Logistica, Trasporto Merci – Il nuovo C.C.N.L.
Il 6 dicembre 2024 le Associazioni rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori del settore della Logistica e del Trasporto Merci (Industria) hanno siglato l’accordo di rinnovo del C.C.N.L. di settore per l’intero comparto. L’accordo conferma che il settore sta vivendo una grande evoluzione, con trasformazioni legate alla digitalizzazione, ai nuovi assetti globali degli scambi mondiali su piattaforme logistiche e di e-commerce, alle sfide tecnologiche legate alla intelligenza artificiale, alla blockchain e a tutta la filiera logistica, che non si muove più sui canali commerciali tradizionali ma tende sempre più ad affidarsi al contatto diretto tra produttore e cliente.
Queste trasformazioni stimolano l’attenzione dei manager a una continua ricerca di nuovi strumenti organizzativi e di nuove forme sempre più flessibili di gestione della manodopera. Dall’altro la distribuzione della catena del valore in filiere decentrate, dove vige la responsabilità del committente, impone una sempre maggiore attenzione alla compliance in materia di contratti e rapporti di lavoro.
Si conferma di fondamentale importanza una conoscenza approfondita del C.C.N.L. e un uso intelligente delle relazioni sindacali e della contrattazione aziendale.
1. Contratti collettivi aziendali
Il rinnovo prevede una maggiore flessibilità nella contrattazione integrativa in modo da consentire alle imprese di affrontare le sfide organizzative e operative del mercato. Viene sottolineata allo stesso tempo la centralità del sistema di relazioni industriali e della contrattazione di secondo livello (aziendale e/o territoriale) nel rispondere alle esigenze specifiche del settore.
2. Profili Professionali
Il contratto collettivo interviene in materia di classificazione del personale procedendo a un ammodernamento dei profili professionali esistenti e introducendo nuove figure come il Responsabile dei sistemi di elaborazione e/o delle nuove tecnologie, il Logistic Engineer (responsabile della gestione del controllo del flusso delle merci, del ciclo produttivo e della organizzazione dei magazzini), il Responsabile delle politiche tariffarie, gli Specialisti nel settore della sicurezza digitale, gli Ausiliari doganali, gli Specialisti nei servizi di trasloco, gli Operai Addetti alle problematiche dei mezzi di movimentazione e ai sistemi tecnologici nonché i Mediatori culturali per favorire la comprensione e la comunicazione tra individui, gruppi, organizzazioni e servizi.
Il profilo del livello 6 Junior viene soppresso a partire dal 31 dicembre 2025. Dal 01/01/2026 il personale con inquadramento al livello 6J passerà di diritto al 6° livello indipendentemente dal periodo di tempo residuo nel livello 6 Junior.
3. Orario di lavoro
Il nuovo accordo interviene anche in materia di flessibilità dell’orario di lavoro del personale non viaggiante. In particolare, per il personale a tempo pieno addetto alla movimentazione delle merci (inclusi gli addetti coinvolti nelle attività dei magazzini, delle aree di stoccaggio nonché per gli addetti alle officine interne) l’orario normale di lavoro è comunicato ai lavoratori di norma all’inizio di ogni anno, per un periodo non inferiore ad un trimestre. L’orario può essere modificato per esigenti tecniche, organizzative o produttive aziendali al termine di ogni trimestre o del maggior periodo inizialmente comunicato attraverso ulteriore esame preventivo fra azienda, RSA/RSU e organizzazioni sindacali stipulanti il C.C.NL. competenti territorialmente.
4. Aumenti salariali
Sul fronte economico il C.C.N.L. prevede aumenti salariali a regime di 230,00 euro per il personale non viaggiante (livello 3S), di 260,00 euro per il personale viaggiante (livello 3B) e di euro 290,53 per il livello C3 e 175,27 euro per il livello L.
Tra le altre novità vi è l’introduzione dell’Elemento Professionale d’Area (EPA), ossia una nuova componente retributiva che riconosce e valorizza le competenze e la professionalità del personale sia viaggiante che non viaggiante.
Gli incrementi sono divisi in due istituti, l’incremento tabellare e l’EPA, e saranno erogati in 4 tranche, la prima tranche a partire dal 1° gennaio 2025 e la seconda dal 1° gennaio 2026 e una successiva nel 2027 e in due step (gennaio e giugno).
5. Gestione appalti (nuovo art. 42)
- Gli appaltatori potranno subappaltare a società facenti parte dello stesso consorzio o dello stesso gruppo societario solo se l’impresa subappaltatrice è espressamente indicata nel contratto di appalto principale.
- Gli appaltatori dovranno possedere i seguenti requisiti:
- Idoneità tecnica e professionale. Possesso dei requisiti tecnici (disporre di attrezzature e mezzi adeguati ed idonei) e assenza di provvedimenti sospensivi o interdittivi e di condanne passate in giudicato per reati connessi all’esercizio dell’attività di impresa. Certificazione antimafia.
- Capacità finanziaria-economica ed adeguati assetti organizzativi e amministrativi (art. 2086 c.c.). Ultimo bilancio di esercizio depositato comprensivo di nota integrativa. Modello 231/2001 o adozione di un valido modello di organizzazione, gestione e controllo che si rifaccia ai medesimi principi.
- Sicurezza del Lavoro. Documento di valutazione dei rischi (DVR) con indicazione delle figure con compiti assegnati in materia di sicurezza (R.S.P.P., Datore di lavoro, Preposto, Rappresentante dei lavoratori R.L.S.). Informazioni statistiche in materia di sicurezza e di infortuni possibilmente relative all’ ultimo triennio (tasso medio infortuni Inail). Addestramento, formazione ed informazione del personale per gli aspetti di salute e sicurezza.
- Regolarità contributiva e fiscale. Estratto libro unico del lavoro. Documento Unico di Regolarità Contributiva (Durc) in corso di validità. Documento Unico di Regolarità Fiscale (Durf) regolare (art. 17 bis D.Lgs. 241/97). In assenza dei requisiti per il rilascio del Durf, modelli F24 relativi al versamento delle ritenute.
- Costituisce motivo di risoluzione del contratto:
- L’omesso o incongruente versamento contributivo e/o assicurativo.
- L’applicazione di un C.C.N.L. diverso dal C.C.N.L. Trasporti e Logistica.
- La mancata e/o incongruente corresponsione degli Istituti contrattuali a carattere economico nei confronti di una pluralità di lavoratori, ivi compreso il mancato versamento dei contributi dovuti a Fondi di assistenza sanitaria integrativa, all’ente bilaterale contrattuale di riferimento, ai Fondi di previdenza complementare qualora il lavoratore vi abbia aderito;
- Violazioni delle disposizioni essenziali in materia di tutela della salute e sicurezza del lavoro;
- Mancato versamento alle società finanziare delle trattenute di cessione del quinto del lavoratore.
In caso di cambio appalto se l’azienda appaltante non applica il C.C.N.L. Trasporti e Logistica la comunicazione alle OO.SS. dovrà essere invita dall’appaltatore cessante o da quello subentrante.
6. Permessi
Sono stati estesi i permessi (aggiuntivi rispetto a quelli di Legge) in occasione della nascita, dell’affido e/o della adozione di figli con la previsione di una retribuzione per ulteriori 2 giorni.
I permessi per lutto – previsti in caso di decesso di parenti entro il 2° grado (genitori, nonni, fratelli) o anche del convivente more uxorio entro il 2° grado – sono estesi a 3 giorni lavorativi all’anno, aumentati a 4 giorni l’anno nel caso in cui a seguito di evento luttuoso il lavoratore debba intraprendere viaggi fuori dalla provincia in cui abita.
Vengono riconosciuti, inoltre, in aggiunta ai permessi di Legge, dei permessi retribuiti per documentata grave infermità del coniuge, anche legalmente separato, del convivente more uxorio nonché di parenti entro il secondo grado o di altre persone appartenenti alla famiglia anagrafica del Lavoratore nella misura di 5 giorni lavorativi all’anno.
7. Assenteismo
Tra le altre novità vi è una stretta sull’assenteismo e, in particolare, sulle ripetute assenze del personale, tali da incidere negativamente sulla pianificazione del lavoro e/o con ricadute sulla organizzazione, sulla produttività o sulla efficienza e competitività delle aziende.
Al fine di disincentivare il fenomeno sono state introdotte delle decurtazioni sul trattamento economico di malattia in caso di eventi che cominciano il giorno immediatamente precedente o successivo a una festività: per il quarto evento di questo tipo è prevista una decurtazione del 25% della retribuzione, per il quinto evento del 50%, per il sesto del 75%. Per gli eventi successivi l’azienda non sarà tenuta al pagamento della giornata.
Tale disciplina non trova applicazione agli eventi morbosi dovuti a ricoveri ospedalieri, day hospital, day surgery o alle patologie individuate dalla circolare I.N.P.S. n. 95/2016, sulla base di una documentazione ufficiale redatta da un medico o un ente sanitario autorizzato, come anche gli eventi di malattia con prognosi iniziate non inferiore a 7 giorni.
8. Provvedimenti disciplinari e risarcimento danni
Il nuovo C.C.N.L. interviene anche in materia disciplinare, imponendo ai datori di lavoro di comunicare annualmente alle RSA/RSU o, se non presenti, alle OO.SS. firmatarie del C.C.N.L., il tipo di assicurazione stipulata, il relativo importo di eventuali franchigie per danni e le clausole previste. In caso di polizza assicurativa RC auto ed RC terzi la trattenuta a titolo di risarcimento danni non può superare la franchigia, ove prevista, e non possono essere addebitati al lavoratore eventuali aumenti del premio. Per procedere alle trattenuta per risarcimento del danno è comunque necessaria la conclusione di un procedimento disciplinare con l’adozione di un provvedimento non meno grave del richiamo scritto e la contestuale quantificazione del danno mediante preventivo o altra idonea documentazione.
Lo Studio rimane a disposizione per ogni chiarimento
Prato, 28 gennaio 2025