La responsabilità solidale del committente

Al fine di tutelare i lavoratori contro l’inadempimento o l’insolvenza del datore di lavoro la Legge prevede che in caso di appalto il committente è tenuto insieme all’appaltatore al pagamento dei crediti retributivi e previdenziali nei confronti dei lavoratori e degli Enti previdenziali.

1. Quali sono le ipotesi di responsabilità solidale del committente?

La responsabilità solidale del committente è prevista in due diversi casi:

  1. L’art. 1676 C.C. afferma che i dipendenti dell’appaltatore possono chiedere direttamente al committente il pagamento dei crediti retributivi nei limiti di quanto dovuto dal committente all’appaltatore;
  2. L’art. 29 del D.Lgs n. 276/2003 afferma che il committente è obbligato in solido con l’appaltatore e con i subappaltatori, fino a 2 anni dalla cessazione dell’appalto, a corrispondere: trattamenti retributivi (compreso TFR), contributi previdenziali e premi assicurativi

Il D. Lgs. n. 276/2003 introduce una ipotesi di responsabilità solidale del committente che si aggiunge a quella prevista dal Codice Civile ampliando la tutela prevista per i lavoratori di un appalto. Le due norme coesistono individuando due distinte ipotesi di responsabilità solidale cui il committente è assoggettato; si comprende quindi facilmente che nella maggior parte dei casi i dipendenti dell’appaltatore si avvalgono dell’art. 29 del D.Lgs n. 276/2003 (seconda ipotesi) dato che la disposizione non prevede alcun limite alla responsabilità del committente, salvo il termine di 2 anni, al contrario dell’art. 1676 C.C. che limita la responsabilità a quanto dovuto dal committente all’appaltatore.


2. Quali crediti il committente è tenuto a pagare?

L’ipotesi di responsabilità solidale prevista dall’art. 1676 C.C. riguarda unicamente i crediti retributivi comprensivi di TFR ed i crediti di natura risarcitoria (indennità di preavviso, indennità sostitutiva delle ferie, indennità dovute per licenziamento illegittimo) maturati dai dipendenti (solo lavoratori subordinati) durante il rapporto di appalto. La responsabilità solidale non si estende ai lavoratori alle dipendenze di eventuali subappaltatori.

Il committente, ai sensi dell’art. 29 D.Lgs n. 276/2003 è tenuto al pagamento dei crediti retributivi comprensivi di TFR), previdenziali e assicurativi maturati dai lavoratori (subordinati e non) e dagli Enti previdenziali nei confronti dell’appaltatore durante tutto il rapporto di appalto. Al committente può essere richiesto anche il pagamento dei crediti maturati dai lavoratori o dagli Enti previdenziali nei confronti degli eventuali subappaltatori. Al contrario di quanto previsto dall’art. 1676 C.C. la responsabilità del committente sulla base di questa disposizione non è estesa ai crediti di natura risarcitoria.


3. Il committente è tenuto a pagare le sanzioni irrogate all’appaltatore?

La responsabilità solidale del committente è sempre esclusa in ambito penale, dove vige il principio della responsabilità personale, per cui la sanzione viene irrogata unicamente nei confronti dell’autore della violazione. Unici ambiti in cui può esservi responsabilità solidale sono quello civile e quello amministrativo, tuttavia in caso di appalto è sempre esclusa la responsabilità solidale del committente per gli illeciti civili o amministrativi commessi dall’appaltatore. Il committente quindi non è mai tenuto al pagamento delle sanzioni civili o amministrative irrogate all’appaltatore, anche se riguardano crediti in relazione ai quali sussiste la responsabilità solidale del committente.


4. Quali sono i limiti della responsabilità solidale?

La responsabilità solidale del committente prevista dall’art. 1676 C.C. presenta le seguenti caratteristiche:

  1. Riguarda i crediti di natura retributiva e risarcitoria maturati dai dipendenti nel corso del rapporto di appalto;
  2. Il committente è tenuto al pagamento nei limiti di quanto dovuto all’appaltatore;
  3. I crediti dei lavoratori nei confronti del committente vengono meno con la prescrizione ordinaria (5 anni dalla cessazione del rapporto di lavoro tra i lavoratori e l’appaltatore)

In questo primo caso la responsabilità solidale del committente viene meno con il pagamento di quanto dovuto all’appaltatore oppure quando sono passati 5 anni dalla cessazione del rapporto di lavoro tra i lavoratori e l’appaltatore.

Fino a che il committente ha un debito nei confronti dell’appaltatore e non cessa il rapporto di lavoro con i dipendenti, anche se cessa il rapporto di appalto, sussiste la responsabilità solidale del committente e i lavoratori possono chiedere il pagamento di quanto loro dovuto, limitatamente al periodo in cui hanno prestato la loro attività nell’appalto.

 La responsabilità solidale del committente prevista dall’art. 29 D.Lgs. n. 276/2003 presenta le seguenti caratteristiche:

  1. Riguarda i crediti retributivi, previdenziali e assicurativi maturati dai lavoratori e dagli Enti previdenziali nel corso del rapporto di appalto;
  2. I crediti vengono meno passati 2 anni dalla cessazione del rapporto di appalto

Il committente in questo secondo caso è tenuto al pagamento, senza limiti di importo, solo se i lavoratori e gli Enti previdenziali lo richiedono entro 2 anni dal termine dell’appalto.


5. Il pagamento può essere richiesto prima all’appaltatore?

Se i dipendenti dell’appaltatore convocano in giudizio il committente per il pagamento delle somme loro dovute sulla base dell’art. 1676 C.C. il committente può avvalersi del beneficio di escussione, cioè può chiedere al giudice che il pagamento di tali somme venga effettuato con il patrimonio dell’appaltatore. Solo se il patrimonio dell’appaltatore risulta insufficiente il committente sarà tenuto al pagamento.

Se i dipendenti dell’appaltatore richiedono il pagamento di quanto loro dovuto il committente non può liberarsi estinguendo il proprio debito nei confronti dell’appaltatore.

Se i dipendenti o gli Enti previdenziali agiscono sulla base dell’art. 29 D.Lgs n. 276/2003 il committente non può avvalersi del beneficio di escussione, questo significa che non può sottrarsi al pagamento.

 In ogni caso se il committente provvede al pagamento delle somme dovute ai lavoratori o agli Enti previdenziali gode del diritto di regresso, cioè può rivalersi nei confronti dell’appaltatore per ottenere la restituzione di quanto pagato.