Nuovi obblighi per le P.A. e le imprese con più di 100 dipendenti in materia di mobilità sostenibile: il mobility manager e il Pscl

Il Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020, convertito con Legge n. 77/2020, ha introdotto per la P.A. e le Aziende che rispecchiano specifici requisiti dimensionali una serie di obblighi in materia di mobilità sostenibile, volti a favorire soluzioni di minor impatto ambientale negli spostamenti casa-lavoro dei lavoratori dipendenti.

1. Requisiti dimensionali

L’art. 229, comma 4, del D.L. 34/2020 prevede che le imprese e le Pubbliche amministrazioni che occupano più di 100 dipendenti in una unità locale ubicata in un capoluogo di Regione, capoluogo di Provincia, Città metropolitana o Comune con più di 50.000,00 abitanti, sono tenute a una serie di adempimenti, volti a favorire l’organizzazione degli spostamenti dei lavoratori dipendenti secondo una logica di maggiore sostenibilità ambientale.

La norma precisa che il numero dei dipendenti dell’Azienda deve essere determinato tenendo conto anche di tutti i soggetti che “operano stabilmente, ovvero con presenza quotidiana continuativa presso la medesima unità locale in virtù di contratti di appalto, di servizi o di forme quali il distacco, il comando o altro“, con una espressione tanto ampia da ricomprendervi anche i lavoratori c.d. para-subordinati e/o in somministrazione.

2. Gli obblighi: il mobility manager e il Pscl. 

I soggetti che integrano i requisiti dimensionali sono tenuti, innanzitutto, alla nomina di un mobility manager aziendale, figura specializzata nell’organizzazione e nella gestione della domanda di mobilità e nella promozione della mobilità sostenibile nell’ambito degli spostamenti casa-lavoro del personale dipendente.

Tale soggetto dovrà essere nominato, eventualmente anche al di fuori dell’Azienda, tra coloro che possiedano una competenza professionale adeguata alla complessità delle attività che sono chiamati a svolgere, in modo da assicurare una effettiva attuazione della norma.

Allo stesso tempo, il principale adempimento a cui sono tenute le Aziende e le P.A. e il più importante compito del mobility manager aziendale è quello di predisporre e a trasmettere alle autorità locali competenti entro il 31 dicembre di ogni anno – termine per questa annualità anticipato al 23 novembre – un Piano degli Spostamenti Casa-Lavoro (Pscl), mediante il quale viene proposto un quadro riepilogativo della organizzazione della mobilità aziendale, con riferimento agli spostamenti casa-lavoro dei dipendenti, e sono individuate le misure utili a orientare gli spostamenti dei lavoratori dipendenti nel tragitto casa-lavoro verso forme di mobilità più sostenibili.

A tal fine il Governo ha adottato, con Decreto Interministeriale n. 179 del 12 maggio 2021, art. 3 comma 5 (pubblicato in G.U. – Serie Generale n. 124 del 26 maggio 2021), delle Linee guida per la redazione e l’implementazione dei Piani degli Spostamenti Casa-Lavoro (PSCL) che potete scaricare a questo link.

3. Le sanzioni e le nuove possibilità in materia di welfare aziendale e certificazioni ISO. 

Si precisa che, ad oggi, le norme sopra richiamate non prevedono sanzioni a carico delle Aziende inadempienti, probabilmente per consentire alle Aziende di adeguarsi alle nuove previsioni in questa fase iniziale di introduzione delle norme. Ci si aspetta, tuttavia, che a partire dai prossimi anni siano introdotte misure più rigorose per garantire l’attuazione della normativa da parte delle Aziende e, pertanto, si consiglia di non ritardare più del necessario gli adempimenti richiesti, che possono comportare anche dei vantaggi in termini economici per le Aziende.

Infatti, tali adempimenti aprono le porte alle certificazioni ISO 14001 e SA 8000 in materia di sostenibilità ambientale e di responsabilità sociale dell’impresa, con indubbi vantaggi in termini di rating o di immagine aziendale, oltre che di compliance normativa.

Si aprono poi non trascurabili possibilità in materia di welfare aziendale e di agevolazioni fiscali e contributive, ad esempio prevedendo, per effetto di apposito accordo in tal senso, forme di trasporto collettivo e/o aziendali, con indubbio vantaggio economico, oltre che ambientale, per i lavoratori e per l’Azienda adempiente.

Prato, 25 novembre 2021