Purtroppo può accadere che un lavoratore si infortuni nel corso della attività lavorativa. Le Legge prevede una rigorosa disciplina degli adempimenti successivi ad un infortunio e sono previste pesanti sanzioni in caso di ritardi o di errori da parte del datore di lavoro.

1 LE CARATTERISTICHE DELL’INFORTUNIO SUL LAVORO
L’infortunio sul lavoro consiste in un trauma con causa violenta in occasione del lavoro che comporta, in danno del lavoratore, la morte, l’inabilità permanente assoluta o parziale al lavoro, l’inabilità temporanea al lavoro o un danno biologico, cioè una lesione della integrità psico-fisica della persona.
Si distingue dalla malattia, la quale ha una causa lenta, per avere una causa violenta, i caratteri essenziali della causa violenta sono:

  • l’esteriorità, determinata dal rapporto tra il lavoratore e l’ambiente di lavoro;
  • la rapidità, che distingue l’infortunio dalla malattia professionale.

L’infortunio deve essere avvenuto in occasione di lavoro, cioè deve essere correlato alla attività lavorativa, l’indennità riconosciuta al lavoratore dall’INAIL non è compromessa dal comportamento imprudente, negligente o privo di perizia del lavoratore, mentre non sono indennizzati gli infortuni le cui conseguenze siano dolosamente aggravate dal lavoratore o che derivino dall’abuso di sostanze alcoliche e di psicofarmaci, dall’uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni o dalla mancanza della patente di guida.


2 INFORTUNIO IN ITINERE
Viene considerato infortunio sul lavoro anche quello intervenuto:

  • Durante la consumazione dei pasti anche in assenza di mensa aziendale;
  • Nel tragitto compiuto per raggiungere dalla propria abitazione il luogo di lavoro;
  • Nel tragitto compiuto per recarsi da un luogo di lavoro a un altro.

Le eventuali deviazioni non escludono l’infortunio sul lavoro se necessarie per accompagnare i figli a scuola, se richieste dal datore di lavoro o se dovute a causa di forza maggiore, ad esigenze assistenziali improrogabili o ad obblighi penalmente rilevanti.

Il tragitto percorso con l’utilizzo del proprio mezzo privato è coperto dall’assicurazione solo se tale uso sia indispensabile.


3 LA DENUNCIA DELL’INFORTUNIO
L’assicurazione obbligatoria dell’INAIL copre solamente gli infortuni con una prognosi superiore a 3 giorni, tuttavia la legge obbliga il datore di lavoro alla denuncia degli infortuni a prescindere dal fatto che siano indennizzabili.

Se in seguito ad un evento traumatico al lavoratore viene assegnata una prognosi superiore ad 1 giorno, il datore di lavoro, di solito per il tramite del consulente del lavoro, è tenuto a inoltrare all’INAIL la denuncia di infortunio entro 2 giorni dal ricevimento della certificazione sanitaria dell’infortunio. Nella denuncia è necessario indicare la data di ricevimento del certificato, se diversa dal giorno dell’infortunio, perché è da tale momento che decorrono i termini per la denuncia dell’evento. Il termine dei 2 giorni comincia a decorrere dal giorno successivo al ricevimento del certificato medico.

Dal 2015 il certificato medico viene inviato telematicamente all’INAIL dal medico che certifica la prognosi, l’istituto successivamente inoltra la documentazione ai soggetti obbligati ad effettuare la denuncia di infortunio.


4 QUALI SONO LE SANZIONI PER LA MANCATA DENUNCIA DEGLI INFORTUNI?
Il datore del lavoro che non invia la denuncia di infortunio entro i termini previsti incorre in una sanzione amministrativa pari a: da 548,00 a 1.972,80 Euro per gli infortuni che comportino l’assenza di almeno un giorno; da 1.096,00 a 4.932,00 Euro per gli infortuni che comportino l’assenza superiore a  tre giorni;

Per evitare di incorrere nella sanzione la denuncia deve sempre essere inoltrata a prescindere dal fatto che l’infortunio sia indennizzabile o meno, in quanto la valutazione di indennizzabilità spetta solo all’INAIL e l’obbligo di denuncia sorge in ogni caso. Chiaramente l’azienda può indicare nella denuncia i motivi per cui ritiene che l’infortunio non sia indennizzabile.


5 COSA SCRIVERE NELLA DENUNCIA?
Di fondamentale importanza è la descrizione del fatto da parte del datore di lavoro, la descrizione deve indicare le modalità di accadimento e ogni altra circostanza del fatto. Il datore di lavoro deve fornire gli elementi di cui è a conoscenza per una corretta valutazione del caso da parte dell’INAIL tenendo conto che tale descrizione ha valore di confessione stragiudiziale ex art. 2735 C.C.. Di conseguenza ogni dubbio sulle caratteristiche del fatto, l’intenzione di contestare la veridicità di quanto affermato o anche semplicemente la circostanza di non aver assistito direttamente all’evento devono essere opportunamente comunicati, poiché quanto riportato non potrà essere negato.

Il datore di lavoro inoltre è tenuto a indicare, ai fini dell’indennizzo, la voce di tariffa, che individua il settore di produzione in cui è avvenuto l’infortunio. L’indicazione di una voce sbagliata può comportare un erroneo indennizzo o accertamenti ulteriori da parte dell’INAIL.


6 CONSEGUENZE PENALI
In alcuni casi il datore di lavoro risponde dell’infortunio subito dal lavoratore in sede penale. I due reati in cui il datore di lavoro può incorrere sono le lesioni colpose e l’omicidio colposo. Entrambi i reati presuppongono che l’infortunio sia la conseguenza della mancata osservanza da parte del datore di lavoro delle regole vigenti in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.


7 ABOLIZIONE REGISTRO INFORTUNI E CRUSCOTTO INFORTUNI
Il decreto legislativo n.151/2015 ha abolito l’obbligo della tenuta del Registro infortuni in una logica di semplificazione degli adempimenti a carico del datore di lavoro.

In considerazione dell’abolizione del citato registro, al fine di offrire agli organi preposti all’attività di vigilanza uno strumento alternativo in grado di offrire dati ed informazioni utili all’attività ispettiva, l’Inail ha realizzato un cruscotto nel quale sarà possibile visualizzare gli infortuni occorsi a partire dal 23 dicembre 2015 (gli infortuni precedenti saranno consultabili nel registro infortuni).

L’accesso al cruscotto infortuni è consentito anche ai datori di lavoro e agli intermediari.