Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro 

In data 30 Giugno 2022 è stato sottoscritto il nuovo Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro, che aggiorna e rinnova i precedenti  accordi.

Il protocollo prevede che le imprese debbano aggiornare il protocollo aziendale delle misure di contenimento per la diffusione del virus tenuto conto delle nuove linee guida e tenuto conto della propria organizzazione, previa consultazione delle rappresentanze sindacali aziendali e sentito il medico competente.

Mascherina non più obbligatoria, ma fortemente raccomandata: ecco tutte le novità del nuovo Protocollo 

Di seguito una sintesi delle disposizioni del protocollo.

  1. Informazione: Il datore di lavoro deve informare i suoi dipendenti e in ogni caso chiunque entri all’interno della propria struttura lavorativa del rischio di contagio da Covid-19 e delle relative misure precauzionali da adottare e rispettare, in particolare l’impegno dei suddetti a rendere nota tempestivamente la comparsa di qualsiasi sintomo influenzale durante lo svolgimento dell’attività lavorativa.
  2. Modalità di ingresso nei luoghi di lavoro: Il personale può essere sottoposto alla misurazione della temperatura corporea che, nel caso in cui superasse i 37,5 C°, impedirà al lavoratore di accedere  all’ambiente lavorativo. La riammissione a lavoro dopo l’avvenuta infezione da COVID-19 avverrà secondo le modalità previste dall’art. 4 del d. l. 24 marzo 2022 n. 24 convertito in legge 19 maggio 2022 n. 52 e dalla circolare del Ministero della salute n. 19680 del 30 marzo 2022, ossia con la cessazione dell’isolamento in seguito al conseguimento dell’esito negativo di un tampone antigenico rapido o molecolare. Nel caso in cui questo sia effettuato presso centri privati abilitati, la cessazione dell’isolamento avverrà dopo la trasmissione dell’esito negativo al dipartimento di prevenzione territorialmente competente.
  3. Gestione degli appalti: Nel caso di lavoratori dipendenti da aziende terze che operano nello stesso sito produttivo che dovessero risultare positivi al tampone COVID-19, l’appaltatore dovrà assicurarsi di informare in maniera tempestiva il committente, tramite medico competente laddove presente. Inoltre, l’azienda committente deve fornire all’impresa appaltatrice la completa informativa dei contenuti del Protocollo aziendale ed ha il compito di vigilare e controllare che i lavoratori della stessa azienda o delle imprese terze che operano a qualunque titolo nel perimetro aziendale, ne rispettino le disposizioni in maniera integrale.
  4. Pulizia e sanificazione in azienda, ricambio dell’aria: Il datore di lavoro deve preoccuparsi di assicurare la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, delle aeree comuni e delle postazioni di lavoro, in coerenza con la circolare del Ministero della Salute n. 17644 del 22 maggio 2020 e con il Rapporto ISS COVID-19 n. 12/2021. Nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all’interno dell’azienda si deve procedere con la pulizia e sanificazione dei locali contaminati, così come ad una successiva ventilazione. Il datore deve anche garantire la pulizia e la sanificazione periodica degli strumenti di lavoro quali tastiere, schermi touch, mouse ed alle attrezzature lavorative di uso promiscuo. In tutti gli ambienti lavorativi devono inoltre essere adottate misure per il ricambio dell’aria, anche tramite sistemi di ventilazione meccanica controllata.
  5. Precauzioni igieniche personali: È obbligatorio per tutte le persone che siano presenti nel luogo di lavoro adottare le dovute precauzioni igieniche, in particolar modo quelle riguardanti le mani, delle quali se ne raccomanda una frequente pulizia. Il datore deve quindi fornire gli idonei mezzi per la detersione delle stesse, così come i prodotti disinfettanti, che devono essere necessariamente accessibili a tutti i lavoratori, anche tramite dispenser.
  6. Dispositivi di protezione delle vie respiratorie  L’uso delle mascherine Ffp2 rimane attualmente obbligatorio solo in alcuni settori, quali i trasporti o la sanità, mentre per tutti gli altri l’obbligo decade, anche se ne è fortemente consigliato l’utilizzo, soprattutto per quelle attività lavorative che si svolgono in spazi chiusi o dove non è possibile mantenere un distanziamento del personale. Il datore deve comunque assicurare la disponibilità dei suddetti DPI facciali in quanto questi costituiscono una prerogativa fondamentale per la tutela della salute dei dipendenti.  Inoltre, il datore di lavoro, tramite le indicazioni fornite dal medico competente, individua i lavoratori che dovranno indossare i dispositivi di protezione individuali.
  7. Gestione degli spazi comuni: L’accesso agli spazi comuni rimane contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali e di un tempo ridotto di sosta all’interno delle suddette aree. Occorre effettuare un’attenta organizzazione degli spazi, sanificare gli spogliatoi, le mense e le tastiere dei distributori di bevande/snack.
  8. Gestione entrata ed uscita dei dipendenti: Sono raccomandati orari di ingresso ed uscita scaglionati così da evitare assembramenti nelle zone comuni. Se possibile, occorre destinare una porta alla sola entrata ed una alla sola uscita, garantendo la presenza di detergenti segnalati dalle relative indicazioni
  9. Gestione di una persona sintomatica in azienda: Nel caso in cui una persona presente nei locali lavorativi sviluppi sintomi correlati al virus o febbre lo deve comunicare tempestivamente al datore di lavoro o all’ufficio del personale e si deve poi procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell’autorità sanitaria.
  10. Sorveglianza sanitaria/medico competente/RLS: Il medico competente collabora con il datore di lavoro, il RSPP e le RLS/RLST nell’individuazione ed attuazione delle misure volte al contenimento della diffusione del contagio da SARS-CoV-2/COVID-19.  Il Medico competente attua la sorveglianza sanitaria eccezionale ai sensi dell’art. 83 del d.l. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2020, n. 77, la cui disciplina è stata prorogata fino al 31 luglio 2022. Per quanto riguarda il reintegro progressivo dei lavoratori già risultati positivi al tampone con ricovero ospedaliero, il medico competente effettuerà la visita prevista dall’art. 41 c. 2, lett. e-ter del d. lgs. 81/2008 e successive modificazioni, così da verificare l’idoneità alla mansione e valutarne i rischi.
  11. Lavoro agile: Nonostante il termine dell’emergenza sanitaria si ritiene che il lavoro agile possa rappresentare una buona prassi per evitare la diffusione dei contagi, soprattutto per quanto riguarda eventuali lavoratori fragili sottoposti a rischi maggiori. Le Parti Sociali dunque auspicano che questo istituto possa essere quindi prorogato ulteriormente.
  12. Lavoratori fragili: Il datore di lavoro deve stabilire ed attuare, previa consultazione del medico aziendale, talune misure di prevenzione ed organizzative per i lavoratori classificati come fragili. Le Parti Sociali chiedono inoltre una proroga fino al 31 dicembre 2022 della disciplina a protezione proprio della suddetta categoria, così da garantire loro una maggiore sicurezza.
  13. Aggiornamento del protocollo: Nelle aziende sono istituiti i Comitati per l’applicazione e la verifica delle regole e delle misure contenute nel Protocollo di riferimento, con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del RLS. In mancanza dei comitati aziendali verrà istituito un comitato Territoriale composto dagli Organismi paritetici per la salute e sicurezza.

Lo Studio rimane a disposizione.

Prato, 7 luglio 2022