Dal 1° luglio 2023 in vigore la riforma del lavoro sportivo

La legge 36/2021 di riforma del lavoro sportivo è entrata in vigore il 1 luglio 2023 e ad oggi siamo in attesa del decreto correttivo all’esame del Parlamento e i decreti attuativi sulla operatività della norma.

In sintesi dunque per il momento possiamo riepilogare quanto segue:

  • dal 01/07/2023 non è più possibile erogare compensi esenti fino a 10.000 ai seni dell’art. 67 comma 1 lettera m del TUIR.
  • I lavoratori “sportivi” come definiti dall’art. 2 del D.lgs. 36/2021 possono quindi essere inquadrati come co.co.co. se lavorano non più di 18 ore settimanali (il decreto correttivo innalzerà tale limite a 24 ore) oppure come lavoratori dipendenti.
  • Tutti i compensi erogati a lavoratori sportivi dipendenti e co.co.co. sono esenti da imposte fino a 15.000,00 euro annui, anche se ancora è da capire come calcolare il limite per il 2023.
  • I compensi erogati a lavoratori sportivi inquadrati come co.co.co. non iscritti in altre casse pagano un contributo I.N.P.S. alla gestione separata del 12,5 % per i primi 5 anni per la parte di compensi eccedente i 5.000,00 euro, è ancora incerto come calcolare il limite per il 2023.
  • Le ASD devono comunicare al Registro Attività Sportive (RAS), in apposita sezione attiva dal 01/07/2023, l’inizio dei rapporti di co.co.co..
  • Non è ancora attivo il servizio RAS per la elaborazione del LUL, comunque obbligatorio solo per i compensi che superano i 15.000,00 euro.
  • In conferenza stampa il Ministro del Lavoro ha annunciato che gli adempimenti obbligatori relativi al periodo 01/07 -030/09 potranno essere regolarizzati entro il 31/10/2023 senza sanzioni.

Lo Studio rimane a disposizione

Prato, 7 luglio 2023