Arriva a dicembre un nuovo Bonus da 150,00 euro per i lavoratori dipendenti

Il Decreto-Legge 23 settembre 2022, n. 144 (c.d. Decreto Aiuti-ter), ha previsto all’art. 18 un nuovo bonus a carico dello Stato a titolo di indennità una tantum a favore dei lavoratori dipendenti di importo pari a complessivi 150,00 euro da erogarsi secondo le medesime modalità del bonus 200,00 euro corrisposto con la retribuzione di luglio di questo anno. Con la retribuzione di competenza del mese di novembre, pertanto, i datori di lavoro saranno tenuti a ripetere una serie di adempimenti, a partire dalla sottoscrizione di una autocertificazione da parte del lavoratore sino alla verifica del possesso dei requisiti, così da procedere con il relativo cedolino paga alla corresponsione ai lavoratori interessati di un importo pari a 150,00 euro che sarà poi oggetto di recupero al momento del versamento dei contributi di competenza dello stesso mese.

1. I requisiti per i lavoratori dipendenti.

Il beneficio si rivolge a tutti i lavoratori dipendenti (a tempo determinato e indeterminato) che allo stesso tempo:

  • non sono titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione con decorrenza entro il 1° ottobre 2022;
  • hanno una retribuzione imponibile lorda di competenza del mese di novembre 2022 non eccedente l’importo di 1.538,00 euro.

A differenza del bonus 200,00 euro erogato a luglio non viene fatto alcun riferimento all’esonero contributivo dello 0,8% e, quindi, gli unici elementi su cui si fonda la nuova indennità sono costituiti dalla retribuzione imponibile di competenza del mese di novembre 2022 e della titolarità o meno di trattamenti pensionistici o assegni sociali che, come avvenuto per il bonus 200,00 euro, saranno oggetto di autocertificazione da parte del lavoratore.

Il Bonus 150,00 euro, come quello da 200,00 euro di luglio, è esente da contribuzione e imposizione fiscale, non è cedibile, sequestrabile o pignorabile, e sarà corrisposto dal datore di lavoro con la retribuzione di competenza del mese di novembre 2022 per poi essere compensato al momento del versamento dei contributi dello stesso mese.

La normativa richiede, come avvenuto per il precedente bonus, una verifica preventiva del possesso dei requisiti da effettuarsi mediante specifica dichiarazione del lavoratore con la quale dichiara di non essere titolare di trattamenti pensionistici o assegni sociali e, quindi, di non ricevere l’indennità in altro modo, ad esempio con la pensione o altre indennità a carico dello Stato o per altri rapporti di lavoro subordinato o autonomo. (in calce un fac-simile di dichiarazione da far sottoscrivere al dipendente).

2. I requisiti per le altre categorie di lavoratori.

Il bonus è riconosciuto anche ad altri soggetti privi di un rapporto di lavoro subordinato nel mese di novembre 2022, che hanno avuto un reddito imponibile nel 2021 inferiore a 20.000,00 euro:

  • Senza domanda all’INPS: pensionati, percettori di Naspi e disoccupazione agricola, lavoratori autonomi beneficiari del bonus 200,00 euro, soggetti appartenenti a nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza;
  • a domanda da presentarsi all’INPS: Collaborazioni Coordinate e Continuative, lavoratori domestici, lavoratori autonomi occasionali, incaricati delle vendite a domicilio, lavoratori stagionali, lavoratori intermittenti, lavoratori iscritti al Fondo pensione dei lavoratori dello spettacolo.
    (ATTENZIONE: i lavoratori stagionali, intermittenti e iscritti al Fondo Pensione Lavoratori Spettacolo in forza nel mese di novembre 2022 ricevono automaticamente il bonus con il cedolino paga di novembre secondo le stesse modalità dei lavoratori dipendenti e con gli stessi requisiti).

L’I.N.P.S. ha precisato con alcune circolari applicative che i lavoratori agricoli a tempo determinato non fruiscono dell’indennità con il cedolino paga, essendo esclusa la possibilità della compensazione in sede contributiva per tali categorie di lavoratori.

Di seguito una tabella riepilogativa per categorie di lavoratori:

Erogazione da parte del datore di lavoro previa dichiarazione:

  • Lavoratori dipendenti a tempo determinato e indeterminato (inclusi stagionali, intermittenti e iscritti al Fondo Pensione Lavoratori Spettacolo):
a) Essere in forza nel mese di novembre 2022;
b) Avere una retribuzione imponibile ai fini previdenziali di competenza del mese di novembre 2022 non superiore a 1.538,00;
c) Non percepire il bonus secondo altre modalità.

Erogazione automatica da parte dell’I.N.P.S.:

  • Titolari di pensione (pensione di ogni genere, assegno sociale, misure di accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro il 1° ottobre 2022):
a) Avere la residenza anagrafica in Italia;
b) Reddito imponibile IRPEF non superiore a euro 20.000 per l’anno 2021.
  • Beneficiari del Reddito di Cittadinanza (con riferimento al nucleo familiare):

a) Non percepire il bonus secondo altre modalità.

  • Percettori di indennità di disoccupazione (NASPI, DIS-COLL e disoccupazione agricola) o di indennità per COVID-19 (D.L. Sostegni e D.L. Sostegni bis).

Erogazione a domanda da parte dell’I.N.P.S.:

  • Collaborazioni coordinate e continuative:

a) Non essere iscritti ad altre gestioni pensionistiche;
b) Non percepire il bonus secondo altre modalità;
c) Reddito imponibile IRPEF non superiore a euro 20.000 per l’anno 2021.

  • Lavoratori domestici:
    a) Reddito imponibile IRPEF non superiore a euro 20.000 per l’anno 2021.
  • Lavoratori stagionali, intermittenti e dello spettacolo non in forza a novembre 2022:

a) Aver lavorato per almeno 50 giorni nel 2021;
b) Reddito imponibile IRPEF non superiore a euro 20.000 per l’anno 2021.
(NOTA: Se in forza a novembre 2022 erogazione con il cedolino paga)

Si allega:

Lo Studio rimane a disposizione.

Prato, 25 ottobre 2022