Sospensione dell’attività e sanzioni più severe in caso di impiego di personale in nero o in presenza di gravi violazioni delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Il Decreto-Legge 21 ottobre 2021, n. 146 (c.d. Decreto Fiscale) ha introdotto nuove misure sanzionatorie per il lavoro nero e le omissioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, prevedendo la automatica sospensione dell’attività e sanzioni pecuniarie più incisive per le Aziende non in regola.
In forza della nuova formulazione dell’art. 14 del T.U. sulla sicurezza (D.Lgs n. 81/2008), la sospensione non è più a discrezione degli organi di vigilanza ma scatta automaticamente in presenza di gravi violazioni (anche non reiterate) della norme a tutela della salute e sicurezza sul lavoro. Le violazioni per cui è prevista la sospensione, in particolare, sono elencate all’Allegato I del Decreto Fiscale e non costituiscono ipotesi remote o eccezionali, anzi, non mancano le Aziende che ancora non hanno provveduto a questi adempimenti che, in caso di ispezione, comportano la automatica sospensione dell’attività, oltre alle gravi sanzioni previste dalla normativa.
La sospensione, infatti, scatta anche in caso di:
- mancata redazione o adozione del Documento di Valutazione dei Rischi (D.V.R.), del Piano operativo di sicurezza (Pos) o del Piano di emergenza ed evacuazione;
- mancata formazione e addestramento o aggiornamento del personale in materia di salute e sicurezza;
- mancata costituzione del Servizio di Prevenzione e Protezione (S.P.P.) e nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.);
- omessa vigilanza sulla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo.
Oltre a queste sono previsti casi più specifici, relativi all’impiego di operai in situazioni di pericolo in mancanza delle dovute cautele, come l’omessa adozione delle protezioni contro la caduta dall’alto, contro il seppellimento, contro la folgorazione ecc…
La sospensione, in caso di violazione delle norme sulla salute e sicurezza sul lavoro, colpisce la sola parte dell’attività in cui sono state riscontrate le violazioni, che può anche essere l’intera azienda in caso la irregolarità risultino generalizzate, e viene meno unicamente a seguito all’accertamento da parte degli organi di vigilanza del ripristino delle regolari condizioni di lavoro e del pagamento delle sanzioni, che vanno dai 2.500 ai 3.000 euro a seconda della irregolarità riscontrata.
Occorre ricordare che per la durata della sospensione resta fermo l’obbligo di corrispondere il trattamento retributivo e di versare la contribuzione figurativa ai lavoratori, trattandosi di causa di impedimento della prestazione a loro non imputabile.
Per il lavoro nero, invece, la sospensione dell’attività scatta automaticamente nel caso in cui il personale occupato senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro risulti pari o superiore al 10% della forza lavoro (subordinata o para-subordinata) presente in Azienda al momento dell’accesso ispettivo.
Alla sospensione dell’attività in questo caso saranno associate le maxi-sanzioni previste per il lavoro nero come segue:
• da euro 1.800 a euro 10.800, se il rapporto di lavoro in nero è in essere da non più di 30 gg;
• da euro 3.600 a euro 21.600, se il rapporto di lavoro in nero è in essere da un periodo compreso tra 31 e 60 gg;
• da euro 7.200 a euro 43.200, se il rapporto di lavoro in nero è in essere da un periodo superiore a 60 gg.
Considerato il grave impatto che la sospensione potrebbe avere su una azienda, anche di piccole dimensioni, la nuova normativa impone alle Aziende una attenta analisi della propria situazione in materia di salute e sicurezza dei lavoratori, con l’assistenza del Consulente del lavoro e/o del Responsabile della sicurezza, allo scopo di individuare e porre rimedio a eventuali mancanze prima di potenziali controlli ispettivi.
Prato, 3 dicembre 2021