Il datore di lavoro è penalmente responsabile in caso di omessa formazione

Il datore di lavoro che non adempie agli obblighi di informazione e formazione è responsabile dell’infortunio del lavoratore, anche se il fatto dipende da un comportamento imprudente di quest’ultimo. Questa la massima affermata dalla Corte di Cassazione (sent. n. 32434 del 5 settembre 2022, sez. IV), secondo la quale la responsabilità penale del datore di lavoro (nel caso trattato dai giudici per omicidio colposo ex art. 589 c.p.) non è esclusa dalla negligenza del lavoratore nel caso in cui il comportamento incauto si associ alla omissione degli obblighi informativi e/o formativi gravanti sul datore di lavoro in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Il D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81, contiene una serie di obblighi a carico dei datori di lavoro di informare e formare i lavoratori sui rischi connessi alla propria prestazione e sulle cautele da adottare per prevenire gli infortuni. La recente pronuncia della Cassazione ha ribadito che l’omissione di tali adempimenti comporta, oltre alle pesanti sanzioni previste dal Testo Unico, che in caso di infortunio il datore di lavoro può essere ritenuto responsabile del pregiudizio del lavoratore, tanto in sede civile quanto in sede penale.

Si conferma quindi di fondamentale importanza un continuo lavoro di ammodernamento della propria documentazione di valutazione dei rischi e di aggiornamento professionale dei lavoratori, da portare avanti, oltre che col proprio medico aziendale e con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, con professionisti esperti con i quali è necessario mantenere un rapporto costante.

 

Lo Studio rimane a disposizione.

Prato, 4 ottobre 2022