L’obbligo di versare i contributi viene meno se il lavoratore si assenta?

L’obbligo contributivo, contrariamente a quanto si possa pensare, prescinde dalla effettiva corresponsione della retribuzione e spesso sussiste anche quando il lavoratore non riceve alcuna somma in relazione al rapporto di lavoro. Il versamento dei contributi, infatti, risponde esclusivamente a finalità di finanziamento del sistema previdenziale e prescinde dalle vicende relative al singolo rapporto di lavoro, salvo specifiche ipotesi espressamente individuate dalla Legge o dai Contratti Collettivi.

Di regola, come è noto, l’obbligo contributivo e del relativo versamento segue di pari passo il pagamento delle retribuzioni, in molti casi tuttavia l’obbligo contributivo può sussistere anche se non viene corrisposta la retribuzione al lavoratore, ciò avviene in particolare in tutte le ipotesi in cui il lavoratore si assenta per ragioni non espressamente contemplate dalla Legge e/o dal Contratto Collettivo.

In tutte le ipotesi in cui il Lavoratore si assenta dal lavoro o comunque, non rende la prestazione lavorativa, in assenza di una causa espressamente contemplata dalle norme (come ad es. malattia, congedi parentali, permessi, ferie, scioperi, ammortizzatori sociali, ecc…) l’obbligo contributivo sussiste e il datore di lavoro è comunque tenuto al versamento dei contributi a carico dell’azienda e del lavoratore, a prescindere dalla effettiva corresponsione della retribuzione.

Per tale ragione risulta di fondamentale importanza intervenire in tutte le situazioni di prolungata assenza del lavoratore chiarendo le ragioni dell’assenza, possibilmente con l’assistenza del Consulente del lavoro, procedendo alla sospensione o, sussistendone i presupposti, alla risoluzione del rapporto di lavoro secondo le cause espressamente previste dalla Legge o del C.C.N.L..

Una delle ipotesi più frequenti in cui l’obbligo contributivo sussiste anche quando il lavoratore non percepisce la retribuzione è quello della aspettativa non retribuita, infatti se l’aspettativa non è espressamente prevista dal C.C.N.L. o dalla Legge i contributi devono essere versati ugualmente per tutta la durata della sospensione del rapporto, a nulla rilevando che in tale periodo il lavoratore non percepisce la retribuzione. 

 

Lo Studio rimane a disposizione per l’analisi di casi specifici.

Prato, 14 novembre 2023