Patente a crediti per le imprese e gli autonomi operanti nei cantieri: tutte le novità introdotte dal D.L. 19/2024 alla luce del Regolamento attuativo (D.M. 132/2024) e della circolare n. 4/2024 dell’Ispettorato nazionale del Lavoro.
Nel corso degli ultimi decenni si sono registrati nel nostro Paese importanti cambiamenti dei modelli produttivi, che hanno avuto un notevole impatto sul piano della sicurezza e della salute sui luoghi di lavoro (si pensi, in particolare, al fenomeno delle esternalizzazioni, che si manifesta attraverso la catena degli appalti e subappalti). Per tali ragioni, il Legislatore ha avvertito l’esigenza di innalzare il livello di tutele da offrire ai lavoratori e alle lavoratrici, con l’obiettivo principale di contrastare in maniera ancora più efficace il numero sempre più crescente di infortuni sul lavoro e di malattie professionali.
Ebbene, proprio in quest’ottica si colloca il D.L. 19/2024 (noto come “Decreto PNRR 4”), convertito con modifiche nella Legge n. 56/2024, con il quale il Legislatore ha introdotto una serie di misure, tra cui quella relativa alla “Patente a Crediti” (art. 29, comma 19, D.L. 19/2024), che si renderà obbligatoria a partire dal prossimo 1° ottobre per tutte le imprese ed i lavoratori autonomi operanti nei cantieri edili mobili o temporanei.
La disciplina della Patente a Crediti si rinviene, oltre che nella suddetta disposizione normativa, anche nel D.M. n. 132/2024 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dello scorso 20 settembre, contenente il Regolamento che individua le modalità di presentazione della domanda, lasciando invece all’Ispettorato la definizione degli ulteriori profili applicativi. Peraltro, la definizione del Regolamento attuativo è frutto di un confronto avvenuto con le parti sociali intervenute al tavolo tecnico lo scorso 23 luglio.
Ciò ha ulteriormente evidenziato l’intenzione del Legislatore di conferire alla Patente a Crediti una duplice valenza: da un lato è un atto amministrativo con valore abilitante per poter svolgere legittimamente l’attività produttiva; dall’altro, assume valore prettamente prevenzionale, rappresentando un fattore dell’idoneità tecnico-professionale di una determinata impresa o lavoratore autonomo, finalizzata tanto a favorire la compliance normativa quanto a stimolare i datori di lavoro ad adottare standard di salute e di sicurezza più elevati mediante l’adozione di misure aziendali migliorative di natura tecnica – organizzativa e formativa.
1. Quadro normativo
L’art. 29, comma 19, D.L. 19/2024, nell’ottica di “rafforzare l’attività di contrasto al lavoro sommerso e di vigilanza in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro” ha profondamente modificato l’art. 27 del D.lgs. 81/2008, definendo le basi fondamentali del nuovo “sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti”, con decorrenza dal 1° ottobre 2024.
In realtà, tale istituto, pur se incentrato su presupposti differenti, era già previsto dalla norma originaria, ma dal 2008 ad oggi non aveva mai trovato attuazione.
Il D.L. 19/2024 ha dunque colmato tale importante lacuna, introducendo un sistema articolato abilitante per l’esercizio di attività economiche nel settore dell’edilizia, integrato dalla disciplina contenuta nel Regolamento attuativo adottato dal Ministero del Lavoro con Decreto n. 132/2024, relativo “all’individuazione delle modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili”.
Ad ulteriore integrazione di quanto previsto dal Regolamento attuativo, è da ultimo intervenuto l’Ispettorato Nazionale del Lavoro che, con la circolare n. 4/2024 del 23 settembre 2024, ha fornito le prime indicazioni pratiche e applicative sul rilascio e gestione della Patente a Crediti.
2. Soggetti interessati
Ai sensi del “nuovo” art. 27 del D.lgs. n. 81/2008, a decorrere dal prossimo 1° ottobre sono tenuti al possesso della Patente a Crediti “le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a), ad esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale”.
Dunque, i soggetti interessati sono le imprese – non necessariamente qualificabili come imprese edili – e i lavoratori autonomi (comprese le imprese individuali senza lavoratori) che operano “fisicamente” nei cantieri, restando invece esclusi coloro che effettuano forniture o prestazioni di natura intellettuale (ad esempio ingegneri, architetti, geometri ecc.) e le imprese che sono in possesso dell’attestato di qualificazione SOA in classifica pari o superiore alla III (cfr. art.100, D.Lgs. n.36/2023).
Per le imprese e i lavoratori autonomi stabiliti in uno Stato membro dell’Unione Europea diverso dall’Italia o in uno Stato non appartenente all’Unione Europea è sufficiente essere in possesso di un documento equivalente rilasciato dalla competente autorità del Paese d’origine e, nel caso di Stato non appartenente all’Unione europea, riconosciuto secondo la legge italiana.
3. Requisiti per il rilascio
Ai fini del rilascio della patente è richiesto il possesso congiunto dei seguenti requisiti:
- iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
- adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal D.lgs. n. 81/2008;
- possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità (DURC);
- possesso del documento di valutazione dei rischi (DVR), nei casi previsti dalla normativa vigente;
- possesso della certificazione di regolarità fiscale (DURF), nei casi previsti dalla normativa vigente;
- designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP), nei casi previsti dalla normativa vigente.
Dal tenore letterale della norma (“nei casi previsti dalla normativa vigente”) si evince come non tutti i requisiti siano richiesti a tutte le categorie di soggetti interessati (ad esempio, il DVR e la designazione del RSPP non sono richiesti ai lavoratori autonomi).
Il possesso dei requisiti è oggetto di autocertificazione/dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e, pertanto, eventuali falsità di una o più autocertificazioni/dichiarazioni sono presidiate da sanzione penale ai sensi dell’art. 76 del medesimo D.P.R.
In particolare:
– l’iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, il possesso del DURC e del DURF sono attestati mediante autocertificazione ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000;
– gli adempimenti formativi, il possesso del DVR e la designazione del RSPP sono attestati mediante dichiarazioni sostitutive ai sensi del successivo art. 47.
4. Modalità di presentazione della domanda
La domanda di rilascio della patente può essere presentata dal legale rappresentante dell’impresa e dal lavoratore autonomo, anche per il tramite di un soggetto munito di apposita delega in forma scritta, inclusi i soggetti di cui all’art. 1 della L. 12/1979 (Consulenti del lavoro, Commercialisti, Avvocati, CAF).
La richiesta deve essere presentata telematicamente accedendo tramite SPID personale o CIE al portale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (attivo dal 1° ottobre 2024), con modalità che verranno specificatamente indicate dallo stesso INL con una nota tecnica di prossima emanazione.
Qualora la domanda di rilascio sia inoltrata da un soggetto delegato, questo deve munirsi delle dichiarazioni rilasciate dal legale rappresentante dell’impresa o dal lavoratore autonomo relative al possesso dei requisiti indicati al paragrafo precedente, le quali potranno essere richieste in caso di eventuali accertamenti.
All’esito della richiesta, il portale genererà un codice univoco associato alla patente che verrà rilasciata in formato digitale.
Dopo la presentazione della domanda, nelle more del rilascio della patente, è comunque consentito lo svolgimento delle attività, salva diversa comunicazione notificata dall’INL qualora sia già stata accertata l’assenza di uno o più requisiti da parte del richiedente.
Come chiarito nella circolare n. 4/2024 dell’Ispettorato, “in fase di prima applicazione dell’obbligo del possesso della patente e sin dal momento della pubblicazione della presente circolare è comunque possibile presentare, utilizzando il modello allegato, una autocertificazione/dichiarazione sostitutiva concernente il possesso dei requisiti richiesti dall’art. 27, comma 1, del decreto legislativo 09 aprile 2008, n. 81, laddove richiesti dalla normativa vigente”. (Il modello di autocertificazione fornito dall’I.N.L. è disponibile come allegato in calce)
L’invio della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva dovrà essere effettuato, tramite PEC, all’indirizzo dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it.
La trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva ha efficacia fino alla data del 31 ottobre 2024 e vincola l’operatore a presentare la domanda per il rilascio della patente mediante il portale dell’Ispettorato nazionale del lavoro entro la medesima data.
Pertanto, a partire dal 1° novembre p.v. non sarà possibile operare in cantiere in forza della trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva a mezzo PEC, essendo indispensabile aver effettuato la richiesta di rilascio della patente tramite il portale.
5. Contenuti informativi della patente
Il Regolamento attuativo adottato con D.M. precisa che per ciascuna patente il portale rende disponibili una serie di informazioni e precisamente:
- dati identificativi della persona giuridica, dell’imprenditore individuale o del lavoratore autonomo titolare della patente;
- dati anagrafici del soggetto richiedente la patente;
- data di rilascio e numero della patente;
- punteggio attribuito al momento del rilascio;
- punteggio aggiornato alla data di interrogazione del portale;
- esiti di eventuali provvedimenti di sospensione della patente a seguito di infortunio da cui deriva la morte o un’inabilità permanente del lavoratore ai sensi dell’art. 27, comma 8, del D.lgs. n. 81/2008;
- esiti di eventuali provvedimenti definitivi, di natura amministrativa o giurisdizionale, ai quali consegue la decurtazione dei crediti della patente di cui all’art 27, comma 6, del D.lgs. n. 81/2008.
Come precisato nella circolare dell’INL, possono accedere a tali informazioni i titolari della patente o i loro delegati, le pubbliche amministrazioni, i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriale, gli organismi paritetici, il responsabile dei lavori, i coordinatori per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori e i soggetti che intendono affidare lavori o servizi ad imprese o lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili.
Trattasi in ogni caso di una funzionalità che sarà oggetto di integrazione in fase di sviluppo del portale.
6. Revoca della patente
La Patente può essere revocata in caso di dichiarazione non veritiera sulla sussistenza di uno o più requisiti, accertata in sede di controllo successivo al rilascio (art. 27, comma 4, D.Lgs. 81/08).
Il provvedimento di revoca è dunque adottato dall’Ispettorato a seguito di un accertamento in ordine all’assenza di uno o più requisiti inizialmente dichiarati; pertanto, il venir meno di un requisito inizialmente presente (ad esempio assenza sopravvenuta del DURC), non incide sulla utilizzabilità della patente, ferme restando le altre eventuali conseguenze sanzionatorie previste dall’ordinamento.
La revoca dovrà essere disposta soltanto a seguito di un confronto con l’impresa/lavoratore autonomo e di una valutazione in ordine alla gravità dei fatti contestati.
Decorsi dodici mesi dalla revoca, è possibile richiedere il rilascio di una nuova patente.
7. Sospensione cautelare della patente
Nel caso in cui nel cantiere si verifichi un infortunio da cui deriva la morte del lavoratore o un’inabilità permanente, assoluta o parziale, l’Ispettorato del lavoro territorialmente competente può sospendere, in via cautelare, la patente fino a 12 mesi.
Gli Uffici territoriali, prima di adottare il provvedimento, possono chiedere che la Direzione centrale vigilanza e sicurezza sul lavoro esprima un parere non vincolante sulla proposta di provvedimento.
Il Regolamento attuativo adottato dal Ministero ha chiarito che, ai fini dell’adozione del provvedimento di sospensione, debbano verificarsi i seguenti infortuni:
– “da cui deriva la morte di uno o più lavoratori imputabile al datore di lavoro, al suo delegato ai sensi dell’articolo 16 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 ovvero al dirigente di cui all’articolo 2, comma 1, lett. d), del medesimo decreto 9 aprile 2008, n. 81, almeno a titolo di colpa grave”;
– “da cui deriva l’inabilità permanente di uno o più lavoratori o una irreversibile menomazione suscettibile di essere accertata immediatamente, imputabile ai medesimi soggetti di cui al comma 1 almeno a titolo di colpa grave”.
Le attività di indagine devono incentrarsi sul nesso causale tra l’evento infortunistico e il comportamento tenuto dal datore di lavoro, dal delegato o dal dirigente, connotato da una responsabilità diretta a titolo almeno di colpa grave, accertata secondo il principio del “più probabile che non”.
La sospensione della patente può durare sino a dodici mesi. Inoltre, il Regolamento attuativo prevede in aggiunta che la durata della sospensione sia “determinata tenendo conto della gravità degli infortuni nonché della gravità della violazione in materia di salute e sicurezza e delle eventuali recidive”.
Pertanto, per la determinazione complessiva della durata della sospensione si dovrà tener conto:
- delle conseguenze derivate dall’evento infortunistico
- della gravità delle violazioni
- delle eventuali recidive.
Avverso il provvedimento di sospensione è ammesso il ricorso, da presentare entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento alla Direzione interregionale del lavoro territorialmente competente in base all’Ufficio che ha adottato il provvedimento.
La Direzione interregionale ha 30 giorni di tempo per decidere; in caso di mancata pronuncia nel termine suddetto, il provvedimento di sospensione perde efficacia.
Una volta cessata l’efficacia del provvedimento di sospensione, l’Ispettorato territorialmente competente provvede, entro un congruo termine, a verificare il ripristino delle condizioni di sicurezza dell’attività lavorativa presso il cantiere ove si è verificata la violazione, come precisato nel D.M. 132/2024.
8. La posizione del Committente e la culpa in eligendo
In questa sede merita precisare che l’art. 29 del D.L. n.19/2024 ha apportato alcune ulteriori necessarie modifiche al D. Lgs. n.81/2008.
In particolare, al comma 9 dell’art. 90 (rubricato “Obblighi del committente o del responsabile dei lavori“) è stata aggiunta la nuova lett. b-bis), in base alla quale il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un’unica impresa o ad un lavoratore autonomo, è tenuto a verificare il possesso della patente di cui all’articolo 27 nei confronti delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, anche nei casi di subappalto, ovvero, per le imprese che non sono tenute al possesso della patente ai sensi del comma 15 del medesimo articolo 27, dell’attestazione di qualificazione SOA.
Trattasi di un adempimento particolarmente importante e delicato, non tanto per l’entità delle sanzioni amministrative pecuniarie (da Euro 711,92 a Euro 2.562,91) quanto piuttosto per le gravi conseguenze che potrebbero determinarsi per il committente in caso di omissione, qualora si determini un infortunio sul lavoro di un lavoratore di un datore di lavoro sprovvisto dalla patente – e quindi, come detto, non legittimato ad operare nel cantiere – configurandosi una responsabilità per culpa in eligendo per essersi affidato ad un soggetto non in possesso della necessaria idoneità tecnico – professionale.
Analoghe considerazioni valgono nel caso in cui ad infortunarsi sia il lavoratore autonomo sprovvisto della patente.
9. Attribuzione di crediti ulteriori
La Patente è dotata di un punteggio iniziale di 30 crediti, che può essere incrementato fino alla soglia massima di 100 crediti complessivi, secondo i criteri dettati dall’art. 5 del D.M. 132/2024.
Al momento, l’Ispettorato ha chiarito che sarà possibile richiedere l’attribuzione di ulteriori crediti soltanto a seguito dell’integrazione del portale informatico, con modalità che verranno a suo tempo definite.
Coloro che, al momento della presentazione della domanda, già posseggono i requisiti per avere crediti ulteriori, si vedranno attribuiti detti crediti con decorrenza retroattiva.
Ai sensi dell’art. 5 del D.M. 132/2024 l’attribuzione di crediti ulteriori è possibile:
- in ragione della storicità dell’azienda: possono essere attribuiti fino a 10 crediti, in base alla data di iscrizione del soggetto richiedente alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
- in ragione della mancanza di provvedimenti di decurtazione del punteggio: la patente è incrementata di un credito per ciascun biennio successivo al rilascio della stessa, sino ad un massimo di 20 crediti;
- in relazione ad attività, investimenti o formazione: sono attributi sino a 40 crediti, di cui 30 crediti per attività in materia di salute e sicurezza sul lavoro, e 10 crediti per attività diverse tra cui, a titolo meramente esemplificativo, formazione sulla lingua per lavoratori stranieri, possesso della certificazione SOA di classifica I e di classifica II, possesso della qualifica di Mastro Formatore Artigiano etc.
Nel caso in cui vengano contestate una o più violazioni di cui all’Allegato I-bis annesso al D.lgs. n. 81/2008 l’incremento dei crediti viene sospeso fino alla decisione definitiva sull’impugnazione, ove proposta salvo che, successivamente alla notifica del verbale di accertamento, il titolare della patente consegua l’asseverazione del modello di organizzazione e gestione rilasciato dall’organismo paritetico iscritto al repertorio nazionale di cui all’art. 51 del D.lgs. n. 81/2008.
Inoltre, a decorrere dal 1° ottobre 2024, se sono contestate una o più violazioni di cui al citato all’Allegato I-bis, l’incremento non si applica per un periodo di tre anni a decorrere dalla definitività del provvedimento e cioè, ai sensi dell’art. 27, comma 7, del D.lgs. n. 81/2008, dalla adozione della sentenza passata in giudicato o dalla definitività della ordinanza-ingiunzione di cui all’art. 18 della L. n. 689/1981.
Per una disamina completa delle fattispecie che legittimano l’attribuzione di crediti ulteriori, si rimanda alle tabelle riportate nel Regolamento attuativo e nella circolare INL n. 4/2024.
10. Decurtazione dei crediti
L’art. 27, comma 6, del D.lgs. 81/08, dispone che “Il punteggio della patente subisce le decurtazioni correlate alle risultanze dei provvedimenti definitivi emanati nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti delle imprese o dei lavoratori autonomi, nei casi e nelle misure indicati nell’allegato I-bis annesso al presente decreto. Se nell’ambito del medesimo accertamento ispettivo sono contestate più violazioni tra quelle indicate nel citato allegato I-bis, i crediti sono decurtati in misura non eccedente il doppio di quella prevista per la violazione più grave.”
Il comma seguente dell’art. 27 precisa che sono da intendersi “provvedimenti definitivi” le sentenze passate in giudicato e le ordinanze-ingiunzione divenute definitive, che devono essere comunicate dall’amministrazione che le ha emanate all’Ispettorato competente, ai fini della decurtazione dei crediti.
Detti provvedimenti devono riguardare condotte illecite poste in essere a partire dal prossimo 1°ottobre, a prescindere dal fatto che al soggetto interessato sia già stata rilasciata la patente richiesta.
Di seguito si riporta il contenuto dell’Allegato I-bis annesso al D.lgs. 81/2008:
N. | FATTISPECIE | DECURTAZIONE CREDITI |
1 | Omessa elaborazione del documento di valutazione dei rischi | 5 |
2 | Omessa elaborazione del Piano di emergenza ed evacuazione: | 3 |
3 | Omessi formazione e addestramento | 2 |
4 | Omessa costituzione del servizio di prevenzione e protezione o nomina del relativo responsabile: | 3 |
5 | Omessa elaborazione del piano operativo di sicurezza: | 3 |
6 | Omessa fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall’alto: | 2 |
7 | Mancanza di protezioni verso il vuoto: | 3 |
8 | Mancata installazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica sulla consistenza del terreno: | 2 |
9 | Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi: | 2 |
10 | Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi: | 2 |
11 | Mancanza di protezione contro i contatti diretti e indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale): | 2 |
12 | Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo: | 2 |
13 | Omessa notifica all’organo di vigilanza prima dell’inizio di lavori che possono comportare il rischio di esposizione all’amianto: | 1 |
14 | Omessa valutazione dei rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi ai sensi dell’articolo 28: | 3 |
15 | Omessa valutazione del rischio biologico e da sostanze chimiche: | 3 |
16 | Omessa individuazione delle zone controllate o sorvegliate ai sensi del decreto legislativo 31 luglio 2020 n. 101: | 3 |
17 | Omessa valutazione del rischio di annegamento: | 2 |
18 | Omessa valutazione dei rischi collegati a lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie | 2 |
19 | Omessa valutazione dei rischi collegati all’impiego di esplosivi: | 3 |
20 | Omessa formazione dei lavoratori che operano in ambienti confinati o sospetti di inquinamento ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011 n. 177: | 1 |
21 | Condotta sanzionata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, lettera a), del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73: | 1 |
22 | Condotta sanzionata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, lettera b), del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73: | 2 |
23 | Condotta sanzionata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, lettera c), del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73: | 3 |
24 | Condotta sanzionata ai sensi dell’articolo 3, comma 3-quater, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, in aggiunta alle condotte di cui ai numeri 21, 22 e 23: | 1 |
25 | Infortunio di lavoratore dipendente dell’impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto, dal quale derivi un’inabilità temporanea assoluta che importi l’astensione dal lavoro per più di 60 giorni: | 5 |
26 | Infortunio di lavoratore dipendente dell’impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto, che comporti una parziale inabilità permanente al lavoro: | 8 |
27 | Infortunio di lavoratore dipendente dell’impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto, che comporti un’assoluta inabilità permanente al lavoro: | 15 |
28 | Infortunio mortale di lavoratore dipendente dell’impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto: | 20 |
29 | Malattia professionale di lavoratore dipendente dell’impresa, derivante dalla violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto: | 10 |
11. Conseguenze sanzionatorie
Qualora l’impresa o il lavoratore autonomo operi in cantiere senza la patente (o documento equivalente se stranieri) o con una patente che non sia dotata di almeno 15 crediti, trova applicazione una sanzione amministrativa pari al 10% del valore dei lavori affidati nello specifico cantiere e, comunque, non inferiore a Euro 6.000, non soggetta alla procedura di diffida di cui all’articolo 301-bis del D.lgs. n. 81/2008, nonché l’esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici per un periodo di sei mesi.
12. Recupero dei crediti decurtati
Qualora la patente non sia più dotata di un punteggio pari o superiore a 15 crediti, sarà possibile avviare le procedure per il loro recupero.
L’art. 7 del Regolamento attuativo dispone che il recupero fino a 15 crediti è subordinato ad una valutazione da parte di una Commissione territoriale composta dai rappresentanti dell’INL e dell’INAIL, tenuto conto:
– dell’adempimento dell’obbligo formativo in relazione ai corsi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, da parte dei soggetti responsabili di almeno una delle violazioni che hanno determinato la decurtazione, nonché dei lavoratori occupati presso il cantiere o i cantieri interessati;
– della eventuale realizzazione di uno o più investimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro secondo quanto stabilito dallo stesso D.M. n. 132/2024 all’art. 5, comma 4 lett. a).
Come indicato nella circolare INL n. 4/2024, le modalità tecniche per l’accreditamento dei crediti saranno comunicate a completamento della implementazione del relativo applicativo.
13. Fusioni e trasformazioni di impresa
In caso di fusione, anche per incorporazione, dell’impresa, alla persona giuridica risultante dalla fusione è accreditato il punteggio della società titolare della patente recante il maggior numero di crediti, fatto salvo l’aggiornamento dei crediti derivante dal nuovo assetto societario.
Nelle trasformazioni societarie previste dagli artt. 2500 e ss. del Codice civile o nel caso di conferimento d’azienda in società da parte dell’imprenditore individuale, il nuovo soggetto giuridico conserva il punteggio della patente del soggetto trasformato o conferente, fatto salvo l’aggiornamento dei crediti derivante dal nuovo assetto societario.
Spetterà all’Ispettorato fornire indicazioni operative su come procedere in tal caso, anticipando comunque che, come chiarito nella circolare n. 4/2024, le operazioni di fusione o trasformazione di interesse saranno quelle avvenute tra soggetti che avranno quantomeno già inoltrato la richiesta di rilascio della patente.
Si allega:
Lo Studio rimane a disposizione per l’analisi di casistiche specifiche.
Prato, 26 settembre 2024