Senza stipendio gli over 50 non vaccinati e sostituzione dei lavoratori più semplice per le p.m.i.

Il Consiglio dei Ministri ha introdotto con il Decreto-Legge 7 gennaio 2022, n. 1, nuove misure in materia di vaccinazione e attinenti alla emergenza sanitaria da COVID-19. A partire dal mese di febbraio sarà in vigore l’obbligo vaccinale e l’obbligo di green pass rafforzato per tutti i lavoratori over 50, estendendo la possibilità di sostituire i lavoratori sprovvisti della certificazione anche alle aziende con meno di 15 dipendenti, secondo le modalità già precedentemente definite con la introduzione dell’obbligo del green pass base sul lavoro.

  1. L’obbligo di green pass rafforzato per gli over 50

Le nuove norme introducono un vero e proprio obbligo vaccinale per i soggetti over 50, lavoratori dipendenti, autonomi o disoccupati, con una sanzione una tantum dell’importo di euro 100,00 in caso di inosservanza, da irrogarsi a partire dal 1 febbraio 2022, giorno in cui entrerà in vigore la nuova disciplina, confrontando i dati della popolazione residente con quelli dell’anagrafe vaccinale.

A partire dal 15 febbraio, invece, i lavoratori con età anagrafica superiore ai 50 anni che risultino sprovvisti di certificazione verde c.d. rafforzata in corso di validità non potranno accedere al luogo di lavoro per rendere la prestazione lavorativa sino a che non venga presentata una certificazione valida o sino al termine della emergenza sanitaria ad oggi previsto per la fine di marzo.

La norma ricalca senza modifiche quanto previsto con l’introduzione dell’obbligo di green pass base per i lavoratori, anche con riferimento alla verifica delle certificazioni che dovrà essere effettuata, preferibilmente all’ingresso, secondo le stesse modalità (verifica a campione o complessiva dei lavoratori attraverso la app Verifica C-19 secondo le modalità disciplinate con apposito modello), con la sola conseguenza che i lavoratori over 50 dovranno esibire una certificazione rafforzata.

Il lavoratore over 50 che fosse sprovvisto della certificazione rafforzata a partire dal 15 febbraio risulterà assente ingiustificato, senza diritto alla retribuzione e senza conseguenze disciplinari, con diritto alla conservazione del posto. In caso di ingresso in azienda il lavoratore sprovvisto della certificazione incorre nella sanzione amministrativa da euro 600,00 a euro 1.500,00, come già previsto per le violazioni dell’obbligo di green pass base sul lavoro, salvo eventuali separate sanzioni per l’azienda in caso non siano stati effettuati i dovuti controlli.

I lavoratori sprovvisti, occorre precisare, non hanno molto tempo per mettersi in regola, infatti il green pass rafforzato viene rilasciato solamente dopo 15 giorni dalla prima dose di vaccinazione e, in questo caso, per poter essere il regola al 15 febbraio la prima dose di vaccino dovrà essere effettuata entro il 31 gennaio. La durata della certificazione verde rafforzata, allo stesso tempo, viene ridotta da 9 mesi a 6 mesi, con la possibilità di sottoporsi alla dose di richiamo una volta decorsi 4 mesi dalla precedente.

  1. La sostituzione dei lavoratori assenti anche nelle imprese sotto i 15 dipendenti

Per agevolare la sostituzione dei lavoratori sprovvisti di green pass (base o rafforzato) è stata estesa alle imprese con meno di 15 dipendenti la possibilità, in caso di assenza superiore ai 5 giorni, di assumere dei sostituti per dieci giorni, rinnovabili di dieci in dieci, nel corso dei quali il lavoratore assente anche se presenta una certificazione valida risulta sospeso. La misura consente di assumere dei sostituti senza il timore che, dopo poco tempo, il lavoratore assente possa tornare in azienda con una certificazione valida, rendendo la nuova assunzione un costo inutile.

 

Lo Studio rimane a disposizione.

Prato, 11 gennaio 2022