Protocolli di sicurezza anti-contagio in ambito aziendale

In vista della progressiva riapertura delle attività produttive, si rivela essenziale, per tutelare la salute dei lavoratori e riprendere l’attività in conformità alle norme di legge, predisporre un adeguato protocollo aziendale per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19. L’emergenza sanitaria, infatti, assume rilevanza nel contesto aziendale sotto una molteplicità di profili, che, molto probabilmente, dovranno essere tenuti in considerazione ben oltre la data di riapertura.

1. Prosecuzione della attività e contenimento del rischio contagio

Secondo il “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del Virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” stipulato dal Governo con le Parti Sociali il 14 marzo 2020, lo svolgimento delle attività produttive è consentito solamente in presenza di misure che assicurino adeguati livelli di protezione per i lavoratori.

Il Protocollo individua le misure da adottare, che dovranno essere integrate con i presidi, equivalenti o più incisivi, imposti dalle peculiarità della propria azienda e individuati con la procedura di valutazione dei rischi. Risulta fondamentale, quindi, intervenire al più presto sull’organizzazione aziendale, implementando le misure necessarie a contenere il rischio contagio, che potranno essere anche più penetranti di quelle previste dal Protocollo. Ci sentiamo di poter affermare, tuttavia, che tale eventualità risulterà ben poco frequente, costituendo il rischio contagio un rischio di fatto omogeneo nella maggioranza dei contesti aziendali, già efficacemente contenuto dalla efficace attuazione dei presidi individuati dal Protocollo nazionale.

Tali misure spesso si riveleranno anche più incisive di quanto necessario e, ciononostante, dovranno comunque essere mantenute a lungo, ben oltre il periodo della emergenza sanitaria, in ragione del fatto che ormai il rischio contagio è entrato a far parte dei rischi correlati alla attività lavorativa e tale rimarrà per tutto il periodo di convivenza col virus.


2. Contagio sul luogo di lavoro e infortunio

Il decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18 ha equiparato a tutti gli effetti il contagio sul luogo di lavoro all’infortunio. I protocolli di sicurezza anti-contagio, di conseguenza, sono considerati misure di prevenzione degli infortuni ai sensi del d.lgs. 81 del 2008 e, a prescindere dai termini normativi della emergenza sanitaria, finché permane il rischio di contagio all’interno del luogo di lavoro dovranno essere adottati i presidi necessari a tutelare i lavoratori, incorrendo altrimenti nelle sanzioni, anche penali, previste per la omissione delle cautele sul luogo di lavoro.

Si delinea, quindi, un panorama particolarmente diverso da quello a cui siamo abituati, in cui, inevitabilmente, l’attività lavorativa risulterà per lungo tempo trasformata e riadattata in ragione della emergenza sanitaria.


3. Valutazione del rischio contagio e Documento di Valutazione dei Rischi

L’esigenza di prevenire il contagio-infortunio all’interno del contesto aziendale impone una profonda analisi dei locali aziendali, da effettuarsi insieme al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), al Medico Competente (MC) e al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), volta ad individuare i potenziali fattori di rischio, cioè le potenziali modalità e fonti di contagio.

Tali fattori dovranno essere opportunamente riportati nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) e, in relazione alla loro gravità, dovrà essere valutata l’adeguatezza delle misure di prevenzione del Protocollo nazionale, che, in caso si rivelassero insufficienti, dovranno essere affiancate da misure più incisive

L’Ordinanza n. 48 della Regione Toscana integra gli obblighi introdotti con il Protocollo nazionale specificando le caratteristiche dei presidi che devono essere implementati, secondo la Delibera n. 595 della Regione il Protocollo di sicurezza anti-contagio dovrà essere compilato sul sito https://servizi.toscana.it/presentazioneFormulari oppure inviato per mail all’indirizzo protocolloanticontagio@regione.toscana.it utilizzando i format allegati alla Delibera (reperibili nella Guida con le circolari inviate ai nostri clienti su questo sito). Tale adempimento non è richiesto per le aziende che hanno già provveduto all’invio del protocollo in conformità all’ordinanza n. 38 della Regione Toscana. Si precisa anche che il protocollo dovrà essere sempre disponibile presso l’attività per i controlli previsti dalla legge.


4. Le misure di contenimento del rischio contagio

Il Protocollo nazionale individua una serie di misure particolarmente penetranti, tali presidi dovranno essere opportunamente riparametrati alla luce delle peculiarità della azienda, fino definire nello specifico le procedure di contenimento adeguate al contesto aziendale di riferimento.

I presidi, stando al Protocollo nazionale e alla recente ordinanza della Regione Toscana 3 maggio n. 48, si rivolgono a tutti gli uffici pubblici e privati, alle libere professioni e ai lavoratori autonomi, e sono così articolati:

a) Devono essere forniti spazi, quando necessari, e adeguante informazioni a dipendenti e collaboratori che intendano volontariamente sottoporsi allo screening sierologico

b) L’ambiente di lavoro deve essere sanificato prima della riapertura e almeno una volta al giorno in funzione dei turni di lavoro. La sanificazione deve essere opportunamente registrata con auto-dichiarazione. Deve essere garantito quanto più possibile il ricambio d’aria

c) Gli impianti di areazione devono essere sanificati periodicamente oppure spenti, comunque garantendo la massima ventilazione dei locali

d) Al momento dell’accesso ai locali aziendali può essere verificato che il lavoratore non presenti febbre o altri sintomi influenzali, anche mediante autocertificazione da parte del dipendente

e) Devono essere forniti dispositivi di protezione individuale ai lavoratori che non possono recarsi a lavoro individualmente, anche se non utilizzano mezzi pubblici

f) Ai lavoratori è fatta raccomandazione di lavarsi frequentemente le mani, il datore di lavoro è tenuto a installare idonei e diffusi dispenser per detergere le mani sul luogo di lavoro. Qualora non fosse reperibile il gel detergente effettuare normale lavaggio con acqua e sapone

g) Deve essere sempre rispettata la distanza di sicurezza di almeno 1,0 metri tra i lavoratori. È comunque consigliato il mantenimento di una distanza interpersonale di almeno 1,8 metri

h) I lavoratori sono tenuti a utilizzare guanti e mascherine in tutte le fasi lavorative in cui condividono spazi comuni. In ogni caso qualora il lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative è comunque necessario l’uso delle mascherine e altri dispositivi di protezione.Tali strumenti dovranno essere forniti dal datore di lavoro

i) Il servizio mensa deve essere riorganizzato per garantire in ogni momento la distanza interpersonale di almeno 1,0 metri, i locali mensa devono essere sanificati dopo ogni pasto. È comunque raccomandato il mantenimento di una distanza interpersonale di almeno 1,8 metri

l) I lavoratori devono essere informati in modo adeguato in merito alle misure adottate, affiggendo nei luoghi più visibili dei locali e/o consegnando all’ingresso appositi depliants informativi

Con riferimento alle attività commerciali, ai lavoratori autonomi e alle libere professioni che hanno rapporti diretti con il pubblico o con la clientela, tali misure dovranno essere integrate dalle seguenti:

m) Se possibile, devono essere posizionati dei pannelli di separazione tra lavoratori e utenza

n) L’accesso dell’utenza deve essere regolamentato e scaglionato, in modo da garantire la distanza interpersonale di almeno 1,0 metri, differenziando se possibile percorsi di entrata e di uscita

o) L’accesso, con riferimento all’utenza, è consentito solo a chi indossa mascherina protettiva, che copra naso e bocca, e solo dopo aver sanificato le mani e indossato guanti monouso. A tale scopo all’ingresso del negozio devono essere posizionati dispenser con liquido per la disinfezione delle mani e guanti monouso

p) L’utenza in attesa di entrata deve essere adeguatamente informata per garantire la distanza interpersonale di almeno 1,0 metri con idonei cartelli all’ingresso

q) I locali devono essere sanificati almeno due volte al giorno in funzione dell’orario di apertura

r) L’ingresso dell’utenza è consentito a una sola persona per nucleo familiare, salvo bambini e persone non autosufficienti

s) Vicino a eventuali carrelli o cestelli è raccomandata l’installazione di appositi dispenser di carta assorbente e liquido disinfettante

Il Documento dovrà prevedere anche una specifica procedura per la gestione di un potenziale contagio, con riferimento al lavoratore coinvolto, agli spazi in cui lavora e ai lavoratori con cui è entrato in contatto.