Collocamento mirato L. n. 68 del 1999: l’inserimento dei lavoratori disabili in azienda

Le norme sull’avviamento al lavoro dei lavoratori disabili (c.d. collocamento obbligatorio o anche collocamento mirato) si sostanziano in un obbligo, imposto alle aziende che soddisfano specifici requisiti dimensionali, ad assumere un determinato numero di lavoratori svantaggiati, i quali, altrimenti, in considerazione delle loro condizioni fisiche e psichiche, rimarrebbero evidentemente ai margini del mercato del lavoro. La legge principe che regola le norme sul collocamento obbligatorio è la n. 68 del 12 marzo 1999, più volte modificata ed integrata, che ha sostituito la vecchia normativa contenuta nella Legge 482/1968.

1. I soggetti obbligati ad assumere e la misura delle assunzioni

I datori di lavoro che occupano almeno 15 dipendenti sono obbligati ad assumere un numero di soggetti appartenenti alle categorie protette che varia in base al numero dei lavoratori validi occupati e computabili.

In particolare, la legge impone tale obbligo alle aziende che occupano un numero minimo di 15 dipendenti, come di seguito specificato:

  • da 15 a 35 dipendenti, 1 lavoratore;
  • da 36 a 50 dipendenti, 2 lavoratori;
  • oltre 50 dipendenti, il 7% della forza lavoro.

Se l’azienda supera i 50 dipendenti, ha l’obbligo di assumere anche una quota delle c.d. “categorie protette”, nel seguente modo:

  • da 50 a 150 dipendenti, 1 lavoratore;
  • oltre 150 dipendenti, 1% della forza lavoro.

Ai fini del computo della forza occupazionale che rileva per la determinazione della fascia dimensionale soggetta agli obblighi del collocamento mirato si considera l’organico aziendale con riferimento all’intero territorio nazionale, a nulla rilevando che in ciascuna sede non sia raggiunto il limite minimo per essere soggetti all’obbligo.

Agli effetti della determinazione del numero di soggetti disabili da assumere (computo della forza dimensionale) non sono computabili, ad esempio:

  • i lavoratori occupati ai sensi della legge sul collocamento obbligatorio;
  • i dirigenti;
  • i lavoratori occupati con contratto di somministrazione presso l’utilizzatore;
  • i lavoratori assunti in sostituzione di personale assente con diritto alla conservazione del posto;
  • i contratti di apprendistato.

2. Le modalità di assunzione

Fatto salvo che non vi è possibilità di ovviare agli obblighi di copertura delle quote di riserva per irreperibilità di soggetti beneficiari, la L. 68/99 stabilisce le modalità attraverso le quali l’azienda deve procede all’assunzione del lavoratore appartenente a categorie protette, ovvero tramite:

Richiesta nominativa: presso gli uffici competenti è istituito un elenco, con unica graduatoria, dei disabili che risultano disoccupati; i datori di lavoro che devono adempiere all’obbligo di assunzione devono presentare la richiesta di assunzione entro 60gg dall’insorgenza dell’obbligo di assunzione dei lavoratori disabili.

La richiesta nominativa può essere preceduta dalla richiesta agli uffici competenti di effettuare la preselezione delle persone con disabilità iscritte nell’elenco che aderiscono alla specifica occasione di lavoro, sulla base delle qualifiche e secondo le modalità concordate dagli uffici con il datore di lavoro.

In caso di mancata assunzione con richiesta nominativa entro il termine di 60 giorni, gli uffici competenti procedono all’avviamento numerico, attenendosi alle indicazioni delle mansioni disponibili che il datore di lavoro ha effettuato nel prospetto informativo e individuando, tra gli iscritti, i soggetti che posseggono le caratteristiche professionali idonee a ricoprire quelle mansioni. Solo nel caso in cui ci sia impossibilità di avviare disabili con la qualifica richiesta, o con altra concordata con il datore di lavoro, gli uffici competenti avviano lavoratori di qualifiche simili, sempre secondo l’ordine di graduatoria.

Stipula di Convenzioni: per favorire il raccordo tra le esigenze delle aziende e quelle dei lavoratori disabili le parti interessate (lavoratori, datori di lavoro, uffici provinciali per l’inserimento lavorativo dei lavoratori disabili e enti che possono favorire l’integrazione lavorativa) possono stipulare apposite Attraverso le convenzioni è possibile definire un programma personalizzato di interventi mirante al conseguimento degli obiettivi occupazionali di cui alla L. 68/99.

Sul punto, gli uffici competenti promuovono e attuano ogni iniziativa utile a favorire l’inserimento lavorativo dei disabili anche attraverso convenzioni con le cooperative sociali previste dall’art. 1, c. 1 lett. b), L. 381/91. Si tratta, in particolare, di tutte quelle cooperative sociali che hanno lo scopo di perseguire l’interesse generale della comunità alla promozione umana e all’integrazione sociale dei cittadini attraverso lo svolgimento di attività diverse – agricole, industriali, commerciali o di servizi – finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

3. Lavoratore disabile ai fini dell’obbligo di assunzione

A titolo esemplificativo ma non esaustivo, sono iscrivibili al “collocamento mirato” delle persone con disabilità le seguenti categorie di lavoratori:

  • gli invalidi civili affetti da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e portatori di handicap intellettivo, che comportino una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45% accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile;
  • invalidi del lavoro con grado di invalidità superiore al 33%.

I soggetti divenuti invalidi in costanza di rapporto di lavoro nel settore privato a causa di infortunio sul lavoro o malattia professionale possono rientrare nella quota di riserva. Le condizioni richieste dalla legge affinché possano essere computati come disabili ex L. 68/1999 sono:

– che il lavoratore sia stato dichiarato inabile a svolgere le mansioni per le quali è stato assunto;

– che tale inabilità non deve essere stata causata da inadempimento imputabile al datore di lavoro;

– che la riduzione della capacità lavorativa sia almeno pari al 60%.

4. I centralinisti telefonici non vedenti

I datori di lavoro privati che hanno in dotazione un centralino telefonico che disponga di 5 linee urbane, sono tenuti all’assunzione delle persone con disabilità visiva che risultano abilitate alla funzione di centralinista telefonico (Legge 29 marzo 1985, n. 113, art. 2).

Sebbene il diritto al lavoro dei soggetti disabili sia comunemente e giuridicamente dovuto, il legislatore ha previsto l’esenzione per alcune tipologie di attività e la sospensione degli obblighi di legge in alcuni casi specifici. 

5. Esclusioni soggettive

Alcuni datori di lavoro possono essere esonerati dall’obbligo dell’assunzione di un lavoratore disabile. Tra questi, la legge 12 marzo 1999, n. 68 esonera i datori di lavoro esercenti le seguenti attività:

  • operatori del settore del trasporto aereo, marittimo e terrestre: non hanno l’obbligo con riferimento al personale viaggiante e navigante;
  • datori di lavoro del settore edile per quanto concerne il personale di cantiere e gli addetti al trasporto del settore;
  • operatori del settore degli impianti a fune, in relazione al personale direttamente adibito alle aree operative di esercizio e regolarità dell’attività di trasporto;
  • datori di lavoro che operano nel settore dell’autotrasporto: non sono tenuti, per quanto concerne il personale viaggiante;
  • datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze lavoratori impegnati in lavorazioni che comportano il pagamento di un tasso di premio ai fini Inail pari o superiore al 60 per mille: possono autocertificare l’esonero dall’obbligo, ma sono tenuti a versare al Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, un contributo esonerativo pari a 39,21 Euro per ogni giorno lavorativo e per ciascun lavoratore con disabilità non occupato.

6. Esoneri parziali

I datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici con più di 35 dipendenti che, per le speciali condizioni della loro attività, non possono occupare l’intera percentuale dei disabili, possono richiedere di essere parzialmente esonerati dall’obbligo imposto, a condizione che versino al Fondo regionale per l’occupazione dei disabili un contributo esonerativo pari a euro 39,21 giornaliero per ciascun lavoratore disabile non occupato.

7. Compensazioni territoriali

È concesso ai datori di lavoro privati che occupano personale in diverse unità produttive e alle imprese che sono parte di un gruppo, di assumere in una unità produttiva o, fatte salve le aliquote d’obbligo di ciascuna impresa, in una impresa del gruppo avente sede in Italia, un numero di lavoratori aventi diritto al collocamento mirato superiore a quello prescritto, portando in via automatica le eccedenze a compensazione del minor numero di lavoratori assunti nelle altre unità produttive o nelle altre imprese del gruppo aventi sede in Italia.

8. Sospensioni per aziende in difficoltà

Le aziende che versano in particolari difficoltà hanno la possibilità di richiedere un periodo di sospensione dagli obblighi di assunzione fino al perdurare della procedura di interventi richiesta dal datore di lavoro. I casi previsti riguardano i datori di lavoro che si trovano nelle seguenti situazioni:

– cassa integrazione guadagni straordinaria e contratti di solidarietà difensivi;

– in caso di procedura di licenziamento collettivo e, nel caso in cui la procedura si concluda con il licenziamento di almeno cinque dipendenti, per il periodo successivo di sei mesi in cui permane il diritto di precedenza all’assunzione;

– lavoratori con i quali il datore ha sottoscritto accordi ed attiva le procedure di incentivo all’esodo previste dall’articolo 4 commi da 1 a 7 della legge 92/2012.

Il datore di lavoro che si trova in una delle situazioni appena elencate, deve presentare apposita richiesta di sospensione al competente servizio territoriale allegando documentazione atta a provare la sussistenza delle condizioni in essere e i relativi provvedimenti amministrativi che ne riconoscono la condizione.

9. Sanzioni

Trascorsi 60 giorni dalla data in cui sorge l’obbligo di assumere soggetti disabili, per ogni giorno lavorativo durante il quale non risulti coperta la quota d’obbligo, il datore di lavoro è soggetto alla sanzione amministrativa di euro 196,05 al giorno (pari a 5 volte la misura del contributo esonerativo 39,21 x 5) per ciascun lavoratore disabile che risulta non occupato nella medesima giornata.

Per tale violazione trova applicazione la procedura di diffida di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 124/2004, che prevede, in relazione alla quota d’obbligo non coperta, la presentazione agli uffici competenti della richiesta di assunzione numerica o la stipulazione del contratto di lavoro con la persona con disabilità avviata dagli uffici.

 

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Prato, 19 gennaio 2024