F.A.Q. e approfondimento obbligo Green pass

2022-06-07T12:47:15+02:00Settembre 29th, 2021|News|

F.A.Q. del Governo e approfondimenti sull’obbligo del green pass per i lavoratori del settore privato e pubblico 

Il Governo interviene, a poche settimane dalla entrata in vigore delle nuove limitazioni per il lavoro privato, con dei chiarimenti sull’applicazione delle norme recentemente introdotte con Decreto-legge n. 127 del 2021. Vengono trattati temi di interesse, quali l’ambito di applicazione del green pass e la portata delle sanzioni, oltre alle modalità dei controlli che, come inizialmente previsto dalla normativa, possono avvenire anche a campione, purché siano garantite delle misure idonee a garantire delle verifiche effettive e non fittizie del possesso della certificazione da parte dei lavoratori.

Si riporta in calce, per opportuna conoscenza, un corposo approfondimento sul tema recentemente pubblicato da Confindustria.

1. Chi controlla il libero professionista? E il titolare di un’azienda che opera al suo interno?

Il libero professionista e il titolare devono essere in possesso del green pass per accedere al luogo di lavoro e sono controllati secondo le stesse modalità previste per le verifiche del personale dipendente e dagli stessi soggetti a tal fine delegati.


2. Il datore di lavoro della colf o della badante è tenuto a verificare che la dipendente abbia il Green pass?

, il Governo ha chiarito che il possesso del green pass è obbligatorio anche per i lavoratori domestici, inclusi colf e badanti, che dovranno essere controllati dal datore di lavoro secondo le stesse modalità previste per le altre categorie di lavoratori. Si applicano tutte le norme previste per le altre categorie di lavoratori in materia di obbligo di green pass per l’accesso al luogo di lavoro.


3. chi lavora in smart working deve avere il Green pass?

No, perché il Green pass serve per accedere ai luoghi di lavoro e la modalità della prestazione lavorativa c.d. in smart working prevede che il lavoratore svolga la prestazione individuando liberamente il luogo in cui viene resa, che non assume la qualifica di luogo di lavoro e non è soggetto alla disciplina ad esso relativa. In ogni caso, precisa il Governo, lo smart working non può essere utilizzato allo scopo di eludere l’obbligo di Green pass.


4. Con l’obbligo del green pass si potrà derogare alle misure di sicurezza in azienda?

No, il Green pass non fa venir meno le regole di sicurezza previste da linee guida e protocolli vigenti, che dovranno essere in ogni caso rispettati.


5. Le aziende che effettueranno controlli a campione sul personale potranno incorrere in sanzioni nel caso in cui un controllo delle autorità dovesse riscontrare la presenza di lavoratori senza Green pass?

No, a condizione che i controlli siano stati effettuati sulla base di adeguati modelli organizzativi e, quindi, in modo da assicurare una verifica effettiva e non fittizia del possesso del Green pass. Tale verifica, pertanto, a nostro avviso, dovrà poter essere dimostrata dalla adozione di specifica documentazione scritta riportante la procedura della verifica, le deleghe ai soggetti incaricati alle verifiche, le verifiche effettuate e i resoconti delle stesse (con i soli dati che la normativa in materia di privacy consente di riportare: data, soggetto controllato, esito verifica).

La procedura dovrà assumere a tutti gli effetti i caratteri di un modello organizzativo (come il D.V.R. ad es.) e, pertanto, dovrà avere data certa ed essere compilata per iscritto e contenere perlomeno: nominativi dei soggetti incaricati, orario e luogo delle verifiche, concrete modalità delle stesse e, in particolare, se a campione, modalità imparziali e trasparenti di individuazione dei soggetti controllati, modalità di adozione dei provvedimenti conseguenti alle verifiche (sospensione, assenza ecc…).


Documentazione e modulistica:

  1. Approfondimento di Confindustria sull’obbligo del green pass in azienda