Whistleblowing: quali adempimenti per i datori di lavoro?

In attuazione e recepimento della Direttiva (UE) 2019/1937, è stato emanato il D.Lgs. n. 24 del 10 marzo 2023 riguardante “la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”.

La nuova disciplina è tesa, da un lato, a garantire la manifestazione della libertà di espressione e di informazione; dall’altro, a contrastare e prevenire la corruzione e la cattiva amministrazione del settore pubblico e privato.

Chi segnala fornisce informazioni che possono portare all’indagine, all’accertamento e al perseguimento dei casi di violazione delle norme, rafforzando in tal modo i principi di trasparenza e responsabilità delle istituzioni democratiche.

Pertanto, si rende necessario garantire la protezione, sia in termini di tutela della riservatezza che di tutela da ritorsioni, di coloro che con segnalazioni, denunce o divulgazione pubblica, contribuiscono all’emersione e alla prevenzione di rischi e di situazioni pregiudizievoli per l’ente di appartenenza.

La suddetta protezione, peraltro, viene garantita ed estesa anche ai soggetti diversi da chi segnala (il facilitatore e le persone menzionate nella segnalazione).

Per quanto riguarda l’ambito soggettivo della nuova disciplina, si precisa che la stessa trova applicazione sia per i soggetti pubblici che privati.

In particolare, per quanto concerne i soggetti privati, si tratta di:

  • Soggetti che hanno impiegato nell’ultimo anno la media di almeno cinquanta lavoratori subordinati con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato;
  • Soggetti che, pur non avendo impiegato nell’ultimo anno la media di almeno cinquanta lavoratori subordinati con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato, operano nel settore dei servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, della tutela dell’ambiente e della sicurezza dei trasporti. Ciò che rileva principalmente, quindi, non è la consistenza dei lavoratori impiegati, quanto piuttosto i settori in cui operano;
  • Altri enti di diritto privato che adottano i modelli di organizzazione e gestione di cui al D.Lgs. n. 231/2001, anche se nell’ultimo anno non hanno raggiunto la media di almeno 50 lavoratori subordinati con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato.

Ai soggetti di diritto privato, di cui sopra, si affiancano, anche, i soggetti del settore pubblico e nello specifico:

  • Le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, co. 2, del d.lgs. n. 165/2001 (ivi compresi gli enti pubblici non economici);
  • Le Autorità amministrativa indipendenti;
  • Gli enti pubblici economici;
  • Gli organismi di diritto pubblico;
  • I concessionari di pubblico servizio;
  • Gli enti di diritto privato in controllo pubblico ai sensi dell’art. 2359 del c.c. Si può trattare di enti che rivestono forma “societaria” o di altri enti, ad esempio associazioni o fondazioni. In particolare:

– le società a controllo pubblico (ivi comprese le società a controllo pubblico quotate);

– gli altri enti di diritto privato in controllo pubblico ai sensi dell’art. 2359 del c.c. Vi rientrano associazioni, fondazioni e enti di diritto privato, comunque denominati, anche privi di personalità giuridica, che soddisfino contemporaneamente i seguenti requisiti: a) bilancio superiore a cinquecentomila euro; b) attività finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell’ultimo triennio da pubbliche amministrazioni; c) totalità dei titolari o dei componenti dell’organo d’amministrazione o di indirizzo designata da pubbliche amministrazioni.

– le società in house.

Le disposizioni del D.lgs. n. 24/2023 producono effetti a decorrere dal 15 luglio 2023 per i soggetti del settore pubblico e per i soggetti del settore privato che hanno impiegato, nell’ultimo anno, una media di lavoratori subordinati, con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato, superiore a 249.

Pertanto, le segnalazioni e le denunce all’autorità giudiziaria effettuate fino alla data del 14 luglio 2023 continuano ad essere disciplinate dal previgente assetto normativo e dalle vecchie Linee guida Anac.

Dal prossimo 17 dicembre, la normativa si applicherà anche ai soggetti del settore privato che:

– hanno impiegato, nell’ultimo anno, una media di lavoratori subordinati compresa tra i 50 e 249;

– hanno adottato Modelli Organizzativi ex D. Lgs. 231/2001.

Al fine di poter ottemperare alle prescrizioni sopra riportate, le Aziende devono adottare un atto organizzativo interno, dopo aver sentito il parere delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

 

Lo Studio è a disposizione per fornire ogni chiarimento si renda necessario, nonché per assistere l’Azienda nella adozione del modello organizzativo più adeguato, in conformità alla normativa vigente.

Una informativa completa della materia è disponibile qui.

 

Prato, 14 novembre 2023