10. Estensione maxi-deduzione lavoro dipendente

Viene estesa ai periodi d’imposta 2025, 2026 e 2027 la maxi-deduzione per il costo dei lavoratori assunti con incremento occupazionale rispetto all’annualità precedente secondo le stesse modalità e condizioni introdotte nel 2024 ai sensi dell’art. 4, D.Lgs n. 216/2023.

Collegato Lavoro

1. Visita medica per la ripresa del lavoro

A partire dal 01/01/2025 in caso di assenza per motivi di salute del lavoratore superiore a 60 giorni continuativi la visita medica preventiva al rientro al lavoro sarà obbligatoria solamente se ritenuta necessaria dal medico competente.

2. Compatibilità delle integrazioni salariali con altri rapporti di lavoro

Viene escluso il riconoscimento dei trattamenti di integrazione salariale (CIGS, CIGO, FIS, FSBA, ecc…) in tutte le giornate in cui il lavoratore svolga altra attività lavorativa. La mancata comunicazione della diversa attività lavorativa comporta la decadenza dal trattamento.

3. Periodo di prova nei contratti a termine

Fatte salve le disposizioni più favorevoli di contrattazione collettiva, il periodo di prova per i rapporti a tempo determinato viene stabilito in 1 giorno di effettivo lavoro per ogni 15 giorni di calendario di durata del contratto. In ogni caso il periodo di prova non può essere inferiore a 2 giorni di effettivo lavoro né superiore a 15 giorni di effettivo lavoro per i rapporti di durata non superiore a 6 mesi e a 30 giorni di effettivo lavoro per i rapporti di durata superiore.

4. Risoluzione del rapporto di lavoro per assenza ingiustificata del lavoratore

Viene introdotta una nuova ipotesi di risoluzione del rapporto di lavoro in conseguenza dell’assenza ingiustificata del lavoratore. A partire dal 12 gennaio 2025, data di entrata in vigore del Collegato lavoro, in caso di assenza ingiustificata del lavoratore oltre il termine previsto dal CCNL per integrare il licenziamento per giusta causa o, ove non previsto, oltre 15 giorni, il datore di lavoro potrà darne comunicazione all’Ispettorato e il rapporto si intenderà risolto per volontà del lavoratore. Si tratta di una ipotesi che con la nuova normativa viene di fatto assimilata alle dimissioni volontarie del lavoratore, con la conseguenza che non sarà dovuto il Ticket licenziamento e non potrà nemmeno essere riconosciuta l’indennità di disoccupazione.

Lo Studio rimane a disposizione per l’analisi di casistiche specifiche

 

Prato, 28 gennaio 2025