L’inizio della prestazione lavorativa occasionale deve essere comunicato con sms/e-mail all’Ispettorato
Nel c.d. Decreto fiscale 2022, il Decreto-legge n. 146 del 2021, recentemente convertito con Legge 17 dicembre 2021, n. 215, sono stati introdotti con un emendamento nuovi obblighi a carico dei datori di lavoro che ricorrono ai lavoratori occasionali già in vigore a partire dal 21 dicembre 2021.
I datori di lavoro sono ora tenuti a comunicare in via preventiva, secondo modalità analoghe a quelle previste per il lavoro a chiamata, l’inizio della prestazione da parte del lavoratore occasionale all’Ispettorato del lavoro a mezzo sms o posta elettronica.
In caso di violazione la nuova normativa prevede, a carico del datore di lavoro inadempiente, una sanzione amministrativa da euro 500,00 a euro 2.500,00 per lavoratore, sia per l’omessa comunicazione che per il ritardo.
I rischi, tuttavia, non si limitano alla sanzione pecuniaria, infatti in caso di ispezione i lavoratori autonomi occasionali irregolari presenti in azienda sono contati ai fini della sospensione dell’attività per lavoro nero prevista dal D.Lgs 81/2008, come recentemente modificato, nel caso in cui i lavoratori per i quali non risulti inviata preventiva comunicazione di assunzione (e/o preventiva comunicazione di lavoro occasionale) superino il 10% dei lavoratori dell’azienda.
Per le indicazioni operative sul contenuto e sulle modalità della comunicazione si rinvia alla guida al seguente link, aggiornata alla nota operativa dell’Ispettorato dell’11/01/2022
Seguiranno approfondimenti
Prato, 3 gennaio 2022