Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 153 del 3 luglio 2023 la Legge n. 85 del 03.07.2023 di conversione del Decreto Lavoro n. 48/2023
È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 153 del 3 luglio 2023 la Legge n. 85 del 03.07.2023 di conversione del Decreto Lavoro n. 48/2023, contenente “Misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro”, in vigore dal 4 luglio 2023.
La legge di conversione contempla molteplici disposizioni con termini e decorrenze diversificati: il nuovo assegno di inclusione – che andrà a sostituire il reddito di cittadinanza – sarà operativo dal 1° gennaio 2024; le nuove causai per i contratti a termine di durata superiore ai 12 mesi sono in vigore già dal 5 maggio 2023; l’aumento del taglio del cuneo fiscale di 4 punti percentuali sarà operativo per il periodo dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023; la detassazione del lavoro notturno e festivo per i dipendenti di strutture turistico-alberghiere sarà operativa per il periodo dal 1° giugno 2023 al 21 settembre 2023.
Si riporta di seguito un estratto degli articoli più significativi.
Capo I – Nuove misure di inclusione sociale e lavorativa
Assegno di inclusione (artt. 1 – 12 bis)
E’ stato istituito, a partire dal 1° gennaio 2024, l’Assegno di inclusione, quale misura nazionale di contrasto alla povertà, alla fragilità e all’esclusione sociale delle fasce deboli attraverso percorsi di inserimento sociale, nonché di formazione, di lavoro e di politica attiva del lavoro.
L’Assegno di inclusione rappresenta una misura di sostegno economico e di inclusione sociale e professionale, condizionata alla prova dei mezzi e all’adesione a un percorso personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa.
I Beneficiari dell’Assegno di inclusione sono rappresentati da quei nuclei familiari in cui siano presenti alternativamente elementi di disabilità, minorenni o componenti ultrasessantenni, ovvero dei componenti in condizione di svantaggio e inseriti in programmi di cura e assistenza dei servizi socio-sanitari territoriali certificati dalla pubblica amministrazione. in possesso dei requisiti soggettivi ed economici indicati dal Legislatore.
L’art. 10 della Legge n. 85/2023 indica gli incentivi per le aziende che assumono soggetti beneficiari dell’Assegno di inclusione, ed in particolare:
- in caso di assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, pieno o parziale, o anche mediante contratto di apprendistato, è riconosciuto, per ciascun lavoratore, per un periodo massimo di 12 mesi, l’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e dei contributi Inail, nel limite massimo di importo pari a 8.000 Euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche;
- L’esonero è riconosciuto anche per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato nel limite massimo di 24 mesi, inclusi i periodi di esonero fruiti;
- Nel caso di licenziamento del beneficiario dell’Assegno di inclusione effettuato nei 24 mesi successivi all’assunzione, il datore di lavoro è tenuto alla restituzione dell’incentivo fruito maggiorato delle sanzioni civili, salvo che il licenziamento avvenga per giusta causa o per giustificato motivo;
- in caso di assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o stagionale, pieno o parziale, è riconosciuto, per ciascun lavoratore, per un periodo massimo di 12 mesi e comunque non oltre la durata del rapporto di lavoro, l’esonero dal versamento del 50% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi Inail, nel limite massimo di importo pari a 4.000 Euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.
Nota bene: L’incentivo è riconosciuto esclusivamente al datore di lavoro che inserisce l’offerta di lavoro nel sistema informativo SIISL.
Reddito di cittadinanza (art. 13)
I percettori del reddito di cittadinanza e della pensione di cittadinanza mantengono il relativo beneficio sino alla sua naturale scadenza e comunque non oltre il 31 dicembre 2023, nel rispetto delle previsioni di cui al D.L. 4/2019. È, altresì, fatto salvo il godimento degli incentivi di cui all’articolo 8, D.L. 4/2019, per i rapporti di lavoro instaurati entro il 31 dicembre 2023.
Capo II – Interventi urgenti in materia di rafforzamento delle regole di sicurezza sul lavoro e di tutela contro gli infortuni, nonché di aggiornamento del sistema di controlli ispettivi
Modifiche al Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (art. 14)
L’art. 14 apporta alcune modifiche al D. Lgs. n. 81/2008, prevedendo in particolare che:
- le imprese dovranno nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria, oltre che nei casi previsti dal D.Lgs. 81/2008, qualora previsto dalla valutazione dei rischi;
- all’articolo 21, comma 1, lettera a), nelle disposizioni relative ai componenti dell’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis, cod. civ. e ai lavoratori autonomi, si aggiunge, all’obbligo di utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al titolo III, quello di “idonee opere provvisionali in conformità alle disposizioni di cui al titolo IV”;
- il medico competente dovrà richiedere al lavoratore la cartella sanitaria rilasciata dal precedente datore di lavoro e terrà conto del suo contenuto ai fini della formulazione del giudizio di idoneità, salvo che ne sia oggettivamente impossibile il reperimento; inoltre, in caso di impedimento per gravi e motivate ragioni, comunica per iscritto al datore di lavoro il nominativo di un sostituto, in possesso dei requisiti, per l’adempimento degli obblighi di legge durante il relativo intervallo temporale specificato;
- tra gli aspetti che dovranno essere regolamentati (il termine era il 30 giugno 2022) dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato – regioni in materia di formazione, il monitoraggio dell’applicazione degli accordi in materia di formazione, nonché il controllo sulle attività formative e sul rispetto della normativa di riferimento, sia da parte dei soggetti che erogano la formazione, sia da parte dei soggetti destinatari della stessa;
- nelle verifiche periodiche volte a valutare l’effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza delle attrezzature di lavoro, le ASL competenti e l’INALI potranno avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati abilitati. I soggetti privati abilitati acquistano la qualifica di incaricati di pubblico servizio e rispondono direttamente alla struttura pubblica titolare della funzione di vigilanza nei luoghi di lavoro territorialmente competente;
- chiunque noleggi o conceda in uso dovrà altresì acquisire e conservare agli atti, per tutta la durata del noleggio o della concessione dell’attrezzatura, una dichiarazione autocertificativa da parte del soggetto che prende a noleggio o in concessione in uso, con cui dichiara di aver svolto la formazione e l’addestramento per l’utilizzo dell’attrezzatura di lavoro senza operatore;
- il datore di lavoro che fa uso delle attrezzature che richiedono conoscenze particolari di cui all’articolo 71, comma 7, D.Lgs. 81/2008, provvederà alla propria formazione e al proprio addestramento specifico al fine di garantire l’utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro. In caso di mancata formazione, il datore di lavoro è punito con la pena dell’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione dell’articolo 80, comma 2;
- tra i requisiti di cui deve essere in possesso il coordinatore per la progettazione e il coordinatore per l’esecuzione dei lavori è prevista in alternativa la laurea conseguita in Tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, della classe L/SNT/4, ai sensi del D.M. Sanità 17.01.1997 e del D.M. Istruzione 19.02.2009.
Capo III – Ulteriori interventi urgenti in materia di politiche sociali e di lavoro
Maggiorazione dell’assegno unico e universale (art. 22)
Con il Decreto Lavoro il Governo è intervenuto in materia di assegno unico e universale per i figli a carico, prevedendo che, a decorrere dal 1° giugno 2023, la maggiorazione di Euro 30,00 mensili verrà riconosciuta anche nel caso di unico genitore lavoratore al momento della presentazione della domanda, ove l’altro risulti deceduto, per un periodo massimo di 5 anni successivi a tale evento, nell’ambito del limite di godimento dell’assegno.
Modifiche alla disciplina delle sanzioni amministrative in caso di omesso versamento delle ritenute previdenziali (art. 23)
L’art. 23 del Decreto Lavoro dispone che la sanzione prevista nel caso di accertamento di omesso versamento di importi non superiori a Euro 10.000 annui, non sarà più commisurata nella misura “da euro 10.000 a euro 50.000”, ma “da una volta e mezza a quattro volte l’importo omesso”.
Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile a sanzione, qualora provveda al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell’avvenuto accertamento della violazione.
Per le violazioni riferite agli omessi versamenti delle ritenute previdenziali e assistenziali, ai sensi dell’art. 2, c. 1bis D.L. 463/1983 come modificato dal precedente punto, per i periodi dal 1.01.2023, gli estremi della violazione devono essere notificati, in deroga all’art. 14 L. 689/1981, entro il 31.12 del 2° anno successivo a quello dell’annualità oggetto di violazione
Con messaggio n. 1931/2023, l’INPS ha chiarito che la nuova sanzione introdotta dal Decreto Lavoro si applica anche retroattivamente, in virtù del principio di retroattività in “bonam partem”. Pertanto, si potrà procedere all’irrogazione della sanzione rimodulata dal Decreto Lavoro, restando validi i procedimenti di notifica degli accertamenti e delle ordinanze-ingiunzioni già posti in essere dall’Inps (salvo che il provvedimento di irrogazione sia divenuto definitivo).
Disposizioni urgenti in materia di stralcio dei debiti contributivi (art. 23 bis)
Al fine di tutelare le posizioni assicurative dei soggetti iscritti alle gestioni artigiani e commercianti, lavoratori autonomi agricoli, committenti e professionisti iscritti alla gestione separata dell’Inps, per i quali sono stati annullati i debiti contributivi di cui all’art. 1, c. 222 L. 197/2022 (fino a 1.000 euro risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1.01.2000 al 31.12.2015), i predetti soggetti possono chiedere all’ente previdenziale, nel rispetto dei limiti di prescrizione di cui all’art. 3, c. 9 L. 335/1995, il riconteggio dei debiti annullati da saldare in soluzione unica o in rate mensili di pari importo da versare entro il 31.12.2023.
Le modalità e i tempi di presentazione della domanda sono definiti dall’Inps.
Le disposizioni si applicano anche ai debiti contributivi annullati ai sensi dell’art. 4 D.L. 119/2018
Modifiche al contratto di lavoro a termine (art. 24)
Con il Decreto Lavoro, il Governo è intervenuto nuovamente sulla disciplina dei contratti a termine, modificando l’art. 19 del D.lgs. 81/2015 e riscrivendo le causali idonee a giustificare una durata del contratto superiore ai 12 mesi (si veda sul punto la nostra Circolare pubblicata sul nostro sito in data 18 maggio 2023 al seguente link: https://studiombc.it/contratti-a-termine-novita/)
La Legge di conversione, modificando parzialmente quanto previsto dal Decreto Lavoro, ha stabilito che ai rinnovi del contratto a tempo determinato debba essere applicata la stessa regola vigente per le proroghe; pertanto, il contratto a tempo determinato potrà essere prorogato e rinnovato liberamente (quindi senza causali) per i primi 12 mesi, mentre si renderà necessaria la previsione di una specifica causale al superamento del periodo dei suddetti 12 mesi di durata complessiva.
La Legge n. 85/2023 chiarisce inoltre che, ai fini del computo del termine dei 12 mesi, si deve tenere di conto dei soli contratti stipulati a decorrere dal 5 maggio 2023 (data di entrata in vigore del Decreto Lavoro).
Altra novità introdotta dalla Legge di conversione è rappresentata dal criterio di computo dei limiti quantitativi di somministrazione di manodopera; in particolare, nel calcolo del numero massimo dei lavoratori somministrati con contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato sono esclusi i lavoratori somministrati assunti con contratto di lavoro in apprendistato.
È in ogni caso esente da limiti quantitativi la somministrazione a tempo indeterminato di lavoratori di cui all’art. 8, c. 2 L. 223/1991, di soggetti disoccupati che godono da almeno 6 mesi di trattamenti di disoccupazione non agricola o di ammortizzatori sociali e di lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati ai sensi dell’art. 2, nn. 4) e 99) del regolamento (UE) n. 651/2014, come individuati con decreto del Ministro del lavoro.
Contratto di espansione di gruppo (art. 25)
L’art. 25 introduce una misura di sostegno allo strumento del contratto di espansione stipulato da gruppi di imprese che occupano più di 1.000 dipendenti, disciplinato dall’art. 41 del D.Lgs. 148/2015, a cui viene aggiunto il nuovo comma 1-quater: fino al 31 dicembre 2023, per consentire la piena attuazione dei piani di rilancio dei gruppi di imprese che occupano più di 1.000 dipendenti, per i contratti di espansione di gruppo stipulati entro il 31 dicembre 2022 e non ancora conclusi, è possibile con accordo integrativo in sede ministeriale, rimodulare le cessazioni dei rapporti di lavoro, entro un arco temporale di 12 mesi successivi al termine originario del contratto di espansione.
Trattasi di possibilità di mera rimodulazione e non di aggiunte di ulteriore personale, dal momento che la norma espressamente prevede che rimangano fermi il tetto di spesa complessivo e il numero dei lavoratori ammessi allo scivolo pensionistico già previsti nell’originario contratto di espansione.
Semplificazioni in materia di informazioni e di obblighi di pubblicazione in merito al rapporto di lavoro (art. 26)
L’art. 26 opera una semplificazione di quegli obblighi informativi che il c.d. Decreto Trasparenza (d.lgs. 104/2022) aveva posto a carico delle Aziende all’atto di instaurazione del rapporto di lavoro.
In particolare, mediante l’inserimento del nuovo comma 5-bis, si prevede che detti obblighi informativi di cui all’art. 1 del D.lgs. 152/1997 possano essere assolti per relationem, ovverosia mediante una semplice indicazione del riferimento alla norma di legge o di contratto collettivo, anche aziendale, che regola il relativo istituto.
Le informazioni che rientrano nella modalità semplificata di comunicazione sono quelle relative a: la durata del periodo di prova; il diritto a ricevere l’eventuale formazione erogata dal datore di lavoro; la durata del congedo per ferie e degli altri congedi retribuiti (o delle modalità di determinazione e di fruizione degli stessi); la procedura, la forma e i termini del preavviso in caso di recesso di una delle parti; l’importo iniziale della retribuzione e relativi elementi costitutivi, con indicazione del periodo e delle modalità di pagamento; la programmazione dell’orario normale di lavoro e le eventuali condizioni relative al lavoro straordinario e alla sua retribuzione, nonché le eventuali condizioni per i cambiamenti di turno (se il contratto di lavoro prevede un’organizzazione dell’orario di lavoro in tutto o in gran parte prevedibile); le notizie aggiuntive da darsi qualora il rapporto di lavoro fosse caratterizzato da modalità organizzative in gran parte o interamente imprevedibili e non preveda un orario normale di lavoro programmato; gli enti e gli istituti che ricevono i contributi previdenziali e assicurativi dovuti dal datore di lavoro e qualunque forma di protezione in materia di sicurezza sociale fornita dal datore di lavoro stesso.
Viene previsto l’obbligo per il datore di lavoro di consegnare o di mettere a disposizione del personale, anche mediante pubblicazione sul sito web, i contratti collettivi nazionali, territoriali e aziendali, nonché gli eventuali regolamenti aziendali applicabili al rapporto di lavoro.
Relativamente all’utilizzo di sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati, si prevede l’obbligo di informativa specifica solo se tali sistemi sono integralmente automatizzati e sempreché non riguardino sistemi protetti da segreto industriale e commerciale.
Incentivi all’occupazione giovanile (art. 27)
Al fine di sostenere l’occupazione giovanile, si riconosce ai datori di lavoro un incentivo economico per le nuove assunzioni di giovani, cumulabile con altri esoneri o riduzioni già previsti dalla normativa vigente.
Nello specifico, l’art. 27 prevede che, su domanda inoltrata all’INPS e nei limiti dei Fondi destinati, ai datori di lavoro privati sarà riconosciuto un incentivo per un periodo di 12 mesi – nella misura del 60% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali – per le nuove assunzioni a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione nonché con contratto di apprendistato, effettuate a decorrere dal 1° giugno e fino al 31 dicembre 2023, di giovani che si trovino nelle seguenti congiunte condizioni:
- a) che alla data dell’assunzione non abbiano compiuto il trentesimo anno di età;
- b) che non lavorano e non sono inseriti in corsi di studi o di formazione (“NEET”);
- c) che siano registrati al Programma Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani”.
L’incentivo è cumulabile con l’incentivo di cui all’articolo 1, comma 297, L. 197/2022 (bonus assunzione a tempo indeterminato giovani) in deroga a quanto previsto dall’articolo 1, comma 114, secondo periodo, L. 205/2017, e con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi, e comunque nel rispetto dei limiti massimi previsti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato.
In caso di cumulo con altra misura, l’incentivo sarà riconosciuto nella misura del 20% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per ogni lavoratore “NEET” assunto.
L’incentivo non si applica ai rapporti di lavoro domestico e per i rapporti privi di stabilità.
La domanda per la fruizione dell’incentivo dovrà essere trasmessa all’INPS attraverso apposita procedura telematica; l’Istituto è chiamato, entro cinque giorni, a fornire una specifica comunicazione telematica in ordine alla sussistenza di una effettiva disponibilità di risorse per l’accesso all’incentivo, essendo il contributo riconosciuto nei limiti delle risorse stanziate. A seguito della comunicazione datoriale, in favore dello stesso opererà una riserva di somme pari all’ammontare previsto dell’incentivo spettante e gli sarà assegnato un termine perentorio di sette giorni per provvedere alla stipula del contratto di lavoro che dà titolo all’incentivo.
Entro il termine perentorio dei successivi sette giorni, il richiedente ha l’onere di comunicare all’INPS, attraverso l’utilizzo della predetta procedura telematica, l’avvenuta stipula del contratto che dà titolo all’incentivo. In caso di mancato rispetto di termini perentori, il richiedente decade dalla riserva di somme operata in suo favore, che vengono conseguentemente rimesse a disposizione di ulteriori potenziali beneficiari.
L’incentivo è riconosciuto dall’Inps in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande cui abbia fatto seguito l’effettiva stipula del contratto che dà titolo all’incentivo e, in caso di insufficienza delle risorse, l’Inps non prende più in considerazione ulteriori domande fornendo immediata comunicazione anche attraverso il proprio sito istituzionale.
Incentivi per il lavoro delle persone con disabilità (art. 28)
Al fine di valorizzare e incentivare le competenze professionali dei giovani con disabilità e il loro diretto coinvolgimento nelle diverse attività statutarie produttive e nelle iniziative imprenditoriali, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell’Economia e delle Finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, un apposito fondo finalizzato al riconoscimento di un contributo in favore degli enti del Terzo settore, ODV, APS e Onlus per ogni persona con disabilità, di età inferiore a 35 anni, assunta ai sensi della L. 68/1999, con contratto di lavoro a tempo indeterminato tra il 1° agosto 2022 e il 31 dicembre 2023, per lo svolgimento di attività conformi allo statuto. Il fondo è alimentato mediante la riassegnazione in spesa, nel limite massimo di 7 milioni di euro per l’anno 2023, delle somme non utilizzate di cui all’articolo 104, comma 3, D.L. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. 77/2020 e versate nel predetto anno dalle amministrazioni interessate all’entrata del bilancio dello Stato.
Le modalità di ammissione, quantificazione ed erogazione del contributo, le modalità e i termini di presentazione delle domande, nonché le procedure di controllo saranno definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per le disabilità e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Mef, da adottare entro il 1° marzo 2024.
Proroga del lavoro agile per dipendenti pubblici e privati affetti da patologie (art. 28 bis)
Per i lavoratori dipendenti pubblici e privati affetti da patologie e condizioni individuate dal D.M. Salute di cui all’art. 17, comma 2, D.L. 221/2021, viene prorogato sino alla data del 30.09.2023 (anziché 30.06.2023) il diritto allo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione compresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi di lavoro vigenti, senza alcuna decurtazione della retribuzione in godimento.
Resta ferma l’applicazione delle disposizioni dei relativi contratti collettivi nazionali di lavoro, ove più favorevoli.
Clausola di salvezza per gli enti del terzo settore (art. 29)
Viene modificata la disposizione, definita “clausola di salvezza” (art. 16, comma 1, D.Lgs. 117/2017), relativamente ai rapporti di lavoro nel terzo settore, norma che prevede per i lavoratori del settore, da una parte, il diritto a un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di cui all’articolo 51, D.Lgs. 81/2015, dall’altra, che la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti non possa essere superiore al rapporto uno a otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda.
In presenza di comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale, il rapporto di cui al periodo precedente è stabilito in 1 a 12.
In riferimento a tale disposizione, il D.L. 48/2023 in particolare prevede che tale proporzione possa non essere rispettata in caso di comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle seguenti attività di interesse generale:
– interventi e prestazioni sanitarie;
– formazione universitaria e post universitaria;
– ricerca scientifica di particolare interesse sociale.
Cassa integrazione guadagni in deroga per eccezionali cause di crisi aziendale e riorganizzazione (art. 30)
Al fine di salvaguardare il livello occupazionale e il patrimonio di competenze acquisito dai lavoratori dipendenti, l’art. 30 del Decreto Lavoro dispone che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali può autorizzare, con proprio decreto, in via eccezionale e in deroga agli articoli 4 e 22 del D.lgs. n. 148/2015, un ulteriore periodo, in continuità di tutele già autorizzate, di cassa integrazione salariale straordinaria fino al 31 dicembre 2023. Potranno beneficiare di tale misura, su richiesta, le aziende che abbiano dovuto fronteggiare situazioni di perdurante crisi aziendale e di riorganizzazione e che non siano riuscite a dare completa attuazione, nel corso del 2022, ai piani di riorganizzazione e ristrutturazione originariamente previsti per prolungata indisponibilità dei locali aziendali dovuta a cause non imputabili al datore di lavoro.
Per tale periodo di cassa, non si applicheranno le procedure ed i termini di cui agli articoli 24 e 25 del D.lgs. n. 148/2015, relativi agli oneri di consultazione sindacale e di presentazione della domanda.
Il limite di spesa per l’anno 2023 ammonta a 13 milioni di euro, ridotti a 99 per l’anno 2024.
Contratto di prestazione occasionale nel settore turistico e termale (art. 37)
Il limite dei compensi per le prestazioni occasionali viene elevato da Euro 10.000 a Euro 15.000 per gli utilizzatori che operano nei settori dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi divertimento.
Inoltre, il limite al ricorso al contratto di prestazione occasionale previsto per tutti gli utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze più di dieci lavoratori subordinati a tempo indeterminato, non si applica agli utilizzatori che operino nei settori dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi divertimento e che abbiano alle proprie dipendenze fino a venticinque lavoratori subordinati a tempo indeterminato.
Capo IV – Misure a sostegno dei lavoratori e per la riduzione della pressione fiscale
Esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti (art. 39)
Il Decreto Lavoro, in via eccezionale, aumenta la percentuale di esonero parziale prevista dall’art. 1, c. 281, L. 197/2022 (c.d. Legge Bilancio 2023), con riferimento a parte della quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore.
In particolare, per il periodo di paga dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023 è previsto l’aumento pari a:
- 4 punti percentuali, che si aggiungono agli originari 2 punti percentuali per una riduzione complessiva pari al 6%, fermo restando il limite retributivo (imponibile previdenziale) mensile di € 2.692;
- 4 punti percentuali, che si aggiungono agli originari 3 punti percentuali per una riduzione complessiva pari al 7%, fermo restando il limite retributivo (imponibile previdenziale) mensile di € 1.923.
Per espressa previsione della norma, resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
In sostanza, dopo l’intervento previsto dall’ultima legge di Bilancio, il taglio della quota di contributi a carico dei lavoratori dipendenti, viene elevato dal 3% al 7% per i redditi fino a € 25.000 e dal 2% al 6% per i redditi fino a € 35.000, senza ulteriori effetti sulla tredicesima (pertanto, continueranno a valere sulla tredicesima mensilità le misure di riduzione del cuneo fiscale con le percentuali ridotte al 2% o 3% previste all’art. 1, c. 281, Legge di Bilancio 2023).
Tenuto conto che la verifica del rispetto delle soglie retributive, ai fini dell’applicabilità della riduzione, nonché ai fini della determinazione della sua entità, deve essere effettuata in maniera distinta sulla retribuzione mensile e sui ratei di tredicesima, è possibile che, nel singolo mese, la riduzione applicata sulla retribuzione mensile abbia un’entità diversa rispetto alla riduzione applicata sul rateo di tredicesima.
Detassazione lavoro notturno e festivo per dipendenti di strutture turistico-alberghiere (art. 39 bis)
Al fine di garantire la stabilità occupazionale e di sopperire all’eccezionale mancanza di offerta di lavoro nel settore turistico, ricettivo e termale, per il periodo dal 1.06.2023 al 21.09.2023 ai lavoratori del comparto del turismo, ivi inclusi gli stabilimenti termali, è riconosciuto un trattamento integrativo speciale, che non concorre alla formazione del reddito, pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario, effettuato nei giorni festivi.
Le disposizioni si applicano a favore dei lavoratori dipendenti del settore privato titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nel periodo d’imposta 2022, a Euro 40.000,00.
Il sostituto d’imposta riconosce il trattamento integrativo speciale su richiesta del lavoratore, che attesta per iscritto l’importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nell’anno 2022. Il sostituto d’imposta compensa il credito maturato per effetto dell’erogazione del trattamento integrativo speciale mediante compensazione nel modello F24.
Misure fiscali per il welfare aziendale (art. 40)
L’art. 40 dispone che, limitatamente al periodo di imposta 2023 ed in deroga a quanto previsto dall’articolo 51, comma 3 del TUIR, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti con figli a carico (compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati) nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale entro il limite complessivo di Euro 3.000, non concorreranno a formare reddito imponibile.
Il limite di 3.000 Euro si applica solo se il lavoratore dipendente dichiara al datore di lavoro di avervi diritto indicando il codice fiscale dei figli.
Per tutti gli altri lavoratori la soglia di non imponibilità resta fissata al valore ordinario di Euro 258,23.
Per l’attuazione della misura il datore di lavoro è tenuto a effettuare la preventiva informativa alle RSU ove presenti.
Preme ricordare come la soglia di non imponibilità non sia una franchigia; pertanto, al superamento dei limiti menzionati sarà assoggettato a imposizione fiscale e a contribuzione l’intero importo corrisposto nel periodo d’imposta e non solo la parte eccedente. All’atto del conguaglio il datore di lavoro è tenuto a considerare anche le somme e/o valori eventualmente corrisposti al lavoratore da precedenti datori di lavoro nel medesimo periodo d’imposta.
Lo Studio rimane a disposizione
Prato, 7 luglio 2023