Con il Decreto Aiuti una indennità a tutti i lavoratori di 200,00 euro

Il Decreto Legge 17 Maggio 2022, n. 50 (c.d. “Decreto Aiuti), introduce una indennità a carico dello Stato volta a contrastare l’aumento dell’inflazione per i lavoratori dipendenti, oltre che per una ulteriore platea di soggetti che risultano non avere in corso un rapporto di lavoro subordinato.

I lavoratori dipendenti (a tempo determinato e indeterminato) per poter beneficiare del bonus dovranno possedere i seguenti requisiti:

  1. Essere in forza nel mese di luglio 2022;
  2. Aver usufruito dell’esonero contributivo pari allo 0,8% (art. 1 c. 121 della Legge 234/2021) nel periodo 01/01/2022 – 23/06/2022;
  3. Non percepire il bonus ad altro titolo (altro rapporto di lavoro, pensionati, percettori di reddito di cittadinanza, ecc…).

La misura, pari a 200,00 euro, è esente da contribuzione e imposizione fiscale, non è cedibile, sequestrabile o pignorabile, e sarà corrisposta dal datore di lavoro con la retribuzione relativa alla mensilità di luglio 2022 per poi essere compensata al momento del versamento dei contributi dello stesso mese. L’I.N.P.S. ha precisato con alcune circolari che l’importo dell’indennità è pari a 200,00 euro anche per i lavoratori a tempo parziale.

La normativa richiede una verifica preventiva del possesso dei requisiti da effettuarsi mediante specifica dichiarazione del lavoratore con la quale dichiara di aver beneficiato dell’esonero contributivo e di non ricevere l’indennità in altro modo, ad esempio con la pensione o altre indennità dello Stato o per altri rapporti di lavoro subordinato o autonomo. (in calce un fac-simile di dichiarazione da far sottoscrivere al dipendente).

Il bonus è riconosciuto anche ad altri soggetti privi di un rapporto di lavoro subordinato nel mese di luglio 2022:

  • Senza domanda all’INPS: pensionati, percettori di Naspi e disoccupazione agricola, lavoratori autonomi beneficiari delle indennità Covid dell’articolo 10 commi 1-9 DL 41/2021 e art. 42 c. 12  DL 69/2021, appartenenti a nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza;
  • a domanda da presentarsi all’INPS: Collaborazioni Coordinate e Continuative, lavoratori domestici, lavoratori autonomi occasionali, incaricati delle vendite a domicilio, lavoratori stagionali, lavoratori intermittenti, lavoratori iscritti al Fondo pensione dei lavoratori dello spettacolo.
    (ATTENZIONE: i lavoratori stagionali, intermittenti e iscritti al Fondo Pensione Lavoratori Spettacolo in forza nel mese di luglio 2022 ricevono automaticamente il bonus con il cedolino paga di luglio secondo le stesse modalità dei lavoratori dipendenti e con gli stessi requisiti).

L’I.N.P.S. ha precisato con alcune circolari applicative che i lavoratori agricoli a tempo determinato non fruiscono dell’indennità con il cedolino paga, essendo esclusa la possibilità della compensazione in sede contributiva per tali categorie di lavoratori.

L’Istituto di Previdenza, inoltre, ha chiarito che la fruizione dell’esonero dello 0,8% sul solo rateo di tredicesima non è sufficiente al riconoscimento dell’indennità.

 

Di seguito una tabella riepilogativa per categorie di lavoratori:

Erogazione da parte del datore di lavoro previa dichiarazione:

  • Lavoratori dipendenti a tempo determinato e indeterminato (inclusi stagionali, intermittenti e iscritti al Fondo Pensione Lavoratori Spettacolo):
a) Essere in forza nel mese di luglio 2022;
b) Aver fruito dell’esonero previdenziale dello 0,80% almeno una volta tra il 01/01/2022 e il 23/06/2022;
c) Non percepire il bonus secondo altre modalità.

Erogazione automatica da parte dell’I.N.P.S.:

  • Titolari di pensione (pensione di ogni genere, assegno sociale, misure di accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro il 30 giugno 2022):
a) Avere la residenza anagrafica in Italia;
b) Reddito imponibile IRPEF non superiore a euro 35.000 per l’anno 2021.
  • Beneficiari del Reddito di Cittadinanza (con riferimento al nucleo familiare):

a) Non percepire il bonus secondo altre modalità.

  • Percettori di indennità di disoccupazione (NASPI, DIS-COLL e disoccupazione agricola) o di indennità per COVID-19 (D.L. Sostegni e D.L. Sostegni bis).

Erogazione a domanda da parte dell’I.N.P.S.:

  • Collaborazioni coordinate e continuative:

a) Avere un contratto di collaborazione attivo alla data del 18 maggio 2022;
b) Non essere iscritti ad altre gestioni pensionistiche;
c) Non percepire il bonus secondo altre modalità.

  • Lavoratori domestici:

a) Avere un rapporto di lavoro in essere alla data del 18 maggio 2022.

  • Lavoratori stagionali, intermittenti e dello spettacolo non in forza a luglio 2022:

a) Aver lavorato per almeno 50 giorni nel 2021 e avere un reddito non superiore a euro 35.000 nello stesso anno.
(NOTA: Se in forza a luglio 2022 erogazione con il cedolino paga)

 

La misura si aggiunge al bonus carburante recentemente introdotto con il il Decreto-Legge 21 marzo 2022, n. 21 (c.d. Decreto Ucraina), oggetto di approfondimento in una separata guida a questo link.

Si allega:

Lo Studio rimane a disposizione.

Prato, 29 giugno 2022