Lavoratori dello Spettacolo, contributi exENPALS anche quando svolgono attività di insegnamento e/o promozione

L’INPS ha pubblicato la circolare n. 155 del 20/10/2021 contenente le istruzioni operative relative ai nuovi obblighi contributivi introdotti dall’art. 66, comma 17, del D.L. 73/2021, convertito con modificazioni dalla L.  106/2021. Le regolarizzazioni contributive per i periodi dal 1-7-2021 ad oggi potranno essere effettuate senza l’aggravio di oneri accessori entro il 31/01/2022.

Con il nuovo obbligo contributivo, in vigore dal 1° luglio 2021, i contributi dei lavoratori dello spettacolo si pagano al FLPS, “Fondo Lavoratori dello Spettacolo” (exEnpals), anche quando svolgono attività di formazione/insegnamento presso Enti accreditati nella PA o da questa organizzate e per attività di natura promozionale.

Per l’attività di formazione e/o insegnamento l’obbligo contributivo al Fondo Pensioni dello Spettacolo insorge esclusivamente se l’attività svolta è riconducibile alla specifica competenza acquisita nel settore dello spettacolo. L’obbligo non sussiste, quindi, per le attività di formazione e/o insegnamento in materie diverse da quelle attinenti la professione, ad esempio per l’attore che svolge attività di insegnamento di lingua latina o di matematica.

Per quanto riguarda le attività promozionali il nuovo obbligo contributivo è riferito a tutte quelle attività che non erano fino al 1/07/2021 obbligatoriamente assoggettabili alla contribuzione dei lavoratori dello spettacolo, in quanto l’ordinario obbligo contributivo comprendeva già le attività tabellate, ad esempio l’attore chiamato a svolgere una performance in una manifestazione con lo scopo di promuovere un’opera teatrale oppure un prodotto cinematografico.

Fino a oggi, nella maggior parte dei casi, le attività di formazione/insegnamento e di promozione sono state regolate attraverso contratti di collaborazione coordinata e continuativa e, qualche volta, anche con contratti occasionali. Questa situazione è stata generata, oltre che dalle peculiarità del settore, dalla applicazione dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro che hanno previsto, nei recenti rinnovi, una specifica normativa in materia di collaborazioni ai sensi dell’art. 2, d.lgs. n. 81/2015.

A titolo di esempio, il contratto collettivo nazionale di lavoro per gli impiegati e i tecnici dipendenti dai teatri, che ha rinnovato il contratto di lavoro dei Teatri Stabili e degli Esercizi Teatrali, ha previsto all’art. 11 la possibilità di ricorrere ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa per le prestazioni effettuate dai direttori di scuola, coordinatori didattici, docenti, tutor, formatori, e cioè proprio per le attività da assoggettare ai nuovi obblighi, se svolte da lavoratori dello spettacolo in Enti accreditati presso le amministrazioni pubbliche o da queste organizzati, come anche il C.C.N.L. delle scuole private, contratto applicato in genere dalle scuole di musica, che ha previsto uno specifico protocollo per il ricorso alle collaborazioni coordinate e continuative

Ma vediamo adesso come dobbiamo operare per l’assolvimento dei nuovi obblighi contributivi:

1) attività di formazione/insegnamento

  1. prima di tutto verificare se l’attività viene svolta presso un ente accreditato presso le amministrazioni pubbliche o da queste organizzate;
  2. verificare se il lavoratore è un lavoratore dello spettacolo e se l’attività svolta è coerente con la specifica professionalità del lavoratore (l’elenco delle categorie di lavoratori obbligatoriamente iscritti all’Enpals è contenuto nell’art. 3 del D.lgs C.P.S. 708/1947)

per questi casi sarà necessario presentare le regolarizzazioni contributive relativamente ai periodi dal 1/7/2021 al 30/9/2021 e pagare i contributi correnti al FPLS.

2) attività remunerate di carattere promozionale di spettacoli dal vivo, cinematografici, televisivi o del settore audiovisivo, nonché di altri eventi organizzati o promossi da soggetti pubblici o privati che non hanno come scopo istituzionale o sociale l’organizzazione e la diffusione di spettacoli o di attività educative collegate allo spettacolo.

Per queste attività, se svolte nei periodi successivi al 1/7/2021 senza l’assoggettamento alla contribuzione prevista dal FPLS, indipendentemente dal soggetto pubblico o privato presso il quale sono state svolte, deve essere effettuata la regolarizzazione contributiva.

 

Per ulteriori informazioni e approfondimenti si prega di contattare lo studio

 

Prato, 28 ottobre 2021