Obbligo Green pass per i lavoratori

2022-06-07T12:47:15+02:00Settembre 23rd, 2021|News|

Obbligo di Green pass per l’accesso ai luoghi di lavoro (Decreto-legge del 21 settembre 2021, n. 127)

Il Consiglio dei Ministri ha previsto, con il Decreto-Legge c.d. “Green pass bis” del 21
settembre 2021, l’obbligo del Green pass per l’accesso al luogo di lavoro da parte di tutti i
lavoratori del settore pubblico e privato, di seguito si riportano alcune delle domande più
frequentemente sollevate dagli operatori e dalle imprese che si trovano ad adeguarsi alla
normativa.

1. In cosa consiste l’obbligo di Green pass per l’accesso ai luoghi di lavoro?

La nuova norma prevede, a carico di tutti i lavoratori del settore pubblico e privato, l’obbligo di
possedere e di esibire (su richiesta) la Certificazione verde – senza alcuna distinzione tra
vaccinati e negativi al tampone – per l’accesso nei luoghi dove viene resa la prestazione
lavorativa.


2. Da quando decorre l’obbligo di Green pass per i lavoratori?

I lavoratori saranno obbligati a possedere ed esibire il green pass per l’accesso al luogo di
lavoro a partire dal 15 ottobre, tuttavia, i datori di lavoro possono – ed è consigliato per non
trovarsi impreparati – già definire le modalità organizzative delle verifiche, da effettuarsi anche
a campione, prevedendo, ove possibile, che siano effettuate all’ingresso, al momento
dell’accesso sul luogo di lavoro, anche individuando a tal fine dei soggetti incaricati.


3. L’obbligo riguarda anche il personale esterno che accede all’impresa?

, la norma si applica anche a collaboratori, prestatori d’opera e a personale esterno che in
qualunque modo acceda presso i locali per rendere la propria prestazione lavorativa e, quindi, a
prescindere dalla appartenenza alla azienda, purché l’accesso ai locali aziendali avvenga per
effettuare la prestazione lavorativa.


4. Il lavoratore privo del Green pass viene sospeso?

Il lavoratore occupato in aziende con più di 14 dipendenti non viene sospeso, ma risulterà
assente ingiustificato senza diritto alla retribuzione, fino alla presentazione del certificato di
Green Pass.Il lavoratore occupato in aziende con meno di 15 dipendenti risulterà assente ingiustificato e
potrà essere sospeso dopo i primi 5 giorni di assenza ingiustificata nel caso in cui l’azienda
decida di sostituirlo con una assunzione a termine. La predetta sostituzione potrà essere disposta per
un periodo massimo di 10 gg prorogabili di ulteriori 10, e comunque non oltre il 31/12/2021.


5. In quale modo dovranno essere effettuate le verifiche?

Le modalità delle verifiche devono ancora essere compiutamente definite e si attendono delle
linee guida sul tema, tuttavia, si può facilmente presumere, secondo quanto per ora indicato
dalle norme, che i controlli dovranno essere effettuati secondo le modalità già individuate per i
locali dove l’obbligo di Green pass è già previsto (cinema, ristoranti, palestre, ecc…),
attraverso l’applicazione VerificaC19 sviluppata dal Ministero della Salute.


6. Possono essere nominati dei delegati per i controlli?

, i controlli potranno essere effettuati da delegati del datore di lavoro, la norma tuttavia
prevede che i soggetti incaricati siano individuati con atto formale, quindi, perlomeno con atto
scritto, con indicazione delle modalità delle verifiche e degli addetti nominati.


7. I controlli possono essere effettuati a campione?

, si attendono le precisazioni del Governo sulle concrete modalità delle verifiche, tuttavia la
norma fa riferimento alla possibilità di effettuare i controlli a campione.


8. Sono necessari degli adempimenti in materia di privacy?

No, il Green pass costituisce di fatto un documento contenente dati sanitari sensibili, tuttavia i
controlli vengono effettuati in forza di una norma di legge e sono necessari per l’accesso al
luogo di lavoro, pertanto non risulta necessario alcun adempimento in materia di privacy,
purché il dato sia raccolto secondo le modalità di legge e non sia in alcun modo conservato.


9. È possibile segnarsi la data di scadenza del Green pass o i nominativi dei
lavoratori vaccinati?

No, è consentito unicamente verificare il possesso del Green pass al momento dell’accesso al
luogo di lavoro, non è possibile in alcun modo conservare informazioni relative alla scadenza o
alla tipologia di Green pass (ad es. se il lavoratore è vaccinato o meno), neppure con il
consenso del lavoratore, in quanto informazioni sensibili sulla salute del lavoratore il cui
trattamento è vietato dalla legge.Potranno essere conservate unicamente le informazioni relative al possesso o meno del Green
pass in un dato momento, unicamente per le finalità della norma e, quindi, per la individuazione dei lavori assenti e/o la sospensione
dei lavoratori sprovvisti alle condizioni di cui ai punti precedenti.


10. Sono previste delle sanzioni per il lavoratore e per l’azienda?

, il Decreto prevede per il lavoratore che acceda al luogo di lavoro sprovvisto della
Certificazione verde una sanzione amministrativa da 600,00 a 1.500,00 euro, mentre, per le
aziende che non si organizzano e non effettuano le dovute verifiche è prevista una sanzione
amministrativa da 400,00 a 1.000,00 euro, oltre alle conseguenze relative al mancato rispetto
delle norme di sicurezza.