Il Bonus carburante nel 2023 non è esente da contributi a carico del datore di lavoro e del lavoratore

Il Decreto-Legge 14 gennaio 2023, n. 5, ha riproposto per il 2023 la possibilità per i datori di lavoro di corrispondere, di propria iniziativa, una somma fino a 200,00 euro sotto forma di buoni per l’acquisto di carburante ai lavoratori dipendenti beneficiando di una serie di esenzioni, in modo del tutto analogo a quanto avvenuto nel 2022. In sede di conversione, tuttavia, il Parlamento ha introdotto una sostanziale modifica, escludendo tali importi dalla esenzione contributiva invece prevista per il bonus carburante introdotto nel 2022 e limitando, per l’effetto, i benefici ai soli profili fiscali.

1. La disciplina del welfare aziendale nel 2023.

Il bonus carburante, come avvenuto nel 2022, non rientra nel c.d. welfare aziendale (o fringe benefit) previsto all’art. 51, comma 3, del T.U.I.R. (il Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917), che consente al datore di lavoro di cedere beni e servizi ai lavoratori dipendenti (e assimilati) senza che siano assoggettati a contributi previdenziali o imposizione fiscale entro il limite di 258,23 euro l’anno. Tale limite è spesso derogato in corso d’anno, come avvenuto nel 2021 e nel 2022 quando è stato innalzato rispettivamente a 516,46 euro e a 3.000,00 euro.

Il bonus carburante previsto al D.L. n. 5 del 2023 non è ricompreso nel limite previsto dal T.U.I.R. ma si aggiunge ad esso, con la conseguenza che per il 2023, in modo del tutto analogo a quanto avvenuto nel 2022, potranno essere corrisposti beni e servizi genericamente intesi (buoni spesa, buoni carburante, auto e/o telefono in uso promiscuo) esenti sino a 258,23 euro (salvo deroghe al limite del T.U.I.R. in corso d’anno) e buoni carburante sino a 200,00 euro l’anno.

La riforma introdotta in sede di conversione del D.L. n. 5 del 2023, tuttavia, introduce dei limiti al bonus carburante nel 2023 escludendo, a differenza di quanto avvenuto nel 2022, la esenzione contributiva delle somme corrisposte a tale titolo ai lavoratori dipendenti. In caso sia riconosciuto il bonus carburante di cui al D.L. n. 5 del 2023, quindi, le somme saranno esenti solamente da imposizione fiscale e non da imposizione contributiva, con la conseguenza che su tali importi il datore di lavoro e il lavoratore dovranno versare i contributi secondo le rispettive aliquote.

La disciplina prevista dal T.U.I.R. evidentemente risulta più favorevole, garantendo sia la esenzione contributiva che fiscale dei beni e servizi corrisposti, pertanto il bonus carburante di cui al D.L. n. 5 del 2023 sarà utile solamente nel caso in cui il limite del T.U.I.R. (che sarà verosimilmente innalzato in corso d’anno) risulti insufficiente a coprire i beni e servizi che il datore di lavoro intende riconoscere al lavoratore in corso d’anno.

2. La generalità dei lavoratori o ad personam?

Il bonus carburante del D.L. n. 5 del 2023 può essere riconosciuto anche individualmente a singoli lavoratori, a prescindere dalla presenza di altri dipendenti appartenenti alla stessa categoria e/o unità produttiva, mentre il riconoscimento di beni e/o servizi in welfare secondo la disciplina dell’art. 51 del T.U.I.R. può essere effettuato solamente nei confronti della generalità dei dipendenti o di una categoria di essi e non ad personam (tale limite, tuttavia, è stato temporaneamente rimosso negli anni scorsi al momento dell’innalzamento del limite di cui all’art. 51 del T.U.I.R. e potrebbe avvenire anche per l’anno in corso).

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Prato, 14 marzo 2023