Nuove norme in materia di quarantena e di Green pass rafforzato

Il Governo è intervenuto nuovamente, con il Decreto-Legge del 30/12/2021, n. 229,  sulla disciplina della quarantena per vaccinati e non vaccinati, introducendo nuove norme, anche meno rigorose, per i contatti stretti dei soggetti vaccinati.

  1. La definizione di contatto stretto

Per contatto stretto si intende:

  • una persona che vive nella stessa casa di un caso COVID-19;
  • una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso COVID-19 (per esempio la stretta di mano);
  • una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso COVID19 (ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati);
  • una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, a distanza minore di 2 metri e di almeno 15 minuti;
  • una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d’attesa dell’ospedale) con un caso COVID-19 in assenza di DPI idonei;
  • un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso COVID-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso COVID-19 senza l’impiego dei DPI raccomandati o mediante l’utilizzo di DPI non idonei;
  • una persona che ha viaggiato seduta in treno, aereo o qualsiasi altro mezzo di trasporto entro due posti in qualsiasi direzione rispetto a un caso COVID-19; sono contatti stretti anche i compagni di viaggio e il personale addetto alla sezione dell’aereo/treno dove il caso indice era seduto.

In caso di contatto stretto sono previste le seguenti misure, diversamente articolate per i soggetti vaccinati e non vaccinati:

  1. Auto sorveglianza

I soggetti che:

  • hanno ricevuto tre dosi di vaccino
  • hanno ricevuto la seconda dose da meno di 120 giorni
  • hanno contratto il virus e sono guariti da meno di 120 giorni.

Non sono tenuti all’isolamento e possono recarsi a lavoro ma devono indossare dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo Ffp2 per 10 giorni dall’esposizione ed effettuare — solo qualora sintomatici — un test antigenico rapido o molecolare non prima del quinto giorno successivo all’ultima esposizione al caso.

  1. Quarantena breve

I soggetti che hanno completato il ciclo primario (senza la terza dose) da oltre 120 gg, se hanno ancora il green pass rafforzato valido e risultano asintomatici, devono effettuare una quarantena di 5 gg e al termine un test molecolare o antigenico negativo.

  1. Quarantena lunga

I soggetti non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario o che abbiano completato il ciclo primario da meno di 14 gg devono effettuare una quarantena di 10 giorni dall’ultima esposizione e al termine sottoporsi a test molecolare o antigenico negativo.

Rientro al lavoro dopo la quarantena

I soggetti sottoposti al periodo di quarantena risultano assenti per malattia a fronte di certificato del medico di famiglia, che può essere redatto anche con effetto retroattivo dalla data del contatto stretto o della comunicazione dell’ASL.

Rientro al lavoro dopo il contagio

Per i soggetti che hanno contratto il virus e quindi risultano positivi al test, pur permanendo alcuni dubbi circa la valenza del test antigenico come previsto dalla Circolare del Ministero della Sanità n. 15127 del 12 aprile 2021, si ritiene che il rientro al lavoro sia possibile anche con un test negativo di tipo antigenico, come da nuove disposizioni governative in tal senso.

Lo Studio rimane a disposizione.

Prato, 4 gennaio 2022