La rischiosa posizione del Committente nel contratto di subfornitura: tra responsabilità solidale e abuso di dipendenza economica

Non è raro che nell’ambito delle relazioni commerciali tra imprese si instaurino rapporti stabili e duraturi che vanno oltre la mera compravendita di beni e si estendono alla fornitura in modo continuativo o comunque regolare di prodotti secondo specifiche indicazioni, progetti o anche conoscenze tecniche e tecnologiche dell’acquirente. In tale contesto si colloca la disciplina introdotta dalla Legge 18 giugno 1998, n. 192, in materia di subfornitura, il cui fulcro è costituito dalla instaurazione di un rapporto duraturo nel tempo e, soprattutto, di un coinvolgimento di una impresa terza nello svolgimento di fasi produttive della impresa richiedente, secondo lo schema ormai ampiamente diffuso della esternalizzazione di processi, fasi, o anche lavorazioni su materie prime e beni finiti. Un simile rapporto, tuttavia, presenta notevoli profili di rischio, tanto nell’ambito delle relazioni commerciali con l’impresa subfornitrice quanto in relazione ai trattamenti retributivi, contributivi e assicurativi dei suoi dipendenti, in modo non dissimile da quanto avviene nel contratto d’appalto.

1. Il contratto di subfornitura. Una fattispecie peculiare

Il contratto di subfornitura costituisce una fattispecie negoziale del tutto peculiare, caratterizzata da un rapporto penetrante tra i sistemi produttivi delle imprese coinvolte. Nello specifico il contratto di subfornitura è disciplinato all’art. 1 della Legge 18 giugno 1998, n. 192, dove viene definito come il contratto con cui “un imprenditore si impegna a effettuare per conto di una impresa committente lavorazioni su prodotti semilavorati o su materie prime forniti dalla committente medesima, o si impegna a fornire all’impresa prodotti o servizi destinati ad essere incorporati o comunque ad essere utilizzati nell’ambito dell’attività economica del committente o nella produzione di un bene complesso, in conformità a progetti esecutivi, conoscenze tecniche e tecnologiche, modelli o prototipi forniti dall’impresa committente”.

Il contratto di subfornitura trova la propria naturale collocazione nell’ambito delle realtà produttive estese, nelle quali parte del ciclo produttivo viene esternalizzata avvalendosi di altre imprese, generalmente di dimensioni ridotte, alle quali viene affidata una fase del ciclo produttivo, da svolgersi secondo i progetti, le conoscenze e/o i modelli forniti dalla Committente. Si distingue dalla mera compravendita per il fatto che il bene ceduto viene realizzato secondo le specifiche indicazioni della Società Committente e in modo continuativo, coinvolgendo la Parte Subfornitrice nel ciclo produttivo della prima in modo stabile e duraturo, in modo non dissimile da quanto avviene con il contratto di appalto.

2. La natura del contratto di subfornitura e il rapporto con il contratto d’appalto.

A lungo dottrina e giurisprudenza si sono confrontate in merito alla stessa natura del contratto di subfornitura e, in particolare, al suo rapporto con il contratto di appalto, definito dall’art. 1655 c.c. come “il contratto con il quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un’opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro”. La questione non è meramente formale, anzi, se il contratto di subfornitura dovesse essere ritenuto una sub-specie del contratto di appalto – come peraltro sostenuto da parte della dottrina e della giurisprudenza – troverebbe applicazione la normativa in materia di responsabilità solidale del Committente di cui all’art. 29 del D.Lgs. n. 276/2003 in relazione alle retribuzioni, ai contributi e ai premi assicurativi dei lavoratori dipendenti dell’impresa subfornitrice.

3. L’estensione del regime di responsabilità solidale al rapporto di subfornitura.

La questione è passata in secondo piano quando la Corte Costituzionale con sent. del 6 dicembre 2017, n. 254, ha affermato che, a prescindere dalla esatta qualificazione del contratto di subfornitura, l’art. 29 del D.Lgs. n. 276/2003 deve trovare applicazione anche nei confronti dei rapporti di subfornitura, ritenendo la norma estensibile in via analogica sulla base di una interpretazione costituzionalmente orientata. L’applicazione del regime di responsabilità solidale dell’appalto, nello specifico, trova applicazione in ogni ipotesi di subfornitura, a prescindere dalle concrete caratteristiche del rapporto. Tale conclusione è stata fatta propria dalla giurisprudenza di merito e dalla stessa Corte di Cassazione con sent. n. 25172 del 8 ottobre 2019, oltre che dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro con circolare del 29 marzo 2018, n. 6, e, ad oggi, risulta incontestata.

Nella stipula e nella esecuzione di un contratto di subfornitura, pertanto, è necessaria la medesima cautela richiesta in relazione al contratto di appalto, tanto con riferimento alla selezione del Subfornitore, quanto alla verifica dell’esatto adempimento degli obblighi retributivi, previdenziali e assicurativi in corso del rapporto.

4. L’abuso di dipendenza economica. Un rischio ulteriore per il Committente?

La Legge 18 giugno 1998, n. 192, al cui interno è disciplinato anche il contratto di subfornitura, disciplina all’art. 9 un diverso istituto di interesse, strettamente correlato ai rapporti tra le imprese nel mercato e alla concorrenza tra soggetti economici, quello dell’abuso di dipendenza economica. Tale istituto non casualmente trova la propria fonte di disciplina nello stesso testo normativo in cui viene definito il contratto di subfornitura, caratterizzandosi quest’ultimo per la instaurazione di un legame che richiede una certa stabilità nel tempo e uno stretto rapporto tra l’impresa Committente e la Subfornitrice, con il coinvolgimento della seconda nel ciclo produttivo della prima.

L’Abuso di dipendenza economica viene definito come la situazione in cui una impresa è “in grado di determinare, nei rapporti commerciali con un’altra impresa, un eccessivo squilibrio di diritti e di obblighi”. Si tratta, in particolare, della situazione in cui la impresa Committente, nel contratto di subfornitura ma anche in altri contesti commerciali, tiene condotte ingiustificatamente pregiudizievoli nei confronti della controparte in una situazione di dipendenza nel mercato, da valutarsi alla stregua delle caratteristiche del rapporto e delle condizioni della parte debole.

Tra le condotte tipicamente ricondotte all’abuso di dipendenza economica rientrano, a mero titolo di esempio, il rifiuto improvviso e ingiustificato di vendere o di comprare dal subfornitore, l’imposizione di condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose o discriminatorie, l’interruzione arbitrariamente delle relazioni commerciali in atto. Tutte situazioni sanzionate con la nullità degli atti compiuti e, quindi, delle condizioni sfavorevoli imposte e/o della risoluzione del rapporto, a vantaggio della impresa debole. La stessa Legge peraltro precisa che “la dipendenza economica è valutata tenendo conto anche della reale possibilità per la parte che abbia subito l’abuso di reperire sul mercato alternative soddisfacenti”, valorizzando la presenza di concrete alternative sul mercato per la parte subfornitrice al fine di escludere la sussistenza di una situazione di abuso di dipendenza economica.

La tematica dell’abuso di dipendenza economica, come anticipato, non è del tutto slegata dal contratto di subfornitura e, soprattutto, dal regime di responsabilità solidale di cui all’art. 29 del D.Lgs. n. 276/2003. Un eventuale abuso, infatti, con correlato disequilibrio tra diritti e obblighi delle Parti in un rapporto commerciale, potrebbe indurre a riqualificare il rapporto tra le Parti in termini di subfornitura, a maggior ragione se il contratto di compravendita dissimula un rapporto stabile e duraturo nel tempo tra le Parti, con il correlato inserimento della Parte debole nel ciclo produttivo della Committente.

5. La subfornitura e l’illecita somministrazione di manodopera. In caso di monocommittenza?

Al pari del contratto di appalto, infine, in presenza di una eccessiva commistione tra i cicli produttivi delle due Società e, a maggior ragione, in assenza di una autonoma organizzazione del lavoro e di un effettivo rischio di impresa a carico della Parte debole subfornitrice, il rapporto commerciale potrebbe essere addirittura riqualificato nei termini della somministrazione illecita di manodopera, secondo le stesse logiche che ispirano il c.d. appalto non genuino. Sotto tale profilo, diversi sono gli indici che la giurisprudenza e l’ispettorato hanno nel tempo elaborato per distinguere una situazione genuina di appalto dalla illecita somministrazione di manodopera. Tra di essi spiccano, a mero titolo di esempio, la monocommittenza della subfornitrice, la mera commisurazione del prezzo alle ore di lavoro, i rapporti diretti tra la Committente e i lavoratori della Subfornitrice, anche solo nel riconoscimento di ferie e permessi e/o sotto il profilo disciplinare, ecc…. Risulta pertanto essenziale, nell’ambito dei rapporti commerciali caratterizzati da stabilità e durata, porre attenzione alla esatta qualificazione del rapporto e adottare nel corso della sua esecuzione ogni cautela necessaria a prevenire eventuali controversie tanto con la impresa debole subfornitrice quanto con i suoi lavoratori dipendenti.

 

Lo Studio rimane a disposizione.

 

Prato, 9 marzo 2023