Dal 1° settembre Smart Working con accordo individuale e comunicazione semplificata

Il Decreto-Legge 21 giugno 2022, n. 73 (c.d. Decreto Semplificazioni), recentemente convertito con modificazioni dalla Legge 4 agosto 2022, n. 122, ha segnato definitivamente la fine della c.d. fase emergenziale dello Smart Working (o lavoro agile) delineando i nuovi tratti di questa modalità di lavoro divenuta ormai nota durante il periodo pandemico e, più correttamente, volta a favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, con potenziali vantaggi per le imprese in termini di ottimizzazione del lavoro e di riduzione dei costi.

Come è noto, infatti, nel corso della emergenza sanitaria e sino al 31 agosto 2022 è stata riconosciuta con apposite norme di Legge la facoltà per i datori di lavoro di attivare lo Smart Working con modalità semplificate del tutto unilateralmente, in mancanza di un esplicito accordo con il lavoratore prima necessario, effettuando una semplice comunicazione al Ministero del lavoro con la quale si rendeva nota la attivazione del Lavoro agile e i nominativi dei lavoratori interessati.

1. La stipula dell’accordo individuale con il lavoratore

Dal 1° settembre 2022, in forza del Decreto Semplificazioni, l’attivazione dello Smart Working è subordinata alla sottoscrizione di un accordo individuale con il lavoratore interessato, con la conseguenza che in mancanza del consenso del lavoratore non sarà più possibile ricorrere a questa modalità di lavoro in modo unilaterale da parte dei datori di lavoro. Si segnala che anche lo Smart Working eventualmente attivato precedentemente al 1° settembre non potrà essere proseguito se non sottoscrivendo un apposito accordo con il lavoratore.

L’accordo individuale con il lavoratore deve possedere specifici requisiti prescritti dal Protocollo Nazionale sul Lavoro in modalità agile sottoscritto dal Governo con le Parti sociali il 7 dicembre 2021 (in allegato in calce) tra i quali spiccano: l’individuazione degli strumenti di lavoro, la indicazione dei tempi di lavoro e di riposo e, in modo particolare, dei momenti di reperibilità e dei tempi di disconnessione del lavoratore, le eventuali modalità di controllo del datore di lavoro, la individuazione dei luoghi in cui è consentito rendere la prestazione, i tempi e i luoghi in cui il lavoratore può essere chiamato a rendere la prestazione in presenza, la durata dell’accordo.

Si raccomanda, in aggiunta alle indicazioni contenute nell’accordo, di predisporre un apposito regolamento aziendale con il quale disciplinare aspetti delicati della prestazione in Smart Working del lavoratore, come ad esempio le modalità di selezione dei lavoratori con i quali attivare il Lavoro agile, la definizione dell’orario di lavoro e la disciplina in materia di salute e sicurezza del lavoratore e, soprattutto, le modalità di impiego della eventuale strumentazione aziendale consegnata al lavoratore per rendere la prestazione in Smart Working, tanto con riferimento alla tutela dei beni aziendali quanto alla adozione di opportune cautele nell’accesso a internet per prevenire virus, malware, accessi indesiderati o perdite di dati riservati.

2. La comunicazione semplificata al Ministero del Lavoro

Il Decreto Semplificazioni introduce una sostanziale novità rispetto al regime ordinario dello Smart Working precedente al periodo pandemico, infatti non sarà più necessario l’invio dell’accordo individuale al Ministero del Lavoro per la attivazione del regime, sarà infatti sufficiente inviare una comunicazione attraverso il portale online del Ministero del Lavoro Servizi Lavoro (accedendo con SPID, CIE o CNS al portale https://servizi.lavoro.gov.it) entro 5 giorni dalla attivazione dello Smart Working indicando i riferimenti del lavoratore interessato e alcune informazioni dell’accordo sottoscritto (data di stipula e periodo di validità).

Non sono previste ulteriori modalità di comunicazione e, pertanto, la attivazione dello Smart Working potrà essere effettuata esclusivamente attraverso il portale online Servizi Lavoro e non a mezzo mail o PEC come avvenuto nel periodo dell’emergenza sanitaria.

Ai fini dell’accesso al portale per l’invio della comunicazione è necessario associare il proprio SPID, CIE o CNS all’Azienda e, pertanto, consigliamo di attivarsi per tempo ai fini della associazione della propria posizione all’Azienda in caso non sia stato effettuato in precedenza.

La comunicazione in ogni caso potrà essere inviata anche da parte dei professionisti incaricati dal datore di lavoro (Consulenti del lavoro, Avvocati, Commercialisti, Associazioni di categoria, ecc…).

Le comunicazioni già inviate per lo Smart Working attivato precedentemente al 1° settembre 2022 rimangono valide, tuttavia, per proseguire nel regime successivamente a tale data rimane obbligatorio sottoscrivere un apposito accordo con il lavoratore, in mancanza del quale non si potrà fare ricorso al Lavoro agile dopo il 1° settembre 2022.

In fase di prima applicazione della nuova normativa per lo Smart Working attivato a partire dal 1° settembre 2022 e sino al 1° novembre 2022 l’obbligo di comunicazione potrà essere assolto entro il termine del 01/11/2022, terminato il periodo transitorio dovranno essere comunicate entro 5 giorni dalla data di attivazione del regime.

In caso di mancata comunicazione è prevista una sanzione amministrativa da euro 100,00 a euro 500,00 per ogni lavoratore interessato.

Allegati:

  1. Protocollo Nazionale Smart Working 07/12/2021

 

Lo Studio rimane a disposizione

Prato, 1 settembre 2022